-  Rossi Rita  -  28/10/2009

Trib. Trani, 28 ottobre 2009, pres. est. C.L. Rossi - INTERDIZIONE. IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI - Rita ROSSI



Orbene nel caso in esame la nomina dell’amministratore di sostegno da parte della Corte d’Appello di Bari è fondata, previo richiamo ai principi già evidenziati della giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla considerazione che “a parte le controverse ricadute della vendita della nuda proprietà di un modesto alloggio, l’interessata è semplice pensionata e vive assistita da una badante”, sicché “l’amministrazione di sostegno è strumento idoneo e agile per dare immediata risposta alle esigenze di cura dell’inferma e di gestione delle proprie modeste sostanze”.
Al contrario, ritiene questo Tribunale che proprio 1’esigenza dell’adozione, nel provvedimento di nomina dell’amministratore, di compiti illimitati e di completa sostituzione all’amministrata sia nella cura della salute e nel materiale accudimento quotidiano, sia in tutti gli atti giuridici (relativi a rapporti con uffici pubblici di ogni genere, di amministrazione e gestione ordinaria delle risorse e provvidenze economiche, di impegni di spesa per le utenze e manutenzione della casa), dimostra la non duttilità dell’istituto prescelto che imporrebbe l’intervento continuo e prevaricante dell’amministratore su ogni aspetto della vita della XX, a cui non può essere lasciato alcuno spazio di azione o di determinazione, così estendendo 1’incapacità della amministrata a 360° gradi in palese opposizione con la filosofia e l’idea ispiratrice del legislatore della riforma.
Né vanno trascurate le condizioni specifiche della vita di relazione della interdicenda, che allo stato attuale non la vedono inserita in un ambito familiare idoneo a valorizzare una sua partecipazione attiva - sia pure minima - al progetto solidaristico di sostegno, vivendo da sola con l’assistenza di una badante cui andrebbero delegati tutti i compiti quotidiani il cui assolvimento non può certo richiedersi all’amministratore di sostegno.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono ritiene il collegio di poter concludere che nel caso in esame l’unica misura adeguata a tutelare in maniera sufficiente la sig.ra XX sia costituita dalla interdizione, come richiesta dal fratello. Per quanto attiene, poi, alla richiesta di nomina di tutore provvisorio avanzata dal ricorrente, non si ritiene ricorrano particolari ragioni di urgenza per anticipare la delibazione del giudice tutelare che ha sicuramente maggiori mezzi per effettuare la scelta della persona più idonea a ricoprire tale incarico.





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