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Responsabilità civile / circolazione stradale

25/08/06

Cass., sez. III civ., 25 agosto 2006, n. 29769, pres. Fiduccia, rel. Scarano - "LA COMPENSAZIONE IMPROPRIA NEI SINISTRI STRADALI"

In linea con il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 7337/2004; Cass. n. 16561/2002; Cass. n. 6033/1997), la sentenza in esame conferma che l’istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ. presuppone l’autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, sicché quando i rispettivi crediti hanno origine da un unico, anche se complesso rapporto, esso si risolve in un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale. Tale accertamento di dare e avere, definito comunemente “compensazione impropria”, pur potendo dar luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione, non è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia per quanto concerne le regole processuali, sia per quanto riguarda quelle sostanziali.
La pronuncia della Cassazione conferma la sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale di Roma, che ha operato la “compensazione impropria” tra i crediti reciproci al risarcimento dei danni vantati dai proprietari dei veicoli venuti a collisione, crediti derivanti da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose dei due conducenti, presunte ex art. 2054, comma 2, cod. civ..

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