-  Mazzon Riccardo  -  28/11/2012

DISTANZE E CONFINI: RATIO ED INTERESSI TUTELATI - Riccardo MAZZON

L"articolo 873 ("Le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.") è il primo degli articoli preposti, dai redattori del codice civile, alla disciplina delle distanze; con la disposizione in esame, si è notato da più parti, il legislatore ha inteso fissare la regola generale secondo la quale le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza inferiore a tre metri.

Ratio della disposizione in esame è quella di impedire strette ed insalubri intercapedini tra gli edifici privati;

in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 873 c.c. stabilisce in 3 metri la distanza minima intercorrente tra le costruzioni che non siano unite o aderenti, mentre le leggi speciali e i regolamenti locali possono stabilire una distanza maggiore. La ratio della norma si rinviene nell'esigenza di evitare il pregiudizio che intercapedini eccessivamente ristrette arrecano alla vivibilità degli edifici: per tale motivo, viene generalmente esclusa la derogabilità pattizia delle suddette norme (Tribunale Sala Consilina, 18/04/2011- Redazione Giuffrè 2011)

intercapedini che, oltre ad ostacolare il godimento della luce e dell'aria, possono favorire anche il propagarsi di eventi nefasti, quali incendi, furti, ecc.:

la norma risulta pertanto posta a tutela tanto di interessi generali, quanto degli interessi privati dei proprietari (Albano, Le limitazioni legali della proprietà, in Tratt. Rescigno, 7, I, Torino, 1982, 570).

Opportuno segnale sin d'ora come, peraltro, comunemente si ritenga, tanto in giurisprudenza,

le norme degli strumenti urbanistici locali, che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini - a differenza dalle norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, come tali suscettibili di deroga mediante convenzione tra privati - non sono derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali e pubblici in materia urbanistica (Consiglio di Stato, sez. IV, 30/06/2010, n. 4181 conferma Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 526 del 2003 - B. ed altro c. (avv. Fischer, Terwege, Rizzo) c. Com. Bolzano c. (avv. Cappello, Giudiceandrea, Placidi) Foro amm. CDS 2010, 6, 1237 (s.m.)

quanto in dottrina, che

l'articolo in commento persegua anche finalità urbanistiche, riguardanti il razionale assetto degli agglomerati urbani e l'equilibrata composizione spaziale della città (Cacciavillani, Urbanistica e regime della proprietà, Padova, 1987, 31).

 




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