Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Amministrazione di sostegno

03/07/09

App. Firenze, decr. 3 luglio 2009. pres. Grimaldi, est. Monti - "LA SCIAGURATA IDEA DELLA NOMINA ANTICIPATA PRODURREBBE MILIONI DI INUTILI ADS" – Rita ROSSI

La motivazione di questo provvedimento fiorentino è tanto secca e stringata, quanto eccessivamente sbrigativa, ed in definitiva, assai poco convincente: (i) sia perché sembra ignorare che la questione è di quelle spinose, avendo già occupato le pagine delle cronache qualche tempo fa in occasione del ‘famoso’ decreto del g.t. di Modena del 5.11.2008 e che, dunque, non può essere liquidata con un approccio riduttivo e formalistico; (ii) ma anche perché stigmatizza con espressioni di rimprovero (inconsuete per un provvedimento giudiziale), l’iniziativa dei reclamanti.

Questi – va allora chiarito - avevano impugnato il provvedimento con cui il giudice tutelare aveva negato la nomina di un amministratore di sostegno in previsione di un’eventuale futura incapacità, con particolare riferimento alle scelte di autodeterminazione terapeutica; e la decisione di rigetto del g.t. era stata motivata con la mancanza della condizione attuale di incapacità dell’interessato.
La corte d’appello respinge il reclamo, qualificando la tesi dei reclamanti come “insensata sotto ogni profilo logico e pragmatico”, caratterizzata da “insuperabili incongruenze logiche”, da “gratuità letterale”. E non solo. Si legge, altresì, di “colossale stoltezza pragmatica” dato che – questa la ragione della stoltezza – “ove la tesi in commento dovesse sciaguratamente diffondersi”, il bel paese si ritroverebbe sommerso da “milioni di inutili amministratori di sostegno”.

Mi piace ricordare che un “insensato” e “stolto” provvedimento modenese del 5 novembre 2008 (si veda per il commento di Cendon e Rossi, Guida al diritto, 2009, 11, 35 ss.), seguito da un altrettanto “sciagurato” provvedimento del g.t. di Prato dell' 8 aprile 2009 hanno motivatamente ammesso la possibilità così perentoriamente negata in terra toscana.
Ed è sufficiente leggere le argomentazioni degli indicati provvedimenti per comprendere come anche l’ iniziativa apparentemente più velleitaria porti con sé istanze sociali degne – perlomeno – di seria considerazione. 

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06/07/09

Trib. Modena, 6 luglio 2009, g.t. Stanzani - "L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E' UN SURROGATO DEI SERVIZI SOCIALI" - Alberto VIGANI

Il Tribunale modenese torna protagonista con una pronuncia in tema di amministrazione di sostegno e reale necessità dell'istituto al momento della sua operatività.
Ecco un primo caso in cui il Giudice Tutelare di Modena limita l'utilizzo dell'Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati. Nella fattispecie concreta per la quale si è emesso il provvedimento, si ha la revoca dell'originario provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno proprio perchè la sua nomina, dopo la disamina svolta dall'avvocato incaricato, risultava non richiesta per l’esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione”.

Il Giudice, correttamente, rileva che la vicenda concreta oggetto d'esame restava al di fuori dell'ambito per cui era applicabile la figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le problematiche descritte dai servizi sociali istanti il ricorso, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, dovevano e devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale.

Riepilogando: risulta finalmente chiaro che i servizi sociali, spesso unico soggetto richiedente la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone emarginate e sole, non possono usare l'istituto e l'incaricato per creare in via giudiziaria un loro surrogato a cui demandare le attività che solo essi vedono ricadere nell'area di precipua operatività.

(segue)

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16/07/09

Trib. Vallo della Lucania, decr. 16 luglio 2009, g.t. Graziano – "AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI DEL BENEFICIARIO"

Una fattispecie singolare, nella quale la moglie dell’amministrato, già nominata amministratore di sostegno, cede il posto alla madre di questi; e ciò all’esito di una trattativa svoltasi tra le due contendenti nella stanza del g.t., con il giudice stesso chiamato a svolgere il delicato compito di compositore della lite.
La contesa era sorta a seguito dell’iniziativa della madre, la quale accusava la nuora di disinteresse e di negligenza nell’assolvimento dei propri compiti vicariali.
Non è dato desumere, dalla motivazione del provvedimento, quale tra le due donne fosse portatrice di ragioni valide e fondate, ma non è questo il punto.
Ciò che rileva è che all’esito di una serie di udienze, tutte disposte per la ricerca di una soluzione condivisa, la moglie dell’amministrato ‘rassegna le proprie dimissioni’, chiedendo – però – che il nuovo amministratore venga incaricato di destinare somme mensili al mantenimento delle figlie minori.
Da qui, la soluzione conciliativa accolta dal giudice: nomina della madre del beneficiario ad amministratore di sostegno con incarico di elargire alla famiglia dello sventurato una somma mensile pari a circa tremila euro (r.r.).

