-  Mazzon Riccardo  -  19/10/2012

AZIONI DI NUNCIAZIONE (DENUNCE DI NUOVA OPERA E DANNO TEMUTO) E COMPETENZA - Riccardo MAZZON

In ambito di azioni nunciatorie, anche per quanto concerne la competenza, così come per la giurisdizione, è d'obbligo il rinvio a quanto sostenuto, in dottrina e giurisprudenza, in materia possessoria - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011; le uniche particolarità riguardano la seconda fase delle azioni di nunciazione,

"la denuncia di nuova opera si articola in una prima fase, di natura cautelare, che si esaurisce con l'ordine di sospensione (o il suo diniego), dell'opera iniziata, ed in una seconda, che si svolge secondo le regole di un ordinario giudizio di cognizione, avente natura petitoria o possessoria a seconda che l'istante faccia valere il proprio diritto di proprietà (o altro diritto reale) oppure il possesso; mentre la prima fase è affidata alla competenza esclusiva del pretore, la seconda è devoluta allo stesso giudice se la questione investe il possesso, e segue invece la regola della competenza per valore nell'altra ipotesi, consegue che, essendo indifferente, ai fini della determinazione della competenza in ordine alla prima fase, la natura petitoria o possessoria della pretesa fatta valere dall'attore, questi, se non ha chiaramente dedotto fin dal principio il proprio intendimento di agire nella veste esclusiva di possessore o di proprietario, può effettuare tale precisazione anche nella seconda fase del giudizio; nè, a qualificare la domanda come petitoria sin dall'inizio, è sufficiente la circostanza che l'istante si sia dichiarato proprietario del bene di cui chiede la tutela, potendo il titolo di proprietà essere stato richiamato, in difetto di specificazione, solo ad colorandam possessionem" Cassazione civile, sez. II, 27/10/1984, n. 5514 Fontanesi c. Varoli Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 01/09/1990, n. 9082 Pischedda c. Carta Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 9 - conforme, in un caso dove la demolizione del fabbricato realizzato dal vicino, per violazione delle distanze legali, veniva richiesta dal confinante, con denuncia di nuova opera, a tutela del possesso, e non della proprietà o di altro diritto reale: Cassazione civile, sez. II, 27/10/1984, n. 5514 Fontanesi c. Varoli Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10 - conforme - Cassazione civile, sez. II, 27/10/1984, n. 5514 Fontanesi c. Varoli Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10 - conforme, con la precisazione che tale principio non soffre eccezioni neppure quando sia domandata la demolizione di opere o il risarcimento dei danni in qualunque misura, atteso che per l'art. 31 c.p.c. le domande accessorie possono essere proposte senza limite di valore avanti al giudice della causa principale, la cui competenza sia determinata per ragione di materia: Cassazione civile, sez. II, 26/05/1986, n. 3535 Stona c. Petrullo Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 5 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 21/03/1983, n. 1974 Orsini c. Cond. via C. Verde Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 3 Giur. it. 1983, I,1,1400 – conforme, con la precisazione che se dopo la proposizione del ricorso e prima della fase di merito sia intervenuta una legge a modificare i criteri di valutazione del bene, come quella del 29 settembre 1973 n. 597 abolitiva dei tributi diretti di carattere reale, e abrogativa dell'art. 15, comma 1 e 2, c.p.c., la competenza deve essere determinata in base a quest'ultima norma, ancora vigente all'epoca della "vocatio in jus": Cassazione civile, sez. II, 06/12/1986, n. 7267 Casaccio c. Liistro Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 12 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 07/10/1986, n. 5909 Rinaldi c. Lamartire Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 10 - conforme, in relazione all'apertura da parte del vicino di una veduta a distanza non regolamentare, venga proposta in funzione di una contestuale azione negatoria di servitù: Cassazione civile, sez. II, 10/10/1984, n. 5060 Valgiusti c. Com. Mercato Saraceno Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 27/05/1982, n. 3218 Sparacino c. Russo Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 5

seconda fase che, attualmente, è da considerarsi meramente facoltativa e potrà essere, a seconda dei casi, azione possessoria (di merito) o azione petitoria.

Volendo riassumere le principali regole sottese alla materia, è decisivo ricordare come la denuncia di nuova opera o di danno temuto si proponga con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21 del codice di procedura civile (giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato).

Si confronti, ulteriormente, la seguente, datata pronuncia:

"la competenza per valore e per territorio ad emettere il decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese anticipate dall'istante ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di rimessione al pristino stato, emanato ai sensi dell'art. 691 c.p.c. in un procedimento di denunzia di nuova opera, si determina secondo le norme ordinarie, indipendentemente dalla competenza ad emanare detto provvedimento, sicché l'eventuale vizio di incompetenza che infici quest'ultimo non può essere dedotto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo". Cassazione civile, sez. II, 12/12/1980, n. 6410 Bonelli c. Manni Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 12.

 




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