-  Conzutti Mirijam  -  10/12/2012

DIFFAMAZIONE E INTERNET - Mirijam CONZUTTI

Internet è una rete mondiale di computer interconnessi. Concepita nel 1969 del governo degli Stati Uniti e nota all"inizio come ARPAnet aveva lo scopo originale di natura militare, poi convertito per scopi civili, ovvero per collegare le Università statunitensi.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato in maniera organica il problema della diffamazione on line, specificando i principali aspetti della questione.

 

"appare opportuno verificare come si caratterizzi il delitto di diffamazione consumato con quel nuovo mezzo di trasmissione- comunicazione che prende il nome di Internet. Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l"esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici e informatici ( art 623 bis c.p. in tema di reati contro la inviolabilità di segreti, non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento ai reati ( e, tra questi, certamente quelli contro l"onore), la cui condotta consiste nella ( o presuppone la) comunicazione dell"agente con terze persone. E, tuttavia, che i reati previsti dagli artt. 594 e 595 c.p. possano essere commessi anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo; basterebbe pensare alla cd trasmissione via e- mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria ( se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione ( se i destinatari sono persone diverse). Se invece della comunicazione diretta, l"agente "immette" il messaggio "in rete", l"azione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell"onore.

(Cass. Sez. V. 27 dicembre 2000, n, 4741, Pm in proc. Ignoti, CP, 2001, 877, 1833; GDir, 2001, n.3, 73; C.E.D. Cass, 217745).

La diffamazione commessa attraverso Internet integra ipotesi aggravata del reato di cui all"art 595 c.p., 3 comma.

Negli anni la giurisprudenza ha più volte cercato di applicare la normativa in materia di stampa ai casi di diffamazione via Internet.

Come è noto, però, internet esula dalla definizione di stampa di cui all"art 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, secondo cui "sono considerate stampe o stampati (…) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

Il progetto di legge del 2004 ha cercato di estendere la disposizioni di legge della stampa anche ai siti internet aventi natura editoriale; tale progetto, tuttavia, non è passato.

Secondo la dottrina più attenta, infatti

 

(…) chi pretendessi di estendere alla "pubblicazione" telematica il regime della stampa, dovrebbe operare una ricognizione degli svariati mezzi di diffusione esistenti in passato o affermatisi successivamente ed esaminare se ad essi sia mai stato applicato il regime della stampa: si pensi alla diffusione vocale, dallo strillone all"oratore da comizio: alla cinematografia e al teatro; alla radio e alla televisione. In tutti questi casi vi è un"attività di diffusione destinata ad un numero assai maggiore di persone di quelle raggiungibili da un comune stampato. Eppure non si dubita che ad essi non si applica la legge sulla stampa o che per fare ciò è necessaria una precisa disposizione della legge come fa, con riguardo ai telegiornali e giornali radio l"art 10 comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Né valga il rilievo che i casi sopra elencati riguarderebbero mezzi dal contenuto diverso da quello comune agli stampati, giacché l"obiezione è priva d"ogni conforto della realtà in quanto la legge sulla stampa si applica a qualsiasi stampato indipendentemente dal suo contenuto, dal romanzo di fantascienza al quotidiano, dal libro di fiabe al mensile di critica letteraria, dai fumetti al depliant pubblicitario (Zeno Zencovich, 1998, 17).

 

In questo senso anche recenti arresti giurisprudenziali:

 

( …) se il direttore di un periodico on line risponda del reato di cui all'art. 57 c.p., per omesso controllo sui contenuti pubblicati. Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la responsabilità del direttore di un giornale on line e che il collegio ritiene di condividere (Sez. V, sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della L. n. 47 del 1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.

Le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste - quale luogo di divulgazione della notizia - solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware. La diffusione del contenuto del periodico on- line avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, mutatis mutandis, da quanto avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori. E la giurisprudenza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feriale, p.u.31.8.2000, dep. 12.12.2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c.p. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/200,8 Rv. 240687, Matacena; Sez. I, n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprio per la diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in malam partem. D'altronde, sono evidenti le differenze anche nelle modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed immediata da parte del destinatario; nelle trasmissioni radiotelevisive classiche vi è la irradiazione nell'etere e la percezione audiovisiva da parte di chi si sintonizza sulla frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la trasmissione avviene telematicamente tramite un internet provider, sfruttando la rete telefonica fissa o cellulare.

Pertanto, per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quantomeno per quelle che - come nel caso di specie - vengono "postate" direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventivo da parte del direttore della testata, deve essere svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva.

