-  Mazzon Riccardo  -  24/10/2014

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: E' ATTIVITA' PERICOLOSA - Riccardo MAZZON

Variegata la casistica giurisprudenziale in materia, che va dalla segnalazione di una posizione di sofferenza in relazione ad un credito al consumo,

"la segnalazione di una posizione di sofferenza in relazione ad un credito al consumo, inoltrata dall"istituto di credito ad un sistema di informazione creditizia di natura privata, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, spettando, in caso contrario, al "segnalato" il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito" (Trib. Milano, sez. I, 22 marzo 2010, n. 3716, Redazione Giuffrè, 2010 - cfr., amplius, il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -),

alla gestione della Centrale dei rischi, da parte della Banca d'Italia, ove nella gestione della Centrale dei rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto la riconducibilità di tale trattamento all'ipotesi prevista dall'art. 8 comma 2 lett. d) d.lg. cit. esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall'art. 141 lett. a) e b):

"è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell'art. 11 d.lg. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell'art. 152 comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E" (Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2009, n. 7958, DEA, 2009, 4, 1313; GCo, 2010, 4, 666; GCM, 2009, 4, 561; RCP, 2010, 5, 1095; Civ, 2011, 3, 13),

dall'illegittimo inserimento del numero di telefono nell'elenco degli abbonati – si confronti, a tal proposito, la seguente pronuncia, dove viene affermato che la domanda diretta al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose) per illegittimo inserimento del numero di telefono del ricorrente nell'elenco degli abbonati, sebbene il medesimo avesse chiaramente manifestato l'intenzione di non comparirvi, va proposta dinnanzi al Tribunale del luogo ove ha sede la società convenuta. Infatti, in tema di controversie relative alla protezione dei dati personali, la competenza del Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati costituisce foro di carattere esclusivo prevalente rispetto al foro del consumatore ex art. 1469 bis c.c.:

"in tale ipotesi, è inoltre da escludersi che si possa fare riferimento a sedi secondarie del soggetto che effettua il trattamento dei dati personali, non essendovi alcuna disposizione di legge che autorizzi il ricorso a tale criterio. Deve dunque ritenersi impraticabile una assimilazione fra la disciplina della tutela del consumatore a quella dell'interessato al trattamento dei dati personali, due materie che presentano una ratio ben diversa e per le quali l'ordinamento giuridico ha apprestato rimedi differenti" (Trib. Rieti 13 novembre 2006, n. 647, Mer, 2007, 10, 34) -,

ai reati commessi a mezzo internet,

"nel caso di reato di diffamazione commesso a mezzo internet, è ammissibile la citazione quale responsabile civile della società che, in qualità di provider, ha ospitato sul proprio server un sito web contenente dati personali della persona offesa, senza previa autorizzazione della stessa, potendosi configurare astrattamente, nel caso di condanna dell'imputato, una responsabilità civile a carico della predetta società per il risarcimento dei danni cagionati per i fatti addebitati all'imputato, a norma dell'art. 15 "Codice della privacy'' in relazione all'art. 2050 c.c." (Trib. Milano, sez. VIII, 10 luglio 2006, Fambr, 2006, 3, 313; conforme, ancorché quest'ultimo si sia limitato semplicemente ad ospitare sui propri "server" il contenuto delle pagine "web" predisposti dal cliente: Trib. Napoli, 8 luglio 2002, GNap, 2002, 427),

dal trattamento di dati personali, effettuato da un gestore del servizio di telefonia, fissa o mobile (nella specie, il danno è stato quantificato in via equitativa nella misura di mille euro per ciascuno dei nove messaggi ricevuti),

"è illegittimo il trattamento di dati personali effettuato da un gestore del servizio di telefonia mobile, il quale invii ad un proprio cliente, titolare di una scheda prepagata, senza il suo consenso e malgrado l'opposizione dallo stesso manifestata, alcuni sms contenenti informazioni relative a servizi collegati con l'uso del telefono cellulare che, pur potendo essere abilitati gratuitamente, sono utilizzabili dietro pagamento di un prezzo; pertanto, va inibita l'utilizzazione dei dati personali dell'interessato per finalità estranee all'erogazione del servizio telefonico e il gestore va condannato a risarcire il pregiudizio subìto dal cliente per essere stato costretto a controllare i messaggi pervenutigli e ad eliminare quelli indesiderati " (Trib. Latina, 19 giugno 2006, FI, 2007, 1, 324; Civ, 2009, 1, 90; conforme, con la precisazione che la clausola del contratto di utenza telefonica che consente al gestore l'invio a mezzo sms di "messaggi di servizio" non autorizza ad inviare offerte pubblicitarie con sms di carattere commerciale, a tutte le ore, con disagio e disturbo dell'utente il quale ha diritto di esser risarcito del danno subito, anche non patrimoniale: GdP Napoli 26 giugno 2004, GNap, 2004, 312; GM, 2004, 2459; si veda anche Trib. Napoli 5 luglio 2004, GNap, 2004, 312, per il quale il gestore di un servizio di telefonia fissa, nonostante sia stata accertata la giuridica inesistenza di un contratto di utenza (perché l'utente ne ha contestato la sottoscrizione, e il gestore non ha proposto istanza di verificazione) non è responsabile per ciò solo della violazione dei dati personali dell'utente, nè gli è precluso di agire per conseguire il corrispettivo dei servizi telefonici comunque forniti);

alla tutela dell'immagine

"la pubblicazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato integra un illecito trattamento dei dati personali e obbliga il responsabile al risarcimento ove non dimostri, in base al combinato disposto degli art. 18 l. n. 675 del 1996 e 2050 c.c., di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno che nel caso di specie consistono nel rendere, attraverso accorgimenti tecnici, non riconoscibile la persona" (Trib. Biella 29 marzo 2003, Dinf, 2003, 538),

o anche dell'orientamento politico di una persona (nella specie: dipendente di azienda editoriale con la qualifica di "editor"), quale dato sensibile:

"l'orientamento politico di una persona un dato "sensibile" che, ai fini d'informazione, può essere divulgato negli stessi limiti del diritto di cronaca e con l'osservanza dei principi di deontologia della professione giornalistica. Pertanto l'articolista di un giornale che, senza verificare l'attendibilità della notizia, attribuisce un determinato orientamento politico a chi non lo aveva mai reso pubblico compie un atto lesivo della privacy ed è tenuto (insieme col direttore responsabile) al risarcimento del danno morale" (Trib. Milano, 26 novembre 2004, GC, 2005, 5, I, 1383).




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