-  Foligno Emanuela  -  18/03/2016

DANNO BIOLOGICO RICONOSCIUTO DALL'INAIL E DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE - Cass. 3074/16 - Emanuela FOLIGNO

"DANNO BIOLOGICO RICONOSCIUTO DALL'INAIL E DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE"

La Sezione lavoro della Suprema Corte (N. 3074/2016) si è puntualmente pronunciata sul danno biologico riconosciuto dall'INAIL ribadendone la natura indennitaria e non risarcitoria.

Il caso oggetto di esame da parte degli Ermellini riguarda la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per il tumore contratto dal lavoratore che ha causato la morte dello stesso. La richiesta risarcitoria è stata respinta in primo e secondo grado, costringendo gli eredi del lavoratore a ricorrere in Cassazione ove gli stessi hanno evidenziato che l'indennità corrisposta dall'INAIL per il danno biologico riportato dal lavoratore non esclude la corresponsione del "danno differenziale" consistente nel maggior pregiudizio sofferto in concreto dal lavoratore.

Come noto il D.Lgs. 38/2000 disciplina l'estensione della copertura assicurativa dell'INAIL anche al danno biologico. Ma gli importi erogati dall'INAIL a tale titolo non esauriscono totalmente l'indennizzo del danno biologico in capo al lavoratore.

E' lo stesso tenore lessicale del Decreto citato (in particolare vedasi l'art. 13) a evidenziare tale circostanza. A ciò aggiungasi che il medesimo danno biologico (ad esempio del 15%) tramutato in indennizzo economico come da Tabelle, è sensibilmente differente in ambito civilistico.

La Suprema Corte, infatti, evidenzia che gli importi riconosciuti dall'INAIL sono sorti e, conseguentemente, sono strutturati, come mero indennizzo a prescindere dalla presenza di un illecito.  Quindi, strutturalmente e nella ratio, l'indennizzo erogato dall'Istituto non può essere assimilato al risarcimento.

Difatti, prosegue la Suprema Corte, la rendita INAIL cessa con la morte del lavoratore, diversamente il diritto al risarcimento si trasferisce agli eredi poiché la finalità juris dell'indennizzo è ancorata alla solidarietà di cui all'art. 38 Cost., laddove invece il ristoro del danno biologico è ancorato all'art. 32 Cost.

Per tali ragioni, le differenze strutturali tra le due erogazioni (indennizzo del danno biologico e risarcimento del danno biologico), impediscono di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicurativo siano integralmente satisfattive del danno biologico subito dal lavoratore, nel senso che esse devono essere decurtate dal totale del risarcimento spettante al lavoratore calcolato secondo le Tabelle in uso presso i Tribunali.

Diversamente opinando si attribuirebbe all'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 non lo scopo di apprestare un arricchimento in favore del lavoratore, bensì un trattamento deteriore del lavoratore rispetto al danneggiato non lavoratore.

Nella pregevole pronunzia, qui oggetto di commento, viene richiamato anche l'intervento della Corte Costituzionale sull'argomento, la quale ha confermato che l'indennizzo INAIL a titolo di danno biologico non può tradursi in una limitazione di tutela del lavoratore danneggiato.

E' doverosa, concludono gli Ermellini, una lettura costituzionalmente orientata con la tutela privilegiata che la Carta Costituzionale riconosce al lavoro, ai principi di solidarietà ed eguaglianza, per ritenere che le prestazioni erogate dall'INAIL non esauriscono di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato (cfr. Cass. nn. 777/2015, 18469/2012).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film