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20/07/09

Trib. Modena, 20 luglio 2009, g.t. Stanzani – "UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER IMPUGNARE L'ESPULSIONE"

Un'altra occasione applicativa per la neo-misura di protezione.
Allorquando beneficiario sia uno straniero, affetto da un disagio di natura psichica, e perciò bisognoso di un percorso terapeutico, e, tuttavia, destinatario di decreti di espulsione, il g.t. può attribuire all'amministratore lo specifico incarico di impugnare i provvedimenti di allontanamento, in sua sostituzione (r.r.).

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29/07/09

Trib. Modena, 29 luglio 2009, g.t. Stanzani – "I FRATI, LE POLIZZE VITA, E L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" - Rita ROSSI

La vicenda alla base di questo provvedimento modenese potrebbe dirsi buffa, se non fosse drammaticamente evocativa dei pericoli di raggiro che spesso e volentieri accompagnano l'esistenza quotidiana di chi, molto avanti con gli anni e con la mente non più lucida al cento per cento, non sia in grado di tutelarsi da sé.
E i pericoli - si sa - possono provenire anche da contesti di vita all'apparenza insospettabili.

Ecco la storia. Circa dieci anni orsono, un uomo ultrasettantenne, quasi solo al mondo (una nipote soltanto, sposata, che vive con la propria famiglia), e devoto di Padre Pio, decide di vendere tutto e di trasferirsi a S. Giovanni Rotondo.
Dopo diversi anni, in occasione di una visita della nipote, l'anziano confessa la propria preoccupazione, legata alla sottoscrizione non voluta di due polizze assicurative sulla vita, recanti, quali beneficiari, due religiosi della struttura di accoglienza: l' uno nominato per il caso vita, e l'altro per il caso morte.
Grazie all'interessamento della nipote, le intestazioni vengono modificate, individuandosi beneficiario lo stesso stipulante, e la nipote per l'eventualità della morte.
Osserva il giudice in proposito che "l'operazione ebbe esecuzione con indubbio risultato tutelante per la persona che si trovò ad acquisire la veste di beneficiario in un momento in cui non poteva ancora essere esercitato il riscatto del capitale per infrannualità rispetto al momento della decorrenza (28 aprile 2008) delle polizze".

Tornato a Pavullo, dopo l'esperienza nella terra di Padre Pio, l'oggi ultraottantenne, malato di Parkinson, ottiene la ‘santa' nomina di un amministratore di sostegno, individuato però - ecco la nota significativa - non nella nipote, pur dotata di tutte le credenziali per la nomina, ma in un professionista esterno. E ciò per una ragione di opportunità espressa dalla nipote stessa, onde evitare ogni ipotetico ma possibile sospetto di interesse proprio nella gestione.
E - ultimo aspetto da mettere in risalto - la vicenda delle polizze potrebbe avere un seguito nelle aule giudiziarie, visto e considerato il compito specifico affidato all'amministratore di verificare la configurabilità di danni, patrimoniali e/o di altra natura, in capo al beneficiario, per effetto delle modalità di stipulazione e per i contenuti delle polizze ‘galeotte'.

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22/07/09

Trib. Modena, decr. 22 luglio 2009, g.t. Stanzani – "NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TRA ESIGENZE EFFETTIVE DI PROTEZIONE E LITI EREDITARIE" – Rita ROSSI

Questo provvedimento del giudice tutelare di Modena (che non possiamo non ringraziare, ogni giorno, per la cura e la sollecitudine con cui rende disponibili le proprie decisioni, in tal modo illuminando proficuamente la law in action) si presenta come un mosaico di micro-determinazioni, convergenti – tutte – verso un punto di equilibrio
Per meglio dire, il caso affrontato presentava una molteplicità di profili e di interessi (più o meno apertamente) contrapposti, e si trattava di individuare una soluzione che, da un lato, non negasse la protezione di cui il ricorrente aveva effettivamente necessità, senza però – dall’altro – cadere nell’inganno di dover far passare la linea dell’amministrando nel suo complesso. 

