-  Mazzon Riccardo  -  29/07/2013

CONDOMINIO E SPESE CONDOMINIALI: IL DECRETO INGIUNTIVO E LA SUA IMMEDIATA ESECUTIVITA' - Riccardo MAZZON

Per la riscossione dei contributi [dove "i contributi", ai quali si riferisce la norma in questione, sono le quote, gravanti sui singoli condomini, delle spese condominiali

"in genere contemplate nell'art. 1123 c.c." (Cass., sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676, RGE, 2002, I, 179 - cfr., amplius, "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013)]

che il singolo condomino, pur dovendoli in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, non abbia pagato, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, "nonostante opposizione": così, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo - immediatamente esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea -, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, magari già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima.

Tale delibera, infatti, infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto,

"ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere" (Cass., sez. II, 23 novembre 2009, n. 24658 (Conferma App. Venezia 29 dicembre 2003) GC, 2010, 1, 38; DeG, 2009; Civ, 2010, 12, 58 – conforme - Giudice di pace Bari, 27.4.2010, n. 3677, Giurisprudenzabarese.it 2010 – conforme - Trib. Cassino, 25 febbraio 2010, n. 139, Gdir, 2010, 20, 68 - conforme, con la precisazione che il giudice non può sindacare neppure in via incidentale la validità delle delibere, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate: Cass., Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629, GCM, 2009, 12, 1708; ALC, 2010, 3, 269; Civ, 2010, 12, 58 - Conforme - Cass., sez. II, 20 luglio 2010, n. 17014, GCM, 2010, 7-8, 1058).

Costituisce, dunque, prova scritta idonea ad ottenere decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c. e 633 c.p.c.), per il pagamento delle spese condominiali, il verbale dell'assemblea che approva il rendiconto, perché la relativa delibera vincola anche gli assenti ed i dissenzienti

"finché non dichiarata nulla o annullata dal giudice dell'impugnazione, se non decaduti (art. 1137 c.c.)" (Cass., sez. II, 9.10.1997, n. 9787, GCM, 1997, 1883 – delibera che costituisce titolo di credito del condominio, legittimando la condanna, del singolo condomino, a pagare le somme, all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri: Cass., sez. II, 9 dicembre 2005, n. 27292, GCM, 2005, 7/8),

ed è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., che prevede che l'amministratore del condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione,

"per la riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea" (Corte cost. 19 gennaio 1988, n. 40, RGE, 1988, I, 278; GiC, 1988, I,106 – conforme - Corte cost., 18 marzo 1992, n. 111, GiC, 1992, 1001; ALC, 1992, 264).

Naturalmente, la disposizione riguarda, propriamente e soltanto, la provvisoria esecuzione di cui alla previsione dell'articolo 642, comma 1, del codice di procedura civile, mentre l'autorizzazione all'inizio dell'esecuzione, senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482 stesso codice, deve essere - come per l'ingiunzione in generale -, a norma dell'articolo 462, ultimo comma del codice di procedura civile,

"appositamente concessa dal giudice che emette il decreto" (Cass., sez. III, 22 febbraio 1979, n. 1161, GCM, 1979, 2; FI, 1979, 2053, I).

 




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