-  Michela del Vecchio  -  04/11/2016

Cassazione per violazione di legge sopravvenuta: ammissibile –SSUU 27 ottobre 2016 n. 21691 – Michela del Vecchio

Panta rei. E' il principio che richiama quanto sta accadendo nella società moderna. Tutto cambia ed anche velocemente. Di ciò ne ha preso certamente atto la Suprema Corte che a Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, ha testualmente affermato che "la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perché dotate di efficacia retroattiva".

 Il contrasto che le Sezioni Unite sono state chiamate a comporre concerneva l'interpretazione dell'art. 360 n.3 del codice di procedura civile che, come noto, ammette il ricorso in Cassazione per "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto", nella specie, sopravvenute. Il caso processuale concerneva in particolare l'applicazione di norme più favorevoli al datore di lavoro promulgate dopo la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale che, al contrario, sosteneva il favor lavoratoris.

La decisione in commento si segnala per il seguenti aspetti peculiari: a) l'efficacia di una legge sopravvenuta alla risoluzione della controversia processuale ed il rapporto con l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile che, a sua volta, rimanda all'art. 25 della Costituzione; b) l'interpretazione stessa del giudicato.

L'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile infatti dettano il principio guida in materia di efficacia della legge nel tempo per cui una legge non può che disporre per l'avvenire salvo un'espressa dichiarazione di retroattività dei suoi effetti. Non vi sarebbero obiezioni di sorta dunque in merito al principio dettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ove non si considerasse che il ricorso per cassazione, come pacificamente riconosciuto, è a criticità vincolata nel senso che, nel processo di legittimità, è importante stabilire la conformità o meno all'ordinamento giuridico della sentenza impugnata e, conseguenzialmente, approfondire gli sviluppi della norma ritenuta violata dalla parte ricorrente.

Ed è proprio partendo da tale ultima considerazione che le SS UU hanno stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro una sentenza che abbia sì correttamente applicato la legge all'epoca vigente ma che oramai non è più uniforme al diritto per il sopravvenire di una norma chiaramente dotata di efficacia retroattiva.

L'esame del ricorso dunque (e forse questo è l'aspetto più rilevante) può procedere anche se la "lex nova" sia intervenuta dopo la notifica del ricorso stesso e, ovviamente, senza l'articolazione in esso di uno specifico motivo sul punto.

L'unico limite posto (o imposto) a tale "estensione" del giudizio è dato proprio dal giudicato formatosisu un punto controverso. Eppure, anche sull'esame del giudicato, si aprono spiragli interpretativi che relativizzano tale limite.

Per brevità espositiva, in questa sede, mi limito a sottolineare che dei due diversi (e noti) orientamenti formatisi sulla nozione di giudicato interno le SS UU, con la decisione in commento, sembrano prediligere quello per cui, in assenza di una specifica impugnazione su un punto della sentenza, su questo non può formarsi giudicato interno qualora l'eventuale accoglimento di altri motivi di gravame comportino la caducazione anche della statuizione sui motivi connessi e conseguenti ancorchè non impugnati. Ed allora va interpretata e valutata la domanda giudiziale per comprendere su quali punti effettivamente le parti hanno prestato acquiescenza e se i vari capi del decisum (non relativi solo al dispositivo ma chiaramente ricomprendenti anche la motivazione) siano collegati in modo tale che l'impugnazione principale comporti l'automatico venir meno degli altri punti.

Peccato che tutto ciò andrà inevitabilmente coordinato con la richiesta di sentenze "più snelle" (sovente pronunciate dopo l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.) ed il necessario deflazionamento dei processi.




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