I presupposti dell’art. 404 c.c. alla base c’erano, ed erano stati accertati in sede peritale: personalità psicotica; e, ancor prima della CTU, l’ esame del ricorrente aveva consentito di appurare una condizione di effettiva difficoltà di compiere in modo autonomo taluni atti della vita quotidiana.
Senonchè – ecco il primo possibile ‘tranello’ sventato – non tutti gli atti elencati dal richiedente abbisognavano di una stampella, ma una parte soltanto di essi, così individuati: a) coadiuvare la persona nel reperimento di una occupazione lavorativa consona; b) collaborare con l’Autorità Sanitaria competente per confezionare e portare in esecuzione un progetto di cura della salute con l’obiettivo di più equilibrati comportamenti del beneficiario nei rapporti con la madre, e con i terzi; c) supportarlo nella prestazione del consenso informato sanitari.
Né, contrariamente alla domanda, il sostegno avrebbe dovuto tradursi in un incarico vicariale di rappresentanza, potendo bastare ‘alle bisogna’ l’attribuzione di compiti di assistenza.
L’altro e più consistente rischio, sapientemente evitato dal g.t., era quello di assecondare le mire rivendicative del richiedente rispetto all’eredità paterna, a suo dire non esaudite dalla madre.
L’insistenza dell’amministrando, e altresì della sua compagna e convivente su tale terreno, come pure l’indicazione di quest’ultima quale miglior candidata all’incarico vicariale, inducono il g.t. a riflettere approfonditamente sul da farsi, con questo esito: “Le risultanze acquisite portano a valutare l’iniziativa giudiziaria di L.B. come chiaramente strumentale, nella sostanza, al fine di piegare le resistenze materne, ragionevolmente fondate, per entrare nella disponibilità, con effetto dispersivo prevedibilmente rapido, anche di quel poco che ormai rimane dall’eredità del padre col supporto, in questo suo programma, della convivente e in linea, del resto, con una condotta di vita inerte nella costruzione di una personale, autonoma identità”.
Da qui, dunque, la saggia decisione che si legge nella parte dispositiva.

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06/07/09

Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009, g.t. Stanzani - "RITARDO MOTORIO E DEBOLEZZE CARATTERIALI: RICORSO RESPINTO"

Con il seguente decreto il giudice tutelare respinge il ricorso con cui l'istante richiedeva la nomina di un amministratore di sostegno a GB, trentacinquenne; senza fratelli, il quale vive in un appartamento locato dall’ACER per un canone mensile di circa € 226,00, con il padre UB - per il quale contestualmente richiesta amministrazione di sostegno, per strutturali debolezze caratteriali - e la madre MM - affetta da disturbi del comportamento - e che svolge attività di lavoro dipendente con retribuzione mensil che riscuote personalmente demandandone, peraltro, la gestione al padre.

A supporto della richiesta sono state addotte, e documentate, disabilità consistenti in leggero ritardo motorio in encefalopatico, le quali, secondo la parte istante, determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per affiancarla nel compimento del seguente, unico gruppo di atti: risoluzione della questione riguardante lo sfratto in corso intimato dall’ACER.

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06/07/09

Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009, g.t. Stanzani - "DIFFICOLTA' COMPORTAMENTALI E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO"

Il seguente provvedimento è emesso in seguito alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno a UB, quasi sessantaseienne - sposato ad una donna a sua volta affetta da disturbi del comportamento, con un figlio, GB, per il quale contestualmente è richiesta amministrazione di sostegno - che vive in un appartamento in Modena locato dall’ACER per un canone mensile di circa € 226,00.

L'uomo risulta essere affetto da una grave forma di obesità con incapacità alla gestione dei problemi economici della famiglia. Secondo la parte istante queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento del seguente, unico gruppo di atti: risoluzione della questione riguardante lo sfratto in corso intimato dall’ACER.

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23/07/09

"AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. L' EMILIA ROMAGNA APPROVA LEGGE REGIONALE"

Approvato in Regione un progetto di legge che accrescerà l'impiego della figura che tutela le volontà sul fine vita delle persone non più automone. Verranno creati dei registri per i soggetti idonei e strutture di consulenza.