D'altronde, non vi è solamente una diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione (carta stampata e Internet), ma altresì la impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'art. 57 c.p. non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita. E di ciò si rende conto anche la sentenza impugnata, laddove afferma che - non essendo possibile una censura preventiva, e dunque non potendo "..imputarsi al direttore responsabile l'omesso controllo di ciò che, fino a quel momento, non poteva sapere venisse pubblicato.." - la H. avrebbe dovuto svolgere una verifica successiva delle inserzioni già avvenute, espungendo quelle a contenuto diffamatorio.

Così facendo, però, il giudice di appello ha indebitamente modificato la fattispecie normativa prevista dall'art. 57 c.p., sanzionando una condotta diversa da quella tipizzata dal legislatore.

Dunque, l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore delle riviste on line discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale. Nè si può argomentare ex lege n. 62 del 2001, richiamata nella sentenza di primo grado, per sostenere la assimilabilità dell'editoria elettronica alla stampa periodica; l'art. 1 della predetta legge, infatti, afferma espressamente che si applicano all'editoria elettronica le disposizioni contenute nell'art. 2 (relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati) e a certe condizioni, anche quelle dell'art. cinque (sull'obbligo di registrazione) della legge sulla stampa (L. 8 febbraio 1948, n. 47).

La legge n. 62 del 2001, operando un rinvio specifico e limitato dimostra esattamente il contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioè che la normativa sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a tal fine un richiamo espresso di singole disposizioni.

La circostanza, poi, che il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'art. 57 c.p. deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreché realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perché meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perché non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilità di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale).

Esistono poi altri profili per i quali le pubblicazioni on-line non possono essere ricondotte al concetto di stampa periodica; tali profili sono stati esaurientemente e condivisibilmente esaminati dalla sentenza di questa sezione, richiamata in apertura della motivazione, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Deve quindi ritenersi, conclusivamente, che il periodico on-line non possa essere considerato "stampa" ai sensi dell'art. 57 c.p.

(Cass. pen. sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, in Resp. civ. e prev. 2012, 2, 647).

 

Della materia e dei profili di responsabilità per gli operatori Internet si è occupata, a livello europeo, la direttiva n. 31 del 2000, che ha trovato attuazione nel nostro Paese con la legge delega del 1 marzo 2002 n. 39 e poi, attraverso l d.lg. 9 aprile 2003 n. 70, in vigore dal 14 maggio 2003.

 

La questione è strettamente legata al fatto che il più delle volte, non è facile individuare la fonte di un determinato messaggio immesse in rete.

 

Se è vero che ogni messaggio ha un autore, è anche vero che molto spesso tale autore resta sconosciuto, non solo a tutti gli altri utenti della Rete, ma anche alla stessa organizzazione che diffonde quel messaggio, si tratti di imprese di "on line service" o di fornitori di "bullettin board". Meno che mai è possibili individuare con certezza l"autore dei messaggi che vengono diffusi attraverso le "chat lines".

Altrettanto difficile è individuare con certezza se e chi sia "editore di un determinare con certezza se e chi sia l"editore di un determinato messaggio.

La responsabilità dell"editore, così come – nei paesi ove essa esiste- la responsabilità del direttore del mezzo di comunicazione di massa, si fonda sulla possibilità di controllo editoriale sul contenuto dei messaggi diffusi.

Sia pure attraverso percorsi logici diversi, che sono in gran parte motivati dalla differenze di disciplina positiva delle varie legislazioni, i vari sistemi giuridici individuano una responsabilità dell"editore fondamentalmente in una sorta di "culpa in vigilando" consistente nell"aver omesso il controllo dovuto sul contenuto e sulla legittimità di pubblicazione di una notizia lesiva della personalità di qualcuno.

Nella realtà di Internet, sia che si tratti della trasmissione di notizie on line, sia che si tratti di consentire l"accesso a informazioni e notizie conservate e memorizzate su uno specifico computer o in una banca dati, anche le imprese che forniscono "on line services" (che sono quelle che sembrano più assomigliare ad un vero e proprio editore) non possono che sfuggire ad una simile identificazione, in virtù della circostanza fondamentale che nessuna di tali imprese è in condizione di esercitare, né di fatto esercita alcun controllo sula contenuto die messaggi diffusi, e sul contenuto delle notizie memorizzate in banche dati o in appositi "depositi"( De Martini 1996, 855).

 

La dottrina e la giurisprudenza inclinano ad escludere che in capo all"internet service provider possa radicarsi una vera e propria posizione di garanzia e di conseguenza che questi sia punibile a titolo di concorso omissivo nel reato commesso da altri. La giurisprudenza ( anche anteriormente al D. Lgs. 70/03 che, expressis verbis esclude la sussistenza di un obbligo di vigilanza in capo all"internet service provider, tradizionalmente esclude la responsabilità dell" host provider sulla base del rilievo che questi si limiterebbe a porre in essere una semplice attività di ordine tecnico, il cui contenuto viene definito da altri.

