-  Mazzon Riccardo  -  13/04/2017

Distanze, confini e vedute: l'importanza del parapetto eccessivamente basso - Riccardo Mazzon

Inidoneità, in terrazzi, balconi et similia, del parapetto eccessivamente basso a consentire la configurazione di veduta: al fine di configurare la veduta di terrazze, lastrici solari e simili, è necessario infatti che queste opere, oggettivamente considerate, abbiano quale destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva, quella di rendere possibile l'affacciarsi sull'altrui fondo vicino.

Così, qualora terrazzi, balconi et similia risultino corredati da parapetti eccessivamente bassi,

"secondo l'uso corrente, che deve ritenersi recepito dal legislatore nella definizione delle vedute (art. 900 c.c.), l'espressione "affacciarsi" denota la posizione che l'osservatore assume per potere, comodamente, senza pericolo e senza l'ausilio di alcun mezzo artificiale, vedere obliquamente e lateralmente sul fondo altrui, tenendo il petto, protetto dall'opera, a livello superiore a quello massimo dell'opera stessa, sicché l'esistenza di un parapetto alto soltanto cinquantacinque centimetri esclude che un'apertura possa considerarsi veduta" Cass. 12.12.80, n. 6403, GCM, 1980, fasc. 12,

o anche da fili delimitatori ma privi di consistenza contenitrice - nel caso che segue, ad esempio, il giudice del merito aveva escluso che integrasse il riparo richiesto dall'art. 905 c.c. un filo di ferro dello spessore di soli tre millimetri, posto all'altezza di un metro circa ed assicurato a paletti infissi stabilmente nella soletta e la Suprema Corte ha confermato la statuizione, enunciando il seguente principio:

"poiché il capoverso dell'art. 905 c.c. richiede, relativamente alle vedute esercitabili da balconi, terrazzi e simili, che essi siano muniti di parapetto idoneo a consentire di affacciarsi sul fondo del vicino, è necessario, affinché una terrazza costituisca veduta, che la stessa, sebbene normalmente accessibile e praticabile da parte del proprietario, sia munita di parapetto o altro solido e stabile riparo" Cass. 12.12.80, n. 6403, GCM, 1980, fasc. 12 -,

essi non sono idonei a configurare veduta (cfr. amplius, il trattato "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto):

"in tanto può configurarsi una veduta, ai sensi dell'art. 905 c.c., in quanto l'apertura, il terrazzo o il balcone da cui essa sia praticata risultino "muniti di parapetto" atto a consentire, almeno, di guardare e di mostrarsi senza esporsi al pericolo di cadute. Ne consegue che va esclusa l'esistenza di una veduta allorquando il parapetto di un terrazzo non consente, in concreto, neanche una "inspectio" comoda e non pericolosa - in quanto manifestamente inidoneo a preservare l'eventuale osservatore dal pericolo di cadute - ed ha solo la funzione di delimitazione della platea" (Cass. 11.11.94, n. 9446, GCM, 1994, fasc. 11).

 




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