-  Redazione P&D  -  18/11/2012

EQUITALIA: USURA, PRESCRIZIONI E PROVVEDIMENTI IMMOTIVATI - G.di Pace Roma, 21.2.2012 - Laila PERCIBALLI

Con sentenza n. 5534/2012, il Giudice di Pace dott.ssa Maria Grazia Conocchiella, annulla la cartella esattoriale impugnata dall'opponente mettendo in campo una pronuncia ampiamente motivata che, in accoglimento delle eccezioni del difensore, censura il comportamento di Equitalia sotto molteplici ed interessanti aspetti. Ebbene, seguendo la stessa numerazione indicata in sentenza, il Giudice di Pace di Roma rileva: 2) la prescrizione quinquiennale, 3) la violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto del contribuente per omessa indicazione del responsabile del procedimento, 4) l'illegittimità della cartella per l'applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6 della legge 689/81 relative alla ordinanze-ingiunzioni del prefetto e non ai verbali di accertamento, come nel caso in esame; 5) l'illegittimità del tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione (tasso 20%) superiore ai limiti fissati dalla legge; 6) la mancanza degli atti presupposti alla cartella per mancanza dei vav in essa richiamati, 7) la decadenza dell'ente dal diritto di riscossione ai sensi dell'art. 17 Dpr 602/1973 e successive modifiche, 8) l'assoluta assenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto "non emergono dalla cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l'Amministrazione ha emesso l'atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti."

Insomma, un plauso va al Giudice di Pace di Roma che, con una sola pronuncia, ha saputo mettere in campo tutti i comportamenti che, ogni giorno, Equitalia pone in essere in violazione dei diritti dei cittadini; ivi incluso l'applicazione di interessi usurai difatti, argomenta la dott.ssa Conocchiella, "anche il tasso di interesse applicato per la maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15% e che la maggiorazione del 10% semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse; attualmente, infatti, il tasso del 20% annuo viene definito usuraio e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l'illegittimità della cartella di pagamento ( tasso 20%) perchè prevede l'onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge".




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