L'Emilia-Romagna valorizzerà la figura dell'amministratore di sostegno. Lo ha deciso l'Assemblea legislativa regionale approvando a maggioranza il progetto di legge per facilitarne l'applicazione in tutta la Regione, in conformità con la legge nazionale del 2004 a tutela delle persone private anche solo parzialmente dell'autonomia giuridica, per problemi fisici o psichici.
La legge muove "da questi presupposti e restando nell'ambito delle competenze legislative regionali, nel rispetto della normativa statale, cui è costituzionalmente riservata in esclusiva la disciplina degli aspetti civilistici, giurisdizionali e processuali relativi a questo istituto". Accrescerne l'impiego in Emilia-Romagna è infatti l'obiettivo dei primi firmatari Marco Monari e Gianluca Borghi del Pd, seguiti da consiglieri di Sd, Pdci, Idv, Verdi, Sdi e Misto. Hanno votato contro solo Leoni di Fi-Pdl e Aimi di An-Pdl, mentre il resto di Fi e An, Lega nord, Udc e Per E-R si sono astenuti.

Con questa legge, la Regione promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione tra i cittadini di questo istituto, nonché la formazione, l'aggiornamento, il supporto tecnico e informativo di chi si dedica a questo ufficio. In quest'ottica, la Regione può raccordarsi con altri enti o autorità e con il privato sociale.
Il provvedimento prevede anche di istituire a livello locale elenchi dei soggetti disponibili e qualificati ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria, alle quali gli amministratori possano rivolgersi. 

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21/07/09

Trib. Modena, Decreto 2 marzo 2009, g.t. Stanzani - "AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: INCARICO ESPLORATIVO"

TRIBUNALE DI MODENA

Il Presidente di Sezione Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente DECRETO

1. Con ricorso, depositato in data 26 novembre 2006 l’AUSL di Modena ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a FF, quarantottenne; che da un uomo con il quale non ha più alcun rapporto da tempo, ebbe un figlio, BB, maggiorenne dal corrente anno e affidato nel 1999 alla coppia GG e QB; che lavora alle dipendenze di una Cooperativa sociale con un salario mensile variabile fra i 600,00 e gli 800,00 euro; che vive sola (negli ultimi tempi, però il figlio sta spesso presso di lei) in un appartamento in Modena di sua proprietà per il quale è onerata di un mutuo consistente.

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09/07/09

Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009, g.t. Stanzani – "QUANDO L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON SERVE"

Dal provvedimento del g.t.:

1. Con decreto in data 5 marzo 2009, qui integralmente richiamato, l'Avv. Marco Zanasi veniva nominato amministratore di sostegno di Marina B. con l'incarico del "compimento di una approfondita analisi della situazione di vita, salute ed economica del beneficiario, analisi da condursi dall' amministratore in stretto coordinamento con i Servizi Sociale e di Salute Mentale allo scopo di verificare se si diano i presupposti per l'opportunità di una stabile amministrazione di sostegno e, per il caso di esito positivo della verifica, rispetto a quali esigenze della persona e, sempre in tal caso, se sotto la forma dell'assistenza ovvero della rappresentanza". 

2. Con decreto in pari data il professionista veniva nominato, con l'attribuzione di identici compiti, amministratore di sostegno di Aldo G., marito della Marina B., convivente con essa insieme ai due figli maggiorenni della coppia, D. e S., in un appartamento in Modena recentemente acquistato, costituente l'unico cespite patrimoniale dell'intera famiglia e del quale proprietari i due figli con diritto di abitazione in capo ai genitori. 

3. Marina B. soffre di disturbo bipolare con comportamenti maniacali; Aldo G. è affetto da disturbi della personalità; anche i due figli hanno problemi di comportamento e non lavorano; l'unica rendita dell'intera famiglia è la pensione mensile del G. di poco inferiore ad € 2.000,00; il nucleo è seguito da tempo dal Servizio Sociale e da quello di Salute Mentale; la B. ha aderito all'ipotesi di nomina di un amministatore di sostegno mentre il marito si è opposto.
 

