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Danni / danni non patrimoniali, disciplina

29/06/10

Trib. Piacenza, 29 giugno 2010, n. 458, g.u. Morlini - "UCCISIONE DEL CONGIUNTO E DANNO NON PATRIMONIALE"- Antonello NEGRO

In caso di sinistro mortale spetta agli eredi il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario solo nel caso in cui tra il sinistro ed il decesso trascorra un apprezzabile periodo di tempo (che non può essere pari a soli 45 minuti).

E' questo il principio affermato nell'allegata sentenza del Tribunale di Piacenza.

Il giudice ha altresì escluso, sulla base delle risultanze della CTU medica, la richiesta di risarcimento del danno biologico cagionato agli attori in ragione della morte del loro congiunto.

Quanto al danno tanatologico (comprensivo delle sofferenze esistenziali) patito iure proprio dai familiari del de cuius, il Tribunale ha applicato le tabelle milanesi ed ha liquidato in favore di ciascuno dei tre attori (moglie e due figli) la somma di € 225.000,00.

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