Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  03/05/2024

Il mandato di protezione - Paolo Cendon

Una figura già nota all’estero, presente con alterni successi in Europa, che non pochi vorrebbero importare oggi in Italia.

  In sostanza; invece che affidarsi all’amministrazione di sostegno, un soggetto il quale tema di perdere presto o tardi la sua lucidità, per qualsiasi ragione, stipula un contratto di mandato, quando sta ancora bene, con un altro soggetto. Nel momento in cui si verificherà la condizione supposta, il mandatario entrerà in carica tecnicamente, occupandosi lui degli affari del mandante di lì in avanti, secondo i termini stabiliti nel contratto.

Gli interpreti nostrani appaiono divisi nel conteggiare/misurare vantaggi, e svantaggi, di una soluzione del genere.

   Opportunità, vantaggi che si fanno valere:

 –  È il fragile stesso che sceglie qui, senza drenaggi esterni del giudice tutelare, colui che dovrà agire in nome e per conto suo, che lo assisterà in futuro; dovrebbe contare pertanto su un massimo di lealtà e fedeltà, rispetto ai propri desideri; mandante e mandatario si   conoscono da tempo, verosimilmente, dovrebbero capirsi al volo, essere in tutto sintonici, il dialogo   promette di essere fervido e positivo.

  – Dovrebbe verificarsi, sotto il profilo oggettivo, un massimo di snellezza operativa, procedimentale: no alla farragine delle cancellerie, scansati gli impacci burocratici, nessuna coda davanti alla porta del giudice, e così via.

 




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