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15/07/09

"UNA NUOVA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO IN GERMANIA" - Gregor CHRISTANDL

Dopo quasi cinque anni di lotte politiche, il Bundestag tedesco (18 giugno 2009) e successivamente il Bundesrat (10 luglio 2009) hanno approvato la proposta di legge sul testamento biologico (Patientenverfügung), accogliendo una proposta parlamentare presentata dal deputato Stünker e sottoscritta da numerosissimi parlamentari appartenenti a quasi tutti i partiti presenti nel Bundestag.

Il Governo tedesco, pur avendo già elaborato e presentato al Bundestag un proprio disegno di legge governativo in materia, ha ritenuto opportuno rinunciare alla propria proposta per consentire ai propri sostenitori di aderire – in una materia così delicata come questa – alla proposta più consona alla loro coscienza personale.

La nuova legge sul testamento biologico intitolata “Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts”, ispirata sulla giurisprudenza del BGH, entrerà in vigore il 1° settembre 2009 e introduce i §§ 1901a e 1901b BGB che saranno inseriti tra le disposizioni sull’amministrazione di sostegno (Betreuungsrecht).

Per il testo completo della nuova legge vedi: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/084/1608442.pdf

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14/07/09

"AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO NELLA CLINICA PSICHIATRICA: INNOVAZIONI ED ASPETTI PROBLEMATICI DELL'ATTUALE LEGGE" - Filippo GABRIELLI, Gabriele GIACOMINI, Francesca POMPEI, Paola SOLANO

La nascita della figura dell'Amministratore di sostegno (stabilita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6) ha risposto all'esigenza di fornire nuovi spazi di libertà e di autonomia ai pazienti psichiatrici, partendo dalla necessità di riconsiderare il ruolo delle antecedenti misure di protezione del soggetto con disturbi mentali, in particolare interdizione e inabilitazione. Il ricorso a tali strumenti di tutela non è stato del tutto abbandonato, ma è riservato a casi particolarmente gravi e problematici, come la totale incapacità di intendere e di volere da parte del paziente.
Nella maggior parte dei casi, invece, la nomina di un Amministratore di sostegno consente al soggetto in questione la possibilità di continuare a gestire autonomamente quelle mansioni della vita quotidiana in cui mantiene una buona o sufficiente funzionalità, tutelando e supportando al tempo stesso le possibili aree difettuali che la psicopatologia in atto può talora creare.
Le funzioni dell'Amministratore di sostegno dovrebbero essere intese come flessibili e specifiche per il paziente, come “un abito su misura” (Spallarossa, 2008), ed essere di volta in volta suscettibili di revisione, tenendo conto del decorso del quadro clinico e del possibile raggiungimento di un sufficiente compenso della psicopatologia in questione o, viceversa, di un globale peggioramento delle condizioni psicofisiche del soggetto, che possono comportare un livello maggiore di protezione. 

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09/07/09

Trib. Trieste, 3 luglio 2009, g.t. Carlesso - "ADS SUBITO. E CHE LA NATURA SEGUA POI IL SUO CORSO NATURALE"

dal decreto del g.t.:

"Il sig X ha espresso in modo chiaro e forte la volontà di non subire interventi che comportino la trasfusione di sangue completo (in tutta le forme analiticamente da lui descritte), né trattamenti, come la ventilazione e l’alimentazione artificiale, che comportino un artificiale prolungamento della vita

La volontà chiaramente espressa dal sig X, pone i familiari, in particolare la moglie, che, per la comunione di interessi e di convinzioni, egli ha designato come amministratore di sostegno, nella posizione di assumere, in caso di incapacità del marito, decisioni di ordine sanitario che siano coerenti con la volontà di quest’ultimo.

Tali decisioni possono in concreto comportare un dissenso scritto alla trasfusione di sangue, alla tracheotomizzazione o all’applicazione di una PEG

Il signor X ha scritto che egli non cerca la morte, che considera la vita un dono, che è contrario all’eutanasia come volontaria soppressione della vita, ma desidera semplicemente che la natura segua il suo corso naturale e che questo corso non venga interrotto da interventi artificiali della scienza e della tecnologia".

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04/07/09

"L'ESPERIENZA DEI 'LEGALI SOCIALI' " - Giuseppe CRESTA

Testo della relazione tenuta al convegno “L’amministrazione di sostegno a cinque anni di distanza: un primo bilancio, nuove prospettive”, svoltosi a Modena il 17 aprile 2009, presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi.

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