in regime di affido condiviso, se il figlio va a vivere con l'altro genitore, l'importo per il suo mantenimento va rivisto tenendo conto della capacità reddituale di entrambi i genitori.
In regime di affidamento condiviso, se cambia la collocazione prevalente del minore, che va a vivere presso l"altro genitore, occorre rivedere l"importo da versare per il suo mantenimento alla luce dei criteri dettati dall"art. 337 ter, quarto comma, cod, civ..
Lo precisa la Corte di Cassazione con l"ordinanza n.8151/2016, depositata il 22 aprile. In sostanza, la somma che il genitore, che prima era collocatario del figlio, deve versare per il suo mantenimento all"altro genitore, non è necessariamente uguale a quella che versava il genitore, in precedenza non collocatario.
Occorre sempre aver riguardo ai redditi del genitori, poiché ciascuno deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione, appunto, ai propri redditi.
Nel caso all"esame della Corte, la madre, dopo che il figlio era andato a vivere col padre, avrebbe dovuto versare per il mantenimento lo stesso importo che in precedenza riceveva dall"ex marito. Ma la Cassazione non ritiene di condividere la decisione della Corte d"Appello di Messina: stando infatti a quanto dettato dal codice civile, nel caso di trasferimento dei figli dall'uno all'altro coniuge occorre rivalutare le effettive condizioni reddituali dei coniugi al fine di stabilire correttamente il contributo che ciascuno di essi può dare al mantenimento dei minori. E se anche è vero che rilevano le esigenze del minore cambiano, e di ciò deve tenersi conto, le accresciute esigenze vanno in concreto valutate (in questo la Cassazione si discosta da altro orientamento che ritiene in re ipsa la prova delle accresciute esigenze del minore ai fini della determinazione dell"assegno di mantenimento).