-  Mazzon Riccardo  -  17/10/2014

OMOGENEITA' DELLE ENTITA' PREDIALI PER LA COMUNIONE DEL MURO TRA ORTI, GIARDINI E CAMPI - RM

Parimenti al muro divisorio tra edifici, anche il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi – l'elencazione è da ritenersi tassativa:

"la presunzione di comunione opera solo se si tratti di muri divisori tra gli immobili indicati nel 2° co.: l'enumerazione deve ritenersi tassativa e non può estendersi ad altri casi, trattandosi di presunzione che opera in deroga ai principi generali delle prove. È controversa l'operatività della presunzione nell'ipotesi in cui il muro divida entità fondiarie eterogenee" - cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -;

si presume comune:

"la presunzione di cui all'art. 880 c.c., è invocabile ogni qual volta un'unica struttura divisoria separi entità fondiarie finitime appartenenti a proprietari diversi; pertanto essa ricorre, per il solo fatto che tale struttura assolva in concreto alla funzione di distinguere e dividere proprietà limitrofe, mentre non rileva, agli stessi fini, che essa abbia origine naturale o sia dovuta all'opera dell'uomo" Cass. 1.2.93, n. 1220, GCM, 1993, 189.

La costruzione di un muro sul confine non dà luogo a comunione incidentale, che presuppone l'indivisibilità funzionale della cosa comune, poiché esso può essere oggetto di divisione, verticale od orizzontale, nè si presume comune ex art. 880 c.c. se non siano omogenei i fondi divisi (Cass., 27.10.84, n. 5511, GI, 1985, I, 1, 439; la dottrina aderisce all'orientamento giurisprudenziale dominante nel caso in cui il muro divida un edificio da altra entità fondiaria, ritenendo che, trattandosi di immobili di diversa natura, non esiste quel pari interesse che fa presumere la costruzione in comune. Per ciò che riguarda, invece, i muri che dividono le entità immobiliari indicate nel capoverso, si ritiene applicabile la presunzione ai muri che dividono tra loro cortili e giardini, da un canto, e giardini e orti, dall'altro, senza alcuna differenziazione tra loro, mentre per i recinti dei campi si applica lo stesso trattamento degli edifici e cioè il muro si presume comune solo se divida recinti tra loro: Albano, Muro, in NN.D.I., X, Torino, 1964, 1022).

Dunque, la presunzione di comunione di cui sopra, secondo la giurisprudenza prevalente, riguarda però soltanto il muro che divide entità prediali omogenee:

"la presunzione di comunione del muro divisorio prevista dalla norma dell'art. 880 c.c., riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto), e non è, quindi, operante quando trattisi di entità prediali diverse. Pertanto, detta presunzione non sussiste rispetto alla parte di muro che divide un edificio da un cortile interno di altro edificio contiguo, neppure nel caso in cui i corpi di fabbrica di quest'ultimo che circondano il cortile, si appoggiano ad altri tratti del muro stesso e debba presumersi che per tali tratti il muro sia comune" Cass. 20.12.85, n. 6539, GCM, 1985, fasc. 12;

ai sensi dell'art. 880 c.c., la presunzione di comunione riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto, ecc), non trovando applicazione nel caso di entità prediali diverse. (Nella specie, è stata esclusa la presunzione di comunione del muro che divideva un fondo agricolo da un cortile) Cass. 22.6.07, n. 14609, GCM, 2007, 6.

La motivazione di tale affermazione discende dalla ratio della presunzione di comunione:

"la presunzione di comunione del muro divisorio prevista dall'art. 880 c.c., essendo stabilita a tutela dell'uguale interesse dei proprietari confinanti alla sua costruzione ed utilizzazione, riguarda solo il muro che divide immobili di uguale natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la presunzione di comunione del muro che divideva un edificio da un orto, presunzione strumentale all'applicazione della norma che riconosce al proprietario del muro il diritto di immettervi una trave)" (Cass. 24.2.00, n. 2102, RGE, 2000, I, 568).

Non è, invece, richiesta l"omogeneità della materiale struttura degli immobili confinanti,

"la presunzione di comunione del muro divisorio, prevista dall'art. 880 c.c. postula l'analoga natura degli immobili confinanti, ma non anche l'omogeneità della loro materiale struttura. (Nella specie la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto operante detta presunzione con riguardo al muro divisorio esistente tra un vano coperto ed una costruzione - sia pure rudimentale - costituita da una tettoia in muratura separata per mezzo di un muro dalla rimanente parte del fondo destinata a cortile)" Cass. 11.1.89, n. 78, GCM, 1989, fasc. 1.

 




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