-  Mazzon Riccardo  -  26/06/2013

AZIONE DI MANUTENZIONE E SERVITU' NEGATIVA NON AEDIFICANDI - RM

Premesso che

"le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù" Cassazione civile, sez. II, 13/02/1999, n. 1214 Aprovitola c. Angiulli Giust. civ. Mass. 1999, 336

 la possibilità di proporre azione di manutenzione si estende anche alle servitù negative:

"le servitù negative sono suscettibili di possesso (e quindi di tutela possessoria) il quale si esplica in un potere di fatto del titolare che investe l'altrui fondo in termine di "prohibitio", quando ad un atto iniziale (solitamente definito di - attivazione -) da parte del proprietario del fondo preteso dominante, che siffatta proibizione manifesti, faccia seguito e riscontro un'attitudine di osservanza da parte del proprietario del fondo suscettibile di fornire una determinata "utilitas", così che la situazione del primo proprietario ben possa configurarsi siccome possessoria, in rapporto alla servitù che l'utilità perseguita qualifica. In proposito non è indispensabile che il divieto del proprietario del fondo dominante abbia trovato precedente esplicazione nei confronti di un'attività contraria bastando, per converso, che il contegno di astensione del proprietario del fondo servente non sia meramente causale e accidentale, ma sia l'effetto di volontà altrui, come nel caso in cui sia fondato su un accordo diretto a costituire la servitù, dal momento che in tal caso l'astensione non può essere considerata meramente facoltativa" Cassazione civile, sez. II, 21/04/1979, n. 2229 Stanganello e altro c. Salerno Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 Giur. it. 1980, I,1,293.

In generale, si vedano le seguenti pronunce in ambito di funzione dell'articolo 1066 del codice civile,

"in materia di servitù il riferimento alla pratica dell'anno antecedente ai sensi dell'art. 1066 c.c. va inteso quale criterio per la determinazione della situazione possessoria tutelabile, ove non sia contestata l'esistenza di un potere di fatto corrispondente alla servitù, ma non vi è accordo intorno al contenuto di esso, dovendo ricavarsi l'estensione e le modalità del possesso dal modo in cui si è concretizzata la pratica annuale, attraverso atti di possesso che anche se intermittenti, possano considerarsi "continui" a norma dell'art. 1170 c.c. Non costituisce, pertanto, "pratica", nel senso voluto dall'art. 1066 un atto occasionale, incoerente con lo stato dei luoghi, quale il passaggio esercitato "una tantum" sul fondo del vicino con un mezzo esorbitante i limiti del percorso, sì da recare danno alla proprietà del vicino" Cassazione civile, sez. II, 10/12/1994, n. 10581 Corelli c. Pelle Arch. giur. circol. e sinistri 1995, 832 Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011

servitù di passaggio (nella terza delle pronunce che seguono, ad esempio, l'impugnata sentenza – poi confermata dalla Suprema Corte - aveva escluso che il possesso della servitù ricevesse apprezzabile turbativa dall'apposizione, sul viale oggetto del passaggio, di un cancello non chiuso, effettuata nell'interesse dei possessori della concorrente ed analoga servitù nonché nell'interesse del proprietario del fondo servente),

"la molestia del possesso di una servitù di passaggio ben può essere costituita dalla creazione di un serio stato di pericolo, come quello determinato da un profondo scavo senza adeguata protezione su terreno in pendenza accanto al luogo di esercizio della servitù, il quale è suscettibile di rendere molto più gravi le conseguenze dell'involontaria uscita di strada di un veicolo" Cassazione civile, sez. II, 21/05/1983, n. 3534 Scartozzi c. Rivoletti Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 5 "in tema di servitù di passaggio, l'obbligo del proprietario del fondo servente, in caso di recinzione del fondo medesimo, di conservare l'effettivo godimento di tale passaggio, non può ritenersi osservato, in caso di installazione di un cancello, per il solo fatto che ne venga consegnata una chiave al proprietario del fondo dominante, occorrendo accertare che quest'ultimo non subisca un disagio in occasione dell'accesso di visitatori, in difetto di citofono e dispositivo di apertura automatica di quel cancello" Cassazione civile, sez. II, 01/06/1990, n. 5163 Ronco c. Ronco Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 6 "nell'ipotesi in cui più soggetti esercitino distinte servitù di passaggio su un medesimo fondo, la valutazione dell'estensione del possesso e del modo di esercizio delle servitù, al fine di stabilire se un determinato comportamento di uno di tali soggetti configuri, considerato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, una turbativa del concorrente possesso altrui, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1170 c.c., dev'essere compiuta tenendo conto dei titoli vantati dai diversi possessori e secondo criteri di temperamento suggeriti dalle esigenze della civile convivenza e dalle relazioni di buon vicinato. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori" Cassazione civile, sez. II, 27/06/1985, n. 3862 Ruggiero c. Cristo Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 6 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto

servitù "non aedificandi":

"il patto contrattuale col quale viene stabilito che il fabbricato erigendo sul suolo venduto debba sorgere ad una determinata distanza dal confine, importa la costituzione di una servitù"non aedificandi" a carico dell'area venduta ed a favore del fondo limitrofo. Tale servitù è suscettibile di tutela possessoria con la remissione in pristino mediante l'ablazione delle opere costruite in violazione del patto contrattuale" Pretura Chioggia, 10/06/1981 Bonaldo c. Boscolo G. Chio Giur. merito 1983, 382 (nota).

 




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