Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  30/08/2023

#amministrazionedisostegno - Cesare Fossati

La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno da qualche tempo è presa di mira da suoi detrattori, che non perdono occasione per metterne in evidenza limiti e inefficienze.
Come ogni cosa umana, pure
l’amministrazione di sostegno presenta limiti e difetti, talvolta resi più vividi da fenomeni contingenti e concomitanti quali, solo per citarne alcuni, la sproporzione dei giudici tutelari rispetto al numero ormai esorbitante dei casi portati alla loro attenzione, il ridimensionamento del welfare sociale, la tendenza a spersonalizzare e uniformare la misura di protezione, la tendenza a considerarla a tempo indeterminato, vale a dire per sempre, anziché un supporto per un tempo determinato.

Ogni situazione ha le sue peculiarità e come tale andrebbe trattata.
Viceversa, si tende a prendere posizione contro la misura di protezione quasi fosse un male in sé.
Le distorsioni vanno combattute, m
a non è mettendo all’indice l’amministrazione di sostegno che si aiutano gli sfortunati che ad essa fanno ricorso o in essa si imbattono.
E proprio perché ogni caso è a sé, porto ad esempio un mio recentissimo caso.
Chiamiamolo Fritz, ha 74 anni, è rimasto solo, non ha più congiunti, è pensionato. Una vita di lavoro, tante soddisfazioni, per fortuna alcuni amici, quelli veri, che quando lui va a chiedere loro dei denari perché non ce la fa più, cominciano a preoccuparsi, vogliono andare a fondo per capire meglio e solo allora scoprono che la situazione finanziaria è assai compromessa. Dal punto di vista sanitario, dopo alcuni ricoveri e accertamenti, emerge un quadro di fragilità e un principio di senescenza, ma forse ce la fa ancora a stare a casa.
Gli amici interpellano un avvocato: ci sarebbe l’amministrazione di sostegno. L’amico Fritz viene coinvolto ed è d’accordo a presentare l’istanza, anzi sarà lui stesso a chiedere la misura di protezione per sé.
All’udienza dinnanzi al Giudice Onorario (cd. GOT) Fritz spiega che ad aprile è caduto ed è stato operato all’anca, dopo essere ritornato a casa è nuovamente caduto mentre era per strada. Dopo un ricovero per riabilitazione, viene dimesso e rispedito a casa. Nessun servizio socio-sanitario si occupa di lui.
Viene nominato un amministratore di sostegno il 25 luglio, per il tribunale siamo già in periodo feriale, e la scelta cade su chi scrive. A leggere i pochi documenti allegati al ricorso si comprende che
non c’è tempo da perdere.
Per prima cosa c’è da promuovere un incontro con il beneficiario della misura di protezione, insieme al suo difensore, nonché l’amico di una vita che lo ha aiutato in questi mesi.
Il quadro che emerge dalla situazione economico-finanziaria è drammatico: a fronte di una pensione di per sé buona, sui 1800 euro, nulla rimane alla fine del mese, anzi le uscite superano ampiamente le entrate. Anzitutto la pensione viene falcidiata alla fonte da una cessione volontaria del quinto a favore di una finanziaria, quindi da una rata di un mutuo fondiario contratto nel 2018 per coprire i finanziamenti pregressi.
Siccome non paga da anni le spese di amministrazione del condominio, verso il quale ha un debito di oltre seimila euro, il rischio è che quest
ultimo abbia già promosso ingiunzione di pagamento. Inoltre ogni mese ha addebiti automatici sul conto ed effettua pagamenti con carte di credito per importi che superano largamente le disponibilità.

Le posizioni debitorie comprendono:

  • debito residuo verso la banca per mutuo garantito da ipoteca sullabitazione pari a

    €33.839,58 (61 rate da 712 euro);

  • Debito verso finanziaria, con cessione del quinto della pensione, pari a €41.640,00;

  • Debito verso il Condominio di €6.393.26. Contattato il legale del Condominio, quest’ultimo

    pretende un piano di rientro del pregresso debito per €650,00 mensili, impossibile con le

    risorse disponibili.

  • Debito ulteriore verso finanziaria di €5.006,15 in relazione al quale la società di recupero

    crediti ha ottenuto dal beneficiario la firma su un ulteriore contratto e contestuale

    sottoscrizione di n. 71 effetti cambiari;

  • Ulteriore debito per finanziamento di €1.087,61 e debiti di €3.311,24 e di €1.143,10 per

    l’utilizzo delle carte di credito nonché verso operatori telefonici, oltre a probabili altre

    posizioni debitorie che emergeranno nel prosieguo.
    La situazione è obiettivamente tale da far tremare i polsi.
    Per fortuna il beneficiario si fida dell’amministratore di sostegno ed è pienamente collaborativo. L’amministratore lo coinvolge in tutte le attività: insieme fanno un piano di azione, vanno in banca, revocano tutte le disposizioni automatiche di pagamento e chiudono tutte le polizze assicurative e il deposito titoli, presentano istanza di sospensione del mutuo, nonché domanda di definizione dello stesso con saldo e stralcio, ipotizzando di comune accordo la vendita della nuda proprietà della casa, in modo che il beneficiario possa continuare ad usufruirne per la vita, con possibilità di estinguere il debito verso la banca con il ricavato della vendita.
    L’amministratore pensa anche alla possibilità di promuovere domanda di ristrutturazione dei debiti presso il competente Organismo di Composizione della Crisi ed il competente Tribunale, confidando però nella possibilità di pagare i compensi dellOrganismo a rate e non tutti in anticipo.
    Bisogna però nel contempo evitare che la cambiali vengano protestate e occorre pensare ad
    un’azione di annullamento del contratto per incapacità naturale, onde scongiurare questa evenienza. Viene interpellato uno psichiatra, al quale si fornisce la documentazione medica e si sottopone a visita il paziente, al fine di poter avere un parere e in caso positivo una perizia.
    Intanto si propone alla società di recupero crediti di avviare una negoziazione assistita per verificare la possibilità di un recesso per mutuo consenso.
    Nel frattempo il beneficiario avrebbe bisogno di un aiuto da parte dei servizi sociali, ma questi per
    prima cosa chiedono l’ISEE e se non sei sotto soglia purtroppo l’aiuto ti viene solitamente negato. Questa fase iniziale è decisamente impegnativa e occupa l’amministratore di sostegno per giorni e giorni, non solo con attività di studio, ma spesso e volentieri trasferte e impegni fuori studio.
    sin d’ora evidente che mai nessuna pur equa indennità che un domani venisse liquidata dal Giudice Tutelare potrà mai corrispondere ad un compenso proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto e da svolgere.
    D
    altro canto rinunciare all’incarico sarebbe contrario all’etica dell’amministratore di sostegno.
    Non resta che rimboccarsi le maniche e operare, pur silenziosamente, senza la ribalta mediatica.
    Ora per quanto sia chiaro che molte sono le imperfezioni e le carenze del sistema, vorrei che i detrattori dell
    ’amministrazione di sostegno mi dicessero con quale altro strumento di aiuto avrebbero trattato questo caso. Tutti i suggerimenti saranno ben accetti.




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