La norma dell'art. 2644 del codice civile, che disciplina gli effetti della trascrizione degli atti indicati nell'art. 2643 dello stesso codice, riguarda tutte le ipotesi di una pluralità di alienazioni immobiliari eseguite dal medesimo "dante causa" e, quindi, si riferisce sia all'ipotesi del duplice trasferimento del diritto di proprietà, in tempi successivi, a distinti acquirenti, sia a quella della cessione, in tempi successivi, in favore di distinti soggetti, della proprietà e della costituzione di un diritto reale limitato come l'usufrutto o la servitù.
Nell'ipotesi di un contratto di alienazione del diritto di proprietà di un immobile, nel quale sia inserita una c.d. riserva d'usufrutto (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), tale riserva potrà essere opposta in ogni caso, ai successivi acquirenti, dall'originario dante causa.