-  Mazzon Riccardo  -  05/03/2012

COME SI RICONOSCONO I CC.DD. ATTI DI TOLLERANZA? - Riccardo MAZZON

Financo la ferrea regola probatoria enunciata in argomento ("in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà"), trova limite (e disciplina) nella difficoltà di individuare, con precisione, quando si sia in presenza o meno di atti compiuti con l'altrui toleranza; non sempre, infatti, è riscontrabile, nella fattispecie concreta eventualmente oggetto d'esame, la contemporanea (e pacifica) presenza

  • vuoi degli elementi di transitorietà e saltuarietà, comportanti un godimento di così modesta portata da incidere molto debolmente, sull'esercizio del diritto, da parte dell'effettivo titolare o possessore,
  • vuoi della conclamata origine, dei suddetti elementi di transitorietà e saltuarietà, da rapporti di buon vicinato, amicizia o familiarità:

"gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, di cui all'art. 1144 c.c., hanno caratteri peculiari, i quali, peraltro, possono essere rilevati in concreto in base a indici di obiettivo riscontro: essi implicano infatti un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, che incide molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine, i quali, mentre "a priori" ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere, nella valutazione "a posteriori", la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato". Cassazione civile, sez. II, 10/02/1979, n. 919 Liberatore c. De Zitti Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 2 (cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011)

I cc.dd. atti di tolleranza risultano, quindi, prevalentemente caratterizzati da due requisiti: uno sostanziale, che porta a descriverli quali atti transitori (o comunque saltuari); l'altro determinato dall'origine degli stessi, che deve (preferibilmente) derivare da rapporti (intercorrenti tra il preteso possessore e il vero titolare del possesso) di buon vicinato, amicizia o familiarità.

Vero è che i due requisiti summenzionati possono presentarsi, nel caso concreto sottoposto al giudizio dell'interprete, variamente connotati, essendo entrambi suscettibili di pressoché illimitata gradazione; di qui la necessità, sempre e comunque, di operare una valutazione comparata dei medesimi:

"gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità, i quali mentre a priori ingenerano e giustificano la permissivo, conducono per converso a escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza, e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia e di buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo". Cassazione civile, sez. II, 20/02/2008, n. 4327 Tscholl c. Tscholl Guida al diritto 2008, 19, 58 (s.m.) - conforme - Cassazione civile, sez. II, 08/03/1984, n. 1620 Moser c. Carlin Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4.Foro it. 1984, I,1573








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