Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Interessi protetti / beni, diritti reali

07/05/07

Cass., 7 maggio 2007, n. 10298, pres. Fiduccia, rel. Federico - "CESSIONE DI AZIENDA E SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE" - Lorenzo BALESTRA

Prevede l'art. 36 della legge 392/'78, che il conduttore possa cedere il contratto di locazione dell'immobile, cosiddetto aziendale, qualora venga assieme ceduta o locata l'azienda, anche senza il consenso del locatore.
La norma, nell'ottica della visione dell'azienda come universalità, preserva il trasferimento di tutti i rapporti inerenti la stessa, compreso il "subentro" nel contratto di locazione dell'immobile strumentale allo svolgimento dell'attività commerciale.
In questo caso il diritto del locatore di acconsentire alla cessione del contratto di locazione, cede il passo al prevalente interesse per il mantenimento dell'unità aziendale, relegando la tutela del locatore, da un lato, nella opposizione per gravi motivi entro trenta giorni dalla comunicazione a lui dovuta, dall'altro, nel rendere responsabile il conduttore cedente per le obbligazioni locatizie qualora non sia stato espressamente liberato.

leggi tutto ›
 

15/05/07

Cass., 15 maggio 2007, n. 11198, pres. e rel. Trifone - "I VIZI DELLA COSA LOCATA: FRA RISOLUZIONE E RIPARAZIONE"

I vizi della cosa locata, ai sensi dell'art. 1578 c.c., tali da portare alla risoluzione contrattuale o ad una quanti minoris, ossia ad una riduzione del corrispettivo pattuito, sono quelli che riguardano la struttura materiale del bene alterandone l'integrità tanto da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale.
Sono tali anche i vizi che si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione ed anche quelli che sarebbero eliminabili.
Non rientrano tra i detti vizi, al contrario, i guasti e/o i deterioramenti dovuti ad una naturale usura del bene locato (ad esempio le infiltrazioni).
In questo caso viene in considerazione l'applicazione dell'art. 1576 c.c. che prevede l'obbligo del locatore di procedere alle necessarie riparazioni, pena una responsabilità da inadempimento contrattuale.
La differenza, in sostanza si ha fra il vizio strutturale del bene, anche se eliminabile, tale da renderlo inidoneo all'uso pattuito ed il deterioramento dovuto all'uso o alla vetustà che possa essere riparato, senza toccare la destinazione economica del bene stesso. (l.b.)

leggi tutto ›
 

15/05/07

Cass., 15 maggio 2007, n. 11189, pres. Preden, rel. Federico - "L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA: INADEMPIMENTO E RESPONSABILITÀ"

La Cassazione si occupa dell'obbligo di restituzione in capo al conduttore, previsto dall'art. 1590 c.c., affermando trattarsi di una naturale conseguenza della cessazione del rapporto locatizio e non di un'obbligazione contrattuale sinallagmatica in senso stretto. 

Nondimeno la ritardata consegna da parte del conduttore, come pure per la trasformazione o il deterioramento del bene, al di fuori delle ipotesi riconducibili a vetustà od al normale uso o agli accordi contrattuali, comportano, pur sempre, un inadempimento contrattuale ed una conseguente responsabilità che si estende a tutti i danni causalmente collegati a tale inadempimento.

Pertanto il ritardo nella consegna dell'immobile locato (o il suo deterioramento oltre l'usura ordinaria) comporta responsabilità del conduttore in merito al danno sofferto dal locatore e consistente nella perdita di occasioni di vendita dell'immobile locato riconducibili al comportamento inadempiente del conduttore stesso. (l.b.)

leggi tutto ›
 

15/05/07

Cass., 15 maggio 2007, n. 11196, pres. e rel. Trifone, P.M. Iannelli - "CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE: PROPTER REM L'OBBLIGAZIONE DI REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE"

La previsione, come è d'uso, dell'assunzione, a carico del proprietario del fondo lottizando, degli oneri di urbanizzazione (solitamente quelli primari e parte di quelli secondari) costituisce un'obbligazione "propter rem".
Di conseguenza le opere debbono essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio dell'atto autorizzativo (licenza, poi concessione edilizia ed ora permesso di costruire).
Tali soggetti possono essere diversi da quelli che stipularono la convenzione: acquirenti del suolo su cui far sorgere la fabbrica.
Se ciò corrisponde alla struttura dell'obbligazione propter rem, ne consegue che l'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione. 

Infatti è differente il rapporto fra ente comunale e soggetto proprietario dell'area fabbricabile, da un alto, e fra il soggetto titolare del provvedimento concessorio che abbia eseguito le opere di urbanizzazione ed i soggetti diversi che siano successivamente divenuti proprietari della suddetta area fabbricabile.
In tal caso non potrà ottenersi la ripetizione delle spese per gli oneri di urbanizzazione se non espressamente pattuito in quanto si è al di fuori dell'operatività dell'obbligazione propter rem.
A questo proposito la Cassazione, in base a tale principio, ha risolto una controversia riguardante proprio la pretesa nei confronti dei soggetti acquirenti dei vari lotti già urbanizzati, come tali tenuti al rimborso solamente se espressamente pattuito. (l.b.)

leggi tutto ›
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Associazione Persona e Danno C.F. 90107070329 | Tutti i diritti riservati © 2013 - Realizzazioni Web Altavista - Web Agency | admin

CSS Validity XHTML Validity