Diversa sarebbe, invece, la posizione del content provider, che è civilmente e penalmente responsabile per tutte le violazioni che avvengono su pagine web da lui in prima persona curate e gestite.

Sul punto due importanti sentenze della Corte ( Cass. pen., Sez. V, 11 novembre 2008, n. 6046 e Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 2009 n. 49437. La Corte ha nello specifico caso ha preso in esame la condotta di un gestore di un sito web che consentiva attività di upload di files agli utenti della rete. I Giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell"operatore internet in quanto questi avrebbe posto in essere un quid pluris, ossia l"indicizzazione e l"aggiornamento di files, insieme alla predisposizione, all"interno del sito di un motore di ricerca per facilitare il reperimento. Tale condotta, secondo la Corte integra gli estremi del concorso nel reato ex art. 171 – ter, comma 2, lettera a) bis della legge n. 633/41.

Con la sentenza del 2008 la Corte è stata chiamata a rispondere al quesito della responsabilità del gestore di un internet point quando il soggetto offende l"altrui reputazione utilizzando i terminali. La Cassazione, in questa occasione, ha escluso la responsabilità dell" internet point sulla base del rilievo che difetterebbe un referente normativo che obbliga il gestore a monitorare il contenuto delle comunicazione effettuate dall"utilizzo del servizio.

Precisa la Corte, che se il gestore dell" internet point si intromettesse nella comunicazione commetterebbe il reato di cui all"art. 617 – quater c.p.

Infine, sul punto, Tribunale di Milano, 24 febbraio 2010, n. 1972 afferma che il gestore o il proprietario di diffusione o organizzazione di dati sensibili soggiace agli obblighi di legge previsti per il trattamento dei dati personali, in quanto non esiste, una zona franca, dal punto di vista oggettivo, che consenta ad un qualsiasi soggetto, persona fisica o non, di ritenersi esente dall"obbligo di legge, nel momento in cui venga, in qualsiasi modo, in possesso di dati sensibili: il trattamento di dati è qualsiasi comportamento che consenta ad un soggetto di apprendere un dato e di mantenerne il possesso, fino al momento della sua distruzione.

 

Tribunale di Firenze, 13 febbraio 2009, n. 982. Il sito internet, inteso come insieme di hardware o software attraverso cui si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati, in quanto prodotto editoriale, ai sensi della l.n. 52/2001, si deve ritenere sottoposto anche ai fini penali alla disciplina della stampa. Quanto ai periodici on line, essi rientrano in questo genus e sono soggetti alle indicazioni obbligatorie in tema di editoria previste per gli stampati e alla registrazione obbligatoria della testata (art 1 comma 3): anche il giornale on line ha un suo direttore responsabile e un editore che devono essere riportati sul sito web.

Pertanto, laddove sul web viene posta in essere una condotta diffamatoria, del reato di diffamazione risponderà l"autore della pubblicazione, ove indicato. Quanto al direttore responsabile della pubblicazione, questi, potrà rispondere sia di concorso nel medesimo reato sia automaticamente del reato di cui all"art. 57 c.p. Nel primo caso occorrerà dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nella consapevolezza del suo contenuto lesivo della dignità e dell"onore altrui, mentre nel secondo caso si tratterà di un reato autonomo punibile a titolo di colpa, che consiste nel mancato esercizio di controllo sul contenuto del periodico.

 

La Cassazione si è occupata anche dei c.d. forum telematici, escludendo, con sentenza Cass. n. 10535/09, che gli stessi possano rientrare nel concetto di stampa o di prodotto editoriale.

 

Gli interventi dei partecipanti al forum, invero, non posso essere fatti rientrare nell"ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall"art 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l"applicabilità delle disposizioni di cui all"art 2 della legge 47/48 al "prodotto editoriale", stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il "prodotto realizzato …su supporto informatico destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come un testata giornalistica informatica. Si tratta, quindi, di una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere i propri pensieri, rendendo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione del direttore responsabile e registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l"art. 21, comma 3, Cost. riserva solo alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D"altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo.

 

Internet ha posto in evidenza una problematica particolare: il cd. "diritto dell"oblio", laddove con i motori di ricerca si possono riportare in vita notizie, che altrimenti rimarrebbero sepolte.

 

Sul tema un recente arresto della Corte di Cassazione. Nella giurisprudenza non si registrano precedenti, ma solo decisioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali che trattano la questione in modo difforme rispetto alla sentenza della terza sezione, 5 aprile 2012, n. 5525, Pres. Spirito, Est. Scarano.

Anche in caso di memorizzazione in Internet deve riconoscersi al soggetto cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento, il diritto all"oblio come controllo a tutela della propria immagine sociale, idoneo a tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi e, se del caso ( avuto riguardo alla finalità della conservazione nell"archivio e all"interesse che la sottende) alla relativa cancellazione.

In ipotesi di trasferimento ex art. 11 lett. B) D. Lgs. n. 196/03, di notizia già di cronaca in un archivio fruibile via Internet il titolare di detto archivio è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell"informazione, nonché a garantire la contestualizzazione e l"aggiornamento della notizia a tutela dell"identità del soggetto, cui i dati appartengono a salvaguardia degli utenti a ricevere una completa e corretta informazione. Pertanto, lo stesso deve predisporre un sistema idoneo a segnalare, nel documento contenente la notizia (a corpo o a margine), la sussistenza dell"eventuale seguito o sviluppo, e quale esso sia stato, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice di merito.

 

La Corte, quindi, ritiene che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo del singolo individuo a che le informazioni che lo riguardano, presenti on line, siano sempre e comunque costantemente aggiornate in modo che l"identità personale dell"interessato risulti fedelmente rappresentata e ciò anche in relazione agli accadimenti più recenti che lo riguardano.

Più in particolare, si evidenzia l"esistenza di un obbligo di integrare o aggiornare la notizia non più attuale, divenuta oramai fatto storico, che può, però, essere ancora potenzialmente dannosa per la lesione della proiezione sociale dell"identità personale, della reputazione del soggetto.

L"aggiornamento deve essere garantito tramite un collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate e concernenti l"evoluzione della vicenda, che possono, cioè, completare o, addirittura, modificare il quadro che si evince dalla notizia originaria.

In sintesi, le notizie devono risultare non solo esatti, ma anche aggiornate; la notizia, anche se originariamente poteva essere completa e vera, con il mancato aggiornamento risulta, di fatto, parziale e non esatta, quindi, sostanzialmente non vera e potenzialmente diffamatoria.

Su come si possa arrivare a questo risultato, la sentenza non esplica le modalità che potrebbe risultare più idonee.

 

I primi commenti alla sentenza ( Danno e Resp. 7/2012, pg. 701 e ss.) hanno messo in evidenza come la conclusione a cui perviene la sentenza è potenzialmente "esplosivo", in quanto ogni gestore di un sito Internet, ovvero chiunque detiene un archivio in rete, dovrebbe impiegare risorse economiche e tecniche per realizzare e gestire quotidianamente un sistema in grado di aggiornare costantemente il contenuto immesso on line.

La Cassazione, con questa sentenza, contraddice il Garante per la protezione dei dati personali e il giudice di prime cure, accoglie il ricorso e riconosce all"istante il diritto, salvo poi precisare che questo non può essere inteso nel senso di imporre la cancellazione dal Web di notizie datate. Tale diritto, infatti, in applicazione dei principi di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza del trattamento dei dati, deve trovare tutela attraverso l"imposizione al responsabile dell"archivio dell"obbligo di predisporre un idoneo sistema di segnalazione, e ciò anche quando sussiste un interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuta nel passato, emerge comunque la necessità di salvaguardare l"attuazione identità del soggetto ovvero la sua reputazione.

 

Riguardo la tematica, si segnala una recente decisione del Garante per la protezione dei dati personali ( www.garanteperlaprivacy.it) Roma, 4 ottobre 2012; a seguito di un ricorso presentato nei confronti del direttore responsabile di un sito internet che si occupa di informazione giuridica in materia di responsabilità amministrativa, in relazione alla pubblicazione nel predetto sito internet di una ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risalente al 2002 contenente dati personali che lo riguardano, ha chiesto, reiterando l'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che attraverso i comuni motori di ricerca il proprio nominativo venga direttamente associato alla predetta ordinanza; ciò in quanto la "perenne associazione delle notizie in essa riportate risulta gravemente fuorviante e ingiustificatamente lesiva della reputazione e della dignità" dell'interessato. Nel caso specifico il Garante dichiara il non luogo a procedere, visti gli atti d"ufficio, in particolare una nota con la quale l"Autorità ha, ai sensi dell"art. 149 del Codice invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell"interessato, vista ulteriormente la nota con la quale la parte resistente, nel sottolineare la piena legittimità dell"operato afferma di seguire le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", adottate dall"Autorità il 2 dicembre 2010, dichiara che ha comunque provveduto a cancellare i dati personali dell"interessato dall"ordinanza sostituendoli con un omissis e di avere chiesto a Google di cancellare la copia cache della pagina in cui è memorizzato il nome del ricorrente.




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