-  Redazione P&D  -  05/05/2010

Trib. Trani, 5 maggio 2010, n. 367, gu. Binetti – DANNO DA INCIAMPO E RESPONSABILITA' DEL COMUNE

[…] Deve premettersi che la Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale relativo alla manutenzione di opere pubbliche, limiti derivanti da norme di legge, tecniche e di comune prudenza; l'opera pubblica, pertanto, ed in special modo una strada aperta al pubblico, non deve presentare per l'utente una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto): tale situazione è caratterizzata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento.
In proposito deve rilevarsi che costituisce "insidia stradale" ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere od evitare.
Non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della p.a., ai sensi dell'art. 2043 c.c.; a tale fine occorrono invece che ricorrano le condizioni di oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato nel giudizio di merito (Cass. 17 marzo 1998 n. 2850).
Occorre evidenziare che esistono quattro orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c.; si ritiene che la p.a. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.); essa è quindi tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.
Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., della p.a. per danni riportati dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile o almeno prevedibile (26 maggio 2004, n. 10132; Cass. 22 aprile 1999, n. 3991; Cass. 28 luglio 1997, n. 7062; Cass. 20 agosto 1997, n. 7742; Cass. 16 giugno 1998, n. 5989 e molte altre).
Tale orientamento costituisce sostanzialmente ancor oggi un elemento fondamentale per l'affermazione della responsabilità della P.A., ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, ricondotta infatti all'inosservanza del principio del "neminem laedere", ma sempre a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
Un orientamento inizialmente minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22 aprile 1998, n. 4070; Cass. 20 novembre 1998, n. 11749; Cass. 21 maggio 1996, n. 4673; Cass. 3 giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Per danni causati da beni demaniali, è fortemente sostenuto in dottrina che il ritenere non applicabile alla stessa per tale categorie dei beni la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.
Da ultimo, la S.C. si è quindi pronunciata ribadendo i seguenti principi di diritto: "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante; la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa; l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito.
Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto.
In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia".
"Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Sulla base di quanto sopra evidenziato, deve concludersi che il sinistro si è verificato nel perimetro urbano e quindi, in base alle considerazioni sopra riportate, sussisterebbe la responsabilità oggettiva del Comune. […]




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