19/02/10
La responsabilità e la conseguente domanda risarcitoria formulata ex art. 2043 c.c., presuppone solo una generica colpa con la conseguenza che spetta al danneggiato dare la prova del fatto costitutivo della propria pretesa ed il nesso causale tra il fatto colposo altrui e le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte.
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16/02/10
La rimessione della parte alla valutazione equitativa del giudice, dopo la precisa indicazione quantitativa delle singole voci di danno, non è idonea a configurare, in difetto di un'esplicita indicazione in tal senso, una domanda di somme eventualmente maggiori, ma si atteggia univocamente come richiesta al giudice di effettuare, appunto, la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., per il caso che esso non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
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15/02/10
La possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria, naturalmente temporanea, possa non far seguito, in ragione del negativo riscontro sui requisiti posseduti dall'aggiudicatario, l'affidamento definitivo del contratto è un evento del tutto fisiologico e positivamente disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare un qualunque affidamento tutelabile, qualora difetti, ovviamente, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione aggiudicatrice, e un obbligo risarcitorio.
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10/02/10
Una signora evocava in giudizio due promotori finanziari e la banca, (quale successore universale della SIM),con i quali aveva intrattenuto rapporti finanziari.
La signora aveva affidato la somma di € 157.894,20 al promotore finanziario per l'investimento in fondi . Tuttavia, la maggior parte di quella somma era stata investita in un tipo di fondi diverso a cura di un altro promotore finanziario sconosciuto; la minima somma investita regolarmente veniva, d'altronde, occupata in fondi ad altissimo rischio che erano crollati a seguito della compravendita.
La signora chiedeva al Giudice la nullità del contratto,l a restituzione della somma “distratta”e il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per inadeguatezza delle operazioni compiute rispetto al profili di rischio, il Giudice accoglie la domanda. Infatti, la CTU ha rilevato che i fondi sono stati indirizzati verso investimenti ad alto rischio ed inoltre, gli investitori al momento della sottoscrizione del contratto avevano l'età di 90 ed 80 anni, non avevano figli, avevano entrambi la sola licenza elementare ed erano privi di esperienza in materia finanziaria: il Giudice ne deduce che era loro interesse conservare i risparmi di una vita.
Viene, altresì, liquidato, in via equitativa,il danno da mancato guadagno tenuto conto della normale rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari, nella misura del 3% annuo, pari all’incirca al rendimento medio annuo dei titoli di Stato nel periodo considerato.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno per distrazione delle somme, il giudice stabilisce che trattasi di illecito contrattuale e aquiliano, oltre che penale, e condanna il promotore e la SIM in solido al risarcimento del danno: il fatto che le somme non siano state impiegate dal promotore per l’acquisto di prodotti oggetto di trattativa integra di per sé un’ipotesi di distrazione,
La SIM, infatti, è responsabile in quanto “soggetto abilitato che ha conferito l'incarico” (Art. 31 Dlgs 58/1998) norma nata dall'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede.
Trattandosi di reato penale, il giudice liquida a favore dell'attrice il danno morale ex art. 2059 c.c. nella misura del 25% del danno patrimoniale.
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23/02/10
Il superamento dei limiti del massimale conseguenti a c.d. “mala gestio” impropria.
La c.d. “mala gestio” impropria e il conseguente superamento dei limiti di massimale sono stati oggetto di recenti prese di posizione, da parte della giurisprudenza di legittimità.
La recente pronuncia, significativa anche in ordine agli istituti della prescrizione e, pertanto, integralmente riportata, origina da complessa vicenda processuale.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 (attualmente l'ipotesi è regolata dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145), nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 2054 c.c.), il vizio di motivazione per presupposto inesistente, nonché la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento delle risultanze processuali.
Con il terzo motivo di ricorso, un solo ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937 e 1310 c.c., per avere l'impugnata sentenza erratamente ritenuto prescritto il suo diritto al risarcimento del danno, nella parte eccedente la somma corrisposta dall'assicuratrice.
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2947 c.c.).
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09/02/10
A seguito di sentenza di primo grado con compensazione delle spese, una signora agiva in giudizio per ottenere dalla controparte il rimborso delle spese di registrazione della sentenza.
Il GdP richiama la norma (art. 37 D.p.r. 131/1986 sull'imposta di registro) secondo cui “gli atti dell’autorità giudiziaria ...che definiscono anche parzialmente il giudizio…sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.
La pendenza del giudizio d'appello non sospende l’obbligo tributario.
Il principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2055 c.c. dà la possibilità a chi ha adempiuto di esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali.
Pertanto, il GdP accoglie il ricorso della signora.
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