-  Mazzon Riccardo  -  07/03/2012

CHE COSA S'INTENDE PER CONCORSO ANOMALO? - Riccardo MAZZON

Premesso che,

 "ai fini dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 116 comma 2 c.p., è necessario che esista, innanzitutto, una diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti. Ne consegue che non ricorre tale condizione, qualora il giudice di merito, con un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, identifichi una coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'operazione delittuosa (Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto il reato di strage quale logica, prevista e voluta conseguenza del reato di cui all'art. 6 l. 2 ottobre 1967 n. 895 modificato dall'art. 13 l. 14 ottobre 1974 n. 497)", Cassazione penale, sez. I, 16 gennaio 1985 Piccini Cass. pen. 1986, 1537 (s.m.) Giust. pen. 1985, II,726 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. II, 27 marzo 1987 Garioni e altro Giust. pen. 1988, II,154 (s.m.)

 per "concorso anomalo" s"intende la particolare forma di concorso di persone nel reato disciplinata dal codice penale all"art. 116,

 "perché possa configurarsi il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. sono richieste: a) l'adesione di tutti i compartecipi ad un reato concorsualmente voluto; b) un evento diverso, che costituisce un altro reato, voluto e cagionato da taluno dei concorrenti; c) un rapporto di causalità materiale tra i due reati (quello voluto da tutti e quello voluto solo da alcuni o da uno); d) un rapporto di causalità psichica tra la condotta del compartecipe, che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, voluto e cagionato da altro (o altri) concorrente". Cassazione penale, sez. I, 21 dicembre 1981 Buongiorno Giust. pen. 1982, II,474 (s.m.)

 la cui applicazione, peraltro, non determina immutazione alcuna nel titolo del reato medesimo:

"l'applicazione dell'art. 116 c.p. non determina immutazione del titolo del reato, ma solo una diversa valutazione "quoad poenam" (fattispecie in tema di esclusioni oggettive dall'indulto)". Cassazione penale, sez. I, 24 aprile 1990 Frassica Giust. pen. 1991, II,98 (s.m.)

Come ampiamente condiviso (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011), nel definire il concorso di persone si fa, generalmente, riferimento a quattro requisiti:

    1.    la pluralità di persone,

    2.    la presenza di un reato (rectius, realizzazione del fatto tipico),

 "in tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del c.d. concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione - da parte di altro concorrente - di un diverso e più grave reato" Cassazione penale, sez. I, 19 gennaio 1999, n. 3465 Zumbo e altro Riv. it. dir. e proc. pen. 2000, 1194 nota GULLO Non pare fuori luogo aggiungere però un"osservazione: l"art. 116 c.p. parla di "reato commesso"….Anticipando quanto si verrà ad esporre in seguito, ricordiamo come l"art. 116 c.p. non richiede il dolo ("reato diverso da quello voluto") di tutti i concorrenti, ma richiede pur sempre la commissione di un reato: questo lascia supporre che qualcuno dei concorrenti – almeno uno – abbia compiuto il reato nella sua interezza, quindi non solo causando materialmente l"evento ma legandolo a sé anche psicologicamente

     3.   un nesso oggettivo causale (il c.d. contributo obiettivamente rilevante),

 "l"art. 110 c.p. parla di persone che "concorrono" nel reato; invece l"art. 116 c.p. ci dice che "…questi ne risponde se l"evento è conseguenza della sua azione od omissione", così ripresentando tale e quale la formula dell"art. 40 c.p.. Se dunque l"art. 110 c.p. lascia spazio a numerose teorie caratterizzanti la partecipazione, - c.s.q.n., facilitazione, causalità-facilitazione psicologica -, l"art. 116 c.p. sembra invece richiedere la presenza di un nesso causale ben definito tra l"evento non voluto e il soggetto che voleva un evento diverso: quello stesso nesso causale richiesto per la generalità dei casi dall"art. 40 c.p. (naturalmente il contenuto di questo nesso causale varierà a seconda della teoria che si vorrà seguire: c.s.q.n., sussunzione in leggi scientifiche, causalità adeguata, causalità umana….). Una piccola "anomalia" si può dunque ritrovare nel requisito del nesso causale: mentre per rispondere ex art. 110 c.p. è sufficiente (la dottrina non è però concorde) aver facilitato il reato, anche mediante una mera sollecitazione psicologica – istigazione, ma anche il semplice dare sicurezza -, per rispondere ex art. 116 c.p. è necessaria la presenza di un vero e proprio nesso causale: "….presupposti del cosiddetto concorso anomalo, ossia del concorso del concorrente nel reato diverso da quello voluto, sono l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e l'esistenza di un nesso causale tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente" (Cassazione penale, sez. I, 10 gennaio 2006, n. 8837 - CED Cass. Pen. 2006, 233580) In verità, nonostante questa differenza sia insita nella lettera della legge, la prevalente dottrina e giurisprudenza fa passare inosservato questo aspetto, per concentrarsi su quello che è il momento macroscopico di differenziazione tra le due fattispecie, ossia il momento dell"attribuzione psicologica del reato"  Il danno da circolazione stradale, Utet, Torino 2010, pag. 280

    4.    un collegamento soggettivo o psicologico.

Se, per quel che concerne i primi tre requisiti, non sono ravvisabili particolari differenza tra concorso tout court e concorso c.d. anomalo, è nel quarto momento (quello soggettivo o psicologico) che, macroscopicamente, si manifesta l' anomalia che contraddistingue l'istituto in esame.

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film