-  Tonutti Stefania  -  24/10/2014

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI: DI CHI E' LA COMPETENZA TERRITORIALE? - Cass. civ. ord. n. 22526/14 - Stefania TONUTTI

I fatti: un ex funzionario presso il Tribunale di Firenze (aveva prestato servizio in qualità di addetto alla cancelleria) cita in giudizio presso il medesimo Tribunale una sua superiore (dirigente del personale amministrativo) per aver violato la sua privacy in quanto la stessa aveva diffuso, presso l'Ordine degli avvocati di Firenze, una serie di notizie riguardanti un provvedimento discplinare di cui lo stesso funzionario era stato protagonista.

Il Tribunale di Firenze emette una declinatoria della propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia.

L'uomo propone istanza di regolamento di competenza avverso il Tribunale di Firenze ex art. 152 d.lgs. 196/2003 «Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. »

Art. 10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali «1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»

 

Decisione della Corte: La donna è responsabile ex art. 15 d.lgs. 196/2003 ( Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento: «1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile [...]»); il titolare del trattamento dei dati è in questo caso la stessa, dipendente del Tribunale di Firenze, la competenza sarà quindi quella dello stesso tribunale. Nella sentenza si legge: «Trattandosi nel caso di ufficio giudiziario, tale titolare è da individuarsi nella persona fisica che ha la rappresentanza di tale ente, e pertanto nel Presidente del tribunale, e non già nel Cancelliere, che nella specie risulta (come dal medesimo indicato nei propri scritti difensivi nonché ex actis) rivestire la diversa veste di responsabile del trattamento.»

L'istanza è quindi accolta e la competenza è del Tribunale di Firenze




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film