-  Mazzon Riccardo  -  16/01/2017

Conclusione del contratto: anche la c.d. offerta al pubblico vale come proposta? - Riccardo Mazzon

si pensi, ad esempio, all'istituzione, da parte dei comuni, di aree di sosta a pagamento (magari con avviso: parcheggio incustodito) ovvero alla pubblicazione del "prospetto informativo", nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento.

Anche l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto, alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi; la revoca dell'offerta, inoltre, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia (cfr., amplius, il capitolo terzo del volume "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014).

Emblematico, a tal proposito, risulta come l'istituzione, da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del vigente codice della strada, non comporti l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso «parcheggio incustodito» è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico, ex articolo 1336 del Cc (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Cc, non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso e uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta:

"deriva da quanto precede, pertanto, che il gestore concessionario del comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta" (Cass. civ. sez. III,16 maggio 2013 n. 11931 GDir, 2013, 32, 46);

ancora, si pensi a come, in tema di intermediazione mobiliare, la pubblicazione del "prospetto informativo" sia prevista nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, d.lg. n. 58 del 1998 (nel testo "ratione temporis" vigente), caratterizzate per essere l'offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati; un tanto a differenza di quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita: in tal caso,

"la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli art. 21 del d.lg. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. grey market, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente" (Cass. civ. sez. I, 19 ottobre 2012 n. 18039, GCM, 2012, 10, 123).

 




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