-  Redazione P&D  -  20/10/2012

SULLA COMPETENZA IN MATERIA DI FERMO AMMINISTRATIVO - GdP Roma, 22.3.2012 - Laila PERCIBALLI

Con sentenza n. 10137, depositata il 22.3.2012, il giudice di Pace di Roma, Avv. Enrico Bonanni ha annullato il preavviso di fermo impugnato dall'opponente e le sottostanti cartelle esattoriali accogliendo il motivo di censura riguardante " l'inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei verbali di accertamento del codice della strada alle stesse sottese, sia l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale".

Inoltre, il Giudice di Pace ha rilevato, preliminarmente, che "il ricorso al rimedio dell'opposizione avverso il preavviso di fermo al giudice competente per materia, ha trovato definitiva, autorevole conferma nell'Ordinanza n. 10672/2009 della Suprema Corte a Sezioni Unite" ove è precisato che, per stabilire la competenza, deve aversi riguardo alla natura dei crediti posti a fondamento del preavviso di fermo, che, nel caso in esame, scaturiscono da violazioni al codice della strada.

Sulla questione della competenza va però rilevato che, con la sentenza a Sezioni Unite del 12 ottobre 2011 n. 20931, si è precisato che

"Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento di "iscrizione di ipoteca" e/o di "fermo di beni mobili registrati" (come anche del preavviso) esclude la competenza del giudice di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale"

Questo nuovo orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui solo il Tribunale è competente per l'esecuzione forzata, sta comportando che - per le opposizioni avverso ai preavvisi di fermo, alle ipoteche ed ai fermi amministrativi (seppur traggano causa da delle violazioni del codice della strada) - le dichiarazioni di incompetenza emesse dai Giudici di Pace siano ormai all'ordine del giorno.

Con la conseguenza che sarà onere del cittadino riassumere il giudizio innanzi al Tribunale, come anche sborsare ulteriori somme per notifiche ed iscrizioni e, magari, attendere anni per avere una risposta, senza la sicurezza di vedersi almeno sospendere il provvedimento esecutivo.

Per inciso, a seguito della riassunzione e raggiunta l'agognata sede del Tribunale, non è raro poi incontrare controparti che rilevino invece (a torto o a ragione) la competenza del Giudice di Pace, con tutte le possibili conseguenze del caso.

Alla luce di tali distorsioni, si ritiene quindi di dover condividere la sentenza del Giudice di Pace, Avv. Enrico Bonanni, che coraggiosamente conferma la propria competenza, richiamandosi al precedente orientamento delle sezioni Unite del 2009.




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