Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  25/06/2023

Applicazione giudiziale dell'AdS e numeri - Francesco Viglino

Al fine di offrire un quadro d’insieme più completo sull’amministrazione di sostegno, è necessario accennare anche alla sua disciplina processuale, soffermandosi, in particolare, sui suoi pregi.

Il legislatore, con la riforma del 2004, non ha soltanto introdotto il nuovo istituto, ma lo ha anche dotato di un procedimento distinto da quello vigente per interdizione ed inabilitazione181. Dato che la disciplina processuale dell’amministrazione si rifà a quella delle tradizionali misure di protezione, in forza del rinvio di cui all’art. 720-bis c.p.c., è necessario iniziare la trattazione proprio da tali norme: anzitutto, la competenza spetta al tribunale, che giudica in composizione collegiale (ex art. 50-bis c.p.c.); la domanda può essere proposta da un ampio novero di soggetti (coniuge o persona stabilmente convivente; parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo; tutore o curatore; pubblico ministero; interdicendo o inabilitando stesso), con un atto introduttivo regolato dall’art. 712 c.p.c. Il presidente del tribunale dispone con decreto che compaiano di fronte a lui l’incapace ed i parenti, i quali egli ritenga possano fornire informazioni utili (art. 713 c.p.c.). A meno che il capo dell’ufficio giudiziario consideri la domanda manifestamente infondata, nomina il giudice istruttore, che dovrà sentire personalmente l’incapace (art. 714 c.p.c.); il magistrato, naturalmente, potrà disporre una consulenza tecnica d’ufficio, per indagare sulle condizioni dell’interdicendo, ma tale tipo di approfondimento non è obbligatorio182. Conclusa l’istruttoria, il collegio delibera: può disporre la misura richiesta, oppure quella minore (il giudice adito per pronunciare l’interdizione può optare per l’inabilitazione, ma non vale il contrario, perché in tal caso serve l’istanza del pubblico ministero); se appare opportuno nominare un amministratore di sostegno, il tribunale rimette la questione al giudice tutelare (art. 418 c.c.). La decisione, che ha la forma di sentenza, può essere appellata, ed il provvedimento della corte d’appello è a sua volta soggetto a ricorso ordinario per Cassazione. Il procedimento di istituzione dell’amministrazione, come detto, ricalca quello appena delineato: l’art 720- bis c.p.c. dichiara applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 712 (forma della domanda), 713 (provvedimenti del presidente), 716 (capacità processuale del beneficiario della misura: la norma permette all’interdicendo di prendere parte al giudizio, anche qualora gli sia stato nominato un tutore provvisorio), 719 (sull’impugnazione del provvedimento) e 720 (revoca della misura) del medesimo codice.

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In allegato l'estratto integrale con note


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