-  Redazione P&D  -  27/04/2014

DEQUALIFICAZIONE: DANNO ESISTENZIALE E DANNO BIOLOGICO - Cons. St. 223/14

Consiglio di Stato, sez. VI, 17/1/2014, n. 223, pres. Baccarini, est. Boccia, ha deciso una controversia avente ad oggetto il risarcimenti dei danni derivati dall"esclusione del ricorrente, medico, "da ogni attività assistenziale e, poi, dall'attività di sala operatoria e di reparto nonché dall'attività didattica e di ricerca". Il Tar aveva condannato l'Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno da demansionamento e di quello non patrimoniale nella misura complessiva di euro 25.000,00.

Il Cons. di Stato, per ciò che concerne il danno non patrimoniale, ha ricordato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte rilevato "come il predetto danno "costituisce una categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie" (Corte Cass., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972), ai fini del quale l'elencazione delle singole sottovoci è volta "al solo fine di indicare in modo sintetico quali pregiudizi il giudice abbia preso in esame ai fini della liquidazione" complessiva dello stesso (Cass. Civ., 19 febbraio 2013, n. 4043).

In questa ottica, per ciò che riguarda la componente "esistenziale" del danno non patrimoniale subito dall'appellante in ragione della condotta dell'AOU - da intendersi come "ogni pregiudizio provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (Cons. di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4332) - il giudice di prime cure ha ritenuto che il medesimo danno "per le caratteristiche, che attengono alla lesione di una specifica professionalità acquisita in ambito accademico ed operativo, per la sua durata, gravità, reiterazione anche a seguito della sentenza (Omissis) deve ritenersi dimostrato in via presuntiva". Osserva il Collegio che la sopracitata ricostruzione operata dal giudice di prime cure risulta esente da censure ed in linea con la giurisprudenza precedentemente citata, secondo cui il danno non patrimoniale derivante da demansionamento, nella sua componente "esistenziale", può essere provato in via presuntiva, secondo i criteri di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., "attraverso l'allegazione, quali presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza, di elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto".

Ad analoghe conclusioni non si può giungere per quanto concerne la componente "biologica" del danno non patrimoniale lamentata dall'appellante poiché la medesima non può essere provata in via presuntiva: il Collegio, pertanto, al fine di assumere una decisione in merito, ritiene di disporre la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio".

 




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