-  Mazzon Riccardo  -  20/02/2013

DISTANZE TRA COSTRUZIONI E DISTANZE DAI CONFINI: MODI DIVERSI DI REGOLARE LA COLLOCAZIONE DEGLI IMMMOBILI - RM

L"articolo 873 del codice civile, come è stato più volte rimarcato, regola la collocazione delle costruzioni con espresso riferimento alla distanza che deve esistere tra i diversi manufatti.

V"è però, ed è costantemente utilizzato dagli enti pubblici, un altro criterio diretto alla predetta regolamentazione (e che acquista importanza ex articolo 873 del codice civile a seguito del richiamo da quest"ultimo operato): si tratta del criterio che utilizza il concetto di distanza dai confini,

"secondo l'art. 10-bis delle norme di attuazione del p.r.g. del comune di Catania, le distanze dai confini non possono essere inferiori a tre metri" Cass. 11.1.89, n. 79, GCM, 1989, fasc. 1 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto

con ciò limitando le possibili collocazioni dell"erigenda costruzione anche in assenza di altro fabbricato insistente sul fondo limitrofo,

"palesemente infondate sono le altre doglianze del ricorrente principale, essendo "jus receptum" che la distanza dal confine stabilita da regolamenti edilizi integrativi dell'art. 873 C.C. deve essere rispettata anche se il fondo è ancora libero da costruzioni, poiché l'art. 875 st. Cod. conferisce al vicino la facoltà di avanzare il proprio edificio nel caso in cui l'altro proprietario abbia costruito a distanza inferiore a quella legale, ma non gli toglie il diritto di chiedere l'arretramento della costruzione nel caso in cui non intenda avvalersi della suddetta facoltà. In altri termini, gli artt. 873, 875 conferiscono una tutela alternativa, consentendo al proprietario di avanzare la propria costruzione o di far arretrare l'edificio del vicino fino a ristabilire la distanza legale, che, ovviamente, deve essere mantenuta non solo al piano terreno, ma anche ai piani sopraelevati, non essendo consentita la sopraelevazione a sbalzo o a linea spezzata. Esattamente, perciò, i giudici del merito hanno accolto la domanda del Ratano tendente ad ottenere la demolizione delle parti di costruzione del Buffelli non eseguite in aderenza al confine, nè distanziate di cinque metri come stabilito dal regolamento comunale applicabile nella zona in questione" Cass. 30.8.90, n. 9029, GCM, 1990, fasc. 8 – conforme, recentemente, Cassazione civile, sez. II, 06/02/2009, n. 3031 De Filippi c. Perini Giust. civ. Mass. 2009, 2, 194, secondi cui, in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'articolo 873 c.c., le norme che impongono l'osservanza delle distanze dai confini prescindono dall'avvenuta edificazione e dalla futura edificabilità del fondo limitrofo.

Tale modalità dispositiva impedisce, ad esempio, l"applicazione del c.d. principio di prevenzione:

"il principio della prevenzione per il quale al primo costruttore è riservata la facoltà di costruire sul confine od a distanza legale od inferiore alla legale del confine, determinando con ciò in concreto la distanza dalla sua costruzione che il secondo costruttore deve osservare, non è applicabile quando i regolamenti locali, nell'intento di realizzare un più armonico e razionale sviluppo urbanistico, impongono di osservare distanze inderogabili rispetto ai confini. (Fattispecie concernente l'art. 41 del piano di fabbricazione del comune di Putignano, che prevede per le costruzioni la distanza minima di m. 5 dal confine)" (Cass. 24.6.92, n. 7754, GCM, 1992, fasc. 6).

I due diversi criteri, da tenere dunque distinti sia quanto agli effetti sia quanto alla loro interpretazione, sono soliti concorrere alla regolamentazione della collocazione delle costruzioni (di qui l"accrescimento delle difficoltà del compito dell"interprete), concorso che è possibile rinvenire anche all"interno di un singolo atto normativo:

"il piano regolatore generale della città di Vicenza disciplina per la zona nona la distanza tra costruzioni con un'unica norma complessa, contenente due distinte disposizioni, entrambe integrative degli art. 872 ss. c.c., le quali tuttavia regolano la distanza in modo diverso, in quanto mentre la disposizione riferentesi ai fabbricati compresi in uno stesso lotto o isolato, non separati cioè da confini di proprietà, stabilisce la distanza direttamente tra gli edifici, l'altra, avente per oggetto i fabbricati posti su fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari, determina la distanza in relazione ai confini e solo indirettamente con riguardo agli immobili (Cass. 4.4.79, n. 1953, GC, 1979, fasc. 4).

 




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