-  Mazzon Riccardo  -  18/09/2014

DL 12/9/14 n. 132: IL TENTATIVO DI ELIMINARE L'ARRETRATO ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE - RM

Dispone in argomento il decreto legge in esame che, nelle cause civili pendenti - alla data di entrata in vigore del decreto medesimo - dinanzi al tribunale o in grado d'appello, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Non è possibile applicare detta normativa quando le cause pendenti: (a) abbiano ad oggetto diritti indisponibili; (b) vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale; (c) siano già state assunte in decisione.

Qualora venga presentata l"istanza congiunta - diretta alla promozione del procedimento arbitrale -, il giudice - presso il quale pende la causa civile in questione -, dovrà verificare che la causa medesima non abbia ad oggetto diritti indisponibili, non verta in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e non sia già stata assunta in decisione; qualora la verifica dia esito soddisfacente, ferme restando le preclusioni e le decadenze – è da intendersi: tanto sostanziali quanto processuali - eventualmente già intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale (ovvero la corte di appello).

E", infatti, il presidente del Consiglio dell"ordine così individuato a dover provvedere alla nomina del collegio arbitrale: in particolare, gli arbitri saranno individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati, (1) iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale, (2) che non abbiano avuto condanne disciplinari definitive e (3) che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

Il procedimento civile inerente la causa de qua proseguirà, dunque, davanti agli arbitri, fermi restando gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale: il lodo avrà gli stessi effetti della sentenza.

Il decreto legge in esame detta, inoltre, alcune regole dirette alla risoluzioni di eventuali problematiche che s"immagina possano verificarsi nel corso del procedimento così come sopra descritto; in particolare:

(A) quando la trasmissione del fascicolo, al presidente del Consiglio dell"ordine, venga disposta in un momento nel quale la causa penda in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si concluda con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo dovrà essere riassunto – presumibilmente avanti la Corte d"Appello ove pendeva antecedentemente alla predetta trasmissione del fascicolo - entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni;

(B) effettuata detta riassunzione, il lodo non potrà più essere pronunciato;

(C) qualora nessuna delle parti proceda alla riassunzione nel termine all"uopo indicato, il procedimento si estinguerà e si applicherà l'articolo 338 del codice di procedura civile;

(D) qualora, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, venga dichiarata la nullità del lodo – che sia stato pronunciato entro il termine di centoventi giorni ovvero, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione -, il processo dovrà essere riassunto – presumibilmente avanti la Corte d"Appello ove pendeva antecedentemente alla predetta trasmissione del fascicolo - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

L"efficacia deflattiva della norma, all"evidenza incompleta ed estremamente superficiale, soprattutto nella sottovalutazione delle problematