-  Gobbi Cristiano  -  01/07/2009

Cass. sez. trib. 11 maggio 2009 n. 10679, pres. Altieri, rel. Meloncelli - LA DECADENZA DAI TERMINI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI IMPOSITIVI NON PUO' ESSERE ECCEPITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - Cristiano GOBBI

La Cassazione interviene sul tema delle domande ed eccezioni nuove in appello.

La sentenza ha particolare importanza perchè riguarda l'eccezione di decadenza dai termini per l'esercizio dei poteri impositivi da parte dell'Ufficio fiscale svolta per la prima volta in sede di gravame.

L'art. 57 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che nel giudizio d'appello non possano proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

Il comma secondo poi precisa che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.

In punto l'art. 2969 c.c. contiene la fondamentale regola per la quale la decadenza non può essere rilevata dal giudice, salvo che la materia oggetto di giudizio sia sottratta alla disponibilità delle parti.

La Suprema Corte, con la sentenza che si annota, opina che il termine di decadenza stabilito a carico dell'Ufficio fiscale ed in favore del contribuente per l'esercizio del potere impositivo abbia natura sostanziale. Per tale motivo il suddetto termine non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto la decadenza non attiene alla materia dei diritti indisponibili della Stato alla percezione dei tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre ad un certo limite di tempo, alla pretese dell'erario.

In tal guisa deve ritenersi riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione.

Pertanto, conclude la Suprema Corte, “ai sensi dell'art. 2969 c.c., detta decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, con l'ulteriore conseguenza che, ex art. 57 comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in grado di appello”.






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