-  Conzutti Mirijam  -  21/01/2010

Cass. sez VI, 21 gennaio 2010 n. 2548 - ART 392 C.P. E TUTELA POSSESSORIA

Il requisito della ''arbitrarietà" della condotta che determina la punibilità di una violenza reale ai sensi dell' art. 392 cp non può considerarsi presunto per effetto della sola astratta potenziale ricorribilità al giudice da parte del soggetto che si ritenga vittima dell'altrui indebito contegno lesivo di un suo diritto, ma deve essere apprezzato dal giudice di merito in concreto. Con riferimento, cioè, al controllo della possibile riconducibilità della condotta dell'imputato ex art. 392 cp -a fronte di una attuale violazione di una sua situazione possessoria- nel quadro di una consentita (eventualmente sussumibile nell'area della difesa legittima di un diritto a norma dell'art. 52 cp) azione "in continenti" di difesa e autoreintegrazione nel pieno esercizio di un proprio diritto secondo una anteatta consolidata situazione di fatto.

Addurre, come assume (per altro soltanto in forma implicita e generica) la Corte di Appello, che Tizio avrebbe potuto rivolgersi al giudice per tutelare il proprio diritto di libero accesso al parcheggio condominiale equivale ad eludere il thema decidendum, costituito dall'accertamento del carattere funzionale o meno dell'azione ripristinatoria dell'imputato e della sua possibile giustificabilità (escludente il reato di cui all' art. 392 cp) rispetto all'esigenza di contrastare prontamente un evento di II spoglio" di un proprio diritto non utilmente tutelabile con il ricorso al giudice.

Al riguardo è appena il caso di sottolineare che la difesa privata di un proprio diritto di possesso, anche con il ricorso all'uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto vanificante tale diritto (spoglio), allorché l'azione reattiva (autodifesa) segua senza soluzione temporale nell'attualità e nell'immediatezza l'azione lesiva del contraddittore (l'intervento dell'imputato Tizio è avvenuto poche ore dopo l'intervento del Caio), atteso che -in difetto di un'immediata azione di autotutela- il soggetto interessato danneggiato dall'azione di spoglio, può proteggere e tutelare la propria posizione di diritto soltanto richiedendo al giudice una non tempestiva tutela possessoria di carattere interinale e cautelare.

Di tal che è necessario verificare se realmente l'azione reattiva dell'imputato rispetto all'azione perturbatrice del condomino fosse evitabile e davvero consentisse di adire il giudice civile a tutela delle proprie ragioni per evitare il prodursi e il protrarsi di una situazione attuale di danno, senza vedere -invece- definitivamente pregiudicata la titolarità del proprio diritto soggettivo.

La verifica della sussistenza di tali condizioni, suscettibili di ricondurre la condotta dell'imputato nell'ambito della categoria comportamentale sintetizzata nel noto principio del qui continuat non attentat (ovvero del vim vi repellere licet) e -per ciò stesso- di scriminarla penalmente, implica un accertamento di una questione di fatto che è specifico compito del giudice di merito affrontare e analizzare.




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