-  Mazzon Riccardo  -  16/09/2016

Distanze e vedute: l'importanza delle ringhiere e dei parapetti - Riccardo Mazzon

L"assenza di ringhiera, parapetto o altra opera che consenta di inspicere o prospicere in alienum è sempre da considerare con attenzione: vi sono vedute esercitate dal pianterreno, nelle quali non necessita il parapetto; ma la semplice esistenza di un terreno sopraelevato posto a confine, ad esempio, rende necessaria l'esistenza di un parapetto (ossia di un manufatto idoneo a permettere l'affaccio sul fondo del vicino in condizioni di sicurezza e protezione)?

Particolare incidenza giuridica può avere, in materia di vedute, l"assenza di ringhiera et similia - si veda, amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto),

"deve escludersi la qualificazione di veduta diretta, soggetta al rispetto della distanza di cui all'art. 905 c.c., ad uno sporto a distanza di 75 cm. dal fondo del vicino, in un fabbricato costruito al rustico, non munito di ringhiera o altra opera che consenta d'"inspicere o prospicere in alienum"" Trib. S. Maria Capua V. 4.3.76, DGA, 1979, 115,

o, anche, la particolare dimensione della stessa:

"un parapetto troppo basso (nella specie: 60 centimetri), tale da non consentire l'affaccio senza pericolo, può costituire un elemento idoneo ad escludere che l'apertura possa considerarsi veduta" Cass. 12.6.79, n. 3310, GCM, 1979, fasc. 6.

Per quanto concerne le finestre o altre aperture insistenti al pianterreno, ci si chiede se, in tal caso, l"eventuale apertura necessiti di parapetto per configurare tecnicamente veduta:

"in materia di diritti reali, l'obbligo del rispetto delle distanze legali trova applicazione anche quando la veduta viene esercitata dal piano terreno di una costruzione (nella fattispecie, dal portico inserito nel fabbricato), non occorrendo che l'apertura sia in tal caso munita di parapetto, come richiesto dall'art. 905 c.c. soltanto con riferimento a "balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili", essendo disagevole e pericoloso, avvenendo dall'alto, l'affaccio dai medesimi in assenza di protezione" Cass. 29.3.05, n. 6576, GCM, 2005, 4.

Quanto a vedute dirette e balconi, è importante tener presente, e ciò sia in ottica di costruzioni successive a vedute preesistenti, sia in ottica di apertura di nuove vedute, come la giurisprudenza abbia più volte ritenuto che la semplice esistenza di un terreno sopraelevato, posto a confine, non configura veduta (né balcone), in assenza di idoneo poggiolo (nella fattispecie oggetto d'analisi nella sentenza sottoriportata, ad esempio, la Suprema Corte ha rigettato la doglianza del ricorrente secondo cui la corte di merito, nel ritenere violate le distanze, per avere egli costruito un parapetto a confine del lastrico solare della controparte, non aveva considerato che essendo il proprio fondo in posizione sopraelevata rispetto all'altro, la veduta sussiste indipendentemente dal parapetto):

"in tema di distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, ai sensi dell'art. 905 c.c., la semplice esistenza di un terreno sopraelevato posto a confine, senza che vi sia un "parapetto" che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, esclude l'esistenza dell'obbligo di distanziarsi da detto fondo, atteso che solo con la costruzione del parapetto si realizza la "veduta"" Cass. 14.11.07, n. 23572, GCM, 2007, 11.

L'orientamento è stato confermato anche recentemente, nel senso che

"in caso di fondi finitimi a dislivello, l'obbligo per il proprietario del fondo sopraelevato di osservare le disposizioni sulle distanze delle vedute presuppone l'esistenza di un parapetto, ossia di un manufatto idoneo a permettere l'affaccio sul fondo del vicino in condizioni di sicurezza e protezione, che a tal fine non deve tuttavia necessariamente consentire alla parte di appoggiarvisi al fine di agevolare la visione circolare all'intorno" Cassazione civile, sez. II, 09/05/2011, n. 10167 Cassa App. Cagliari-Sassari 26 novembre 2004 A.M. e A. Tavera c. Avv. Canopoli c. Carmelita e altro c. Avv. Kersevan, Scozzafava Foro it. 2011, 11, 3056.




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