Nel corso di un giudizio, ancora sub iudice, è stata sollevata l’eccezione circa la possibilità per la p.a. avvalersi di un dipendente ai fini della difesa in giudizio.
[Sulla difesa in giudizio della p.a. si vedano, fra gli altri, Rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione di EMILIO ZECCA, in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, XXXVIII; voce Rappresentanza processuale, III, Rappresentanza in giudizio della Pubblica amministrazione di PIER MARIA PIACENTINI, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXV; Rappresentanza in giudizio della P.A. , G.M. SARACCO, in Digesto Discipline Pubblicistiche, XII, UTET].
Invero non è raro imbattersi in tali eccezioni che sollevano rilievi in ordine a detta “novità “. Novità, [ Si ricordi, però, ad esempio, che in materia di diritto di accesso (art.25, comma 5-bis, L.241/90 così come modificata dalla L. 15/2005, in materia pensionistica avanti al Corte dei Conti (art. 6, comma 4, L. 14/94), in materia di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 , comma 4 L. 689/1981, in materia di giudizio tributario (ex art. 11 d lgs. n.546/92), la difesa può essere assunta da funzionari della P.A. ], dettata, fra l’altro, dall’esigenza, seguita alla devoluzione dal G.A. al G.O. delle controversie concernenti il pubblico impiego, di “selezionare” le controversie limitando l’intervento dell’Avvocatura dello Stato a quelle di maggior rilievo.