-  Tonutti Stefania  -  04/11/2014

DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA Cass. Civ. 23155/2014- Stefania TONUTTI

- Scrittura privata – notificazione

- Una società si oppone all'initimazione di licenza notificatale, causa mancanza di tempestiva disdetta

- La Corte di Cassazione dichiara che non sussiste l'onere di disconoscere una scrittura privata nel caso in cui la stessa non provenga dalla parte contro cui la scrittura è prodotta

 

I fatti: Una società si oppone all'intimazione di licenza che le era stata notificata, sostenendo che non era stata comunicata una disdetta tempestiva, e deducendo quindi un rinnovo tacito.

Il Tribunale di Napoli dichiarava cessato il contratto di locazione.

La Corte di Appello riformulava invece la sentenza, rilevando, come si legge nella sentenza, che la conduttrice aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento relativo alla disdetta e che, in difetto di istanza di verificazione da parte della locatrice, non ci si poteva avvalere del documento.

La parte soccombente ricorre dunque in Cassazione sostenendo la "violazione e errata applicazione delle norme inerenti il disconoscimento di scrittura privata ed errata interpretazione della fattispecie giudiziale".

Assume inoltre che la Corte di Appello "ha erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali, acquisite agli atti" ed ha errato nel ritenere efficace il disconoscimento (e rilevante la mancata richiesta di verificazione) in relazione ad una sottoscrizione che non proveniva dalla parte, bensì "dal portiere dello stabile condominiale, che, benché addetto alla ricezione, quale custode delegato è, come impiegato del condominio, soggetto terzo al giudizio ed estraneo alle parti dello stesso".

La Corte di Cassazione dichiara quindi che nel caso in esame ci si trova fuori dell'ambito di operatività dell'istituto del disconoscimento della scrittura privata giacché "l'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 cod. Proc. civ. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla parte stessa, ovvero da soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica..., in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente" (Cass. n. 13357/2004; conf. Cass. n. 11074/1994)."

Il documento, quindi, doveva essere riconosciuto come scrittura proveniente da un terzo estraneo e valutato insieme ad altri elementi.

Il ricorso è stato dunque accolto e rinviato alla Corte competente




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