-  Ricc√≤ Riccardo  -  04/09/2016

Amianto e responsabilità datoriale: i danni potevano essere evitati (nessuna scusante) – Cass. 17252/16 – Riccardo Riccò

Il datore che espone i lavoratori al rischio amianto deve dotare questi di idonei dispositivi di protezione individuale. Deve comunque adottare ogni cautela possibile, alla stregua della cutting-edge technology.

 

 

Sin dai primissimi anni del "900 gli studiosi hanno prospettato l"interrelazione tra l"amianto, rectius: le polveri che, a causa della sua sfilacciatura, vengono aerodisperse, e alcune gravi e gravissime forme di patologie tumorali, anche se è solo dagli "30, o al più tardi dagli anni "40, che la comunità scientifica ha stabilito essere l"amianto sostanza certamente dannosa per l"uomo.

 

Cfr. ad es., rispettivamente, California App. Distr. Court 10/9/2009, Oxford v. Foster Wheeler LLC, n. A121577, in 177 Cal.App.4th 700 (2009), e Proc. Rep. c/o Trib. Mantova, rich. r. a g., 23/6/2009, in www.cittadimantova.it.

 

A prescindere dalle determinazioni della c. d. scienza ufficiale, già nel 1909 il legislatore italiano aveva ricompreso, nel testo di legge sul lavoro minorile, la filatura e tessitura dell"amianto nell"elenco dei lavoro insalubri.

 

Il datore di lavoro chiamato oggi a rispondere dei danni non può dunque esimersi da responsabilità eccependo che all"epoca dei fatti non era a conoscenza della nocività/pericolosità dell"amianto

 

V. ex coeteris Cass., 9/5/2003, n. 37432, Foro It., 2004, II, 69, e Cass., 14/1/2005, n. 644, Giur. It., 2005, 1390. In dottrina, ad es., Staiano, in AA.VV., La tutela del lavoratore, a cura di Cendon, III, 2009, Utet, Torino, 124.

 

Nemmeno coglie nel segno la difesa per cui, negli anni "50/"80 (all"epoca dei fatti), non era presente nel nostro ordinamento "una norma specifica che imponesse all"imprenditore di impedire l"esposizione all"inalazione di fibre di amianto". Né quella per cui "l"assenza di informazioni certe riguardo la dose al di sotto della quale il rischio di contrarre il mesotelioma scompare, impedisce di escludere che il tumore sia stato indotto da un episodio di bassissima esposizione che la vittima avrebbe potuto subire in qualunque momento della vita". Né quella per cui "l"unica precauzione efficace risiedeva nell"abolirne completamente l"uso, come avvenuto a partire dagli anni "90…".

 

Così Cass., sez. lav., 23/8/2016, n. 17258, pres. Amoroso, rel. Amendola.

 

Accertata la violazione delle puntuali norme di cui ad es. al d.p.r. 19.3.1956, n. 303 (che impone, nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, di ridurre od impedire, per quanto possibile, il loro prodursi e propagarsi), dunque la colpa specifica, è irrilevante l"indagine circa l"eventuale ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico scientifiche, la quale non può certamente fondare e giustificare l"esenzione da responsabilità.

 

V. anche Cass., 9/5/1998, n. 4721, Giust. civ., 1999, I, 539.

 

La mancata osservanza della normativa surriferita, infatti, non può certo dirsi "condonata", ed incolore ai fini dell"imputazione soggettiva, in base alla considerazione per cui, ipoteticamente, l"evento di danno non era conosciuto quale possibile implicazione della condotta antidoverosa, al momento in cui essa è stata posta in essere.

Trattasi di normativa assoluta, posta a presidio e tutela della salute, diretta a prevenire il rischio di qualsivoglia malattia.

 

Cfr. ad es. Cass., 24/5/2012, n. 33311, Foro it., 2012, II, 517, con nota di Guariniello; Cass. pen., 18/2/2003, n. 20032, Dir. prat. lav., 2003, 303; Pret. Padova, 3/6/1998, Riv. trim. dir. pen. eco., 1998, 720.




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