-  Mazzon Riccardo  -  16/08/2012

DENUNCIA DI DANNO TEMUTO: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA - Riccardo MAZZON

Nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo è sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo e, pertanto, nell'una e nell'altra fase, il proprietario, il titolare del diritto reale portatore dell'obbligo,

"in materia di legittimazione passiva rispetto alle azioni di nunciazione, nella prima fase, a cognizione sommaria del procedimento di nuova opera, legittimato passivo è l'autore dell'opera cioè chi ne assume l'iniziativa (esecutore materiale o morale della medesima), mentre nella seconda fase, di merito ed alla cognizione piena, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta, secondo le regole generali, ossia il legittimato passivo si identifica in colui che è destinatario del comando dettato dalla norma indicata dall'attore e, quindi, l'esecutore morale o materiale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario od il titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce "in petitorio"; invece, nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo è sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo e, pertanto, nell'una e nell'altra fase, il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'obbligo" Cassazione civile, sez. II, 16/03/1981, n. 1445 Frani c. De Angelis Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 3 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011

il possessore

"l'obbligo incombente al proprietario o al possessore della cosa, dalla quale si assume provenga la minaccia di danno per i beni altrui, di predisporre ed attuare, nei limiti del generale dovere di vigilanza connesso alla custodia, le opere necessarie ad ovviare il pericolo, presuppone, oltre all'effettivo potere fisico sulla cosa, che il danno denunciato non esuli dall'ambito del dinamismo connaturato alla stessa o dallo sviluppo di un agente dannoso in essa insito" Cassazione civile, sez. II, 15/01/1980, n. 354 Di Sarno c. Cerboni Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1

o chi abbia la disponibilità della cosa:

"ai fini dell'azione di "danno temuto", l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo". Cassazione civile, sez. II, 11/01/2001, n. 345 Nencini c. Giugnoli Giust. civ. Mass. 2001, 74

Per un caso in cui non è stata ravvisata, sulla base dei principi sopra esposti, la legittimazione passiva del convenuto, si veda la seguente pronuncia:

"l'azione di danno temuto non è proponibile dal proprietario del fondo servente nei confronti dei titolari della servitù di passaggio, i quali, benché tenuti a contribuire alle spese di manutenzione, sono esenti dall'obbligo di conservazione e vigilanza del fondo servente e, dunque, non legittimati passivamente". Pretura Torino, 30/07/1994 Soc. Sebus c. Cond. via Plava n. 65 Torino e altro Foro it. 1996, I, 355

 




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