-  Redazione P&D  -  12/10/2012

CARTELLE ESATTORIALI:NEL GIUDIZIO EQUITALIA E ROMA CAPITALE - GdP Roma, 3.11.2011 - Laila PERCIBALLI

Con sentenza n. 18138/2011, depositata il 3.11.2011, il giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Amelia Rosano, ha annullato la cartella esattoriale rilevando la nullità della notifica del sottostante verbale di accertamento sia perché consegnato al portiere omettendo la previa specifica menzione e la previa specifica attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone idonee di cui al secondo comma dell'art. 139 cpc, sia per mancato invio della successiva raccomandata.

Inoltre, il giudice di pace ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma in quanto rileva che "l'ente impositore è il soggetto che predispone i ruoli in base ai quali l'esattore procede all'esecuzione ed entrambi sono contraddittori necessari(Cass. 4194/2004; n. 7572/2007)".

Pertanto, ogni volta che si pone in discussione il titolo da cui deriva il credito, l'ente creditore, insieme all'agente di Riscossione – nel caso in esame Equitalia - deve essere chiamato in giudizio giacché la consueta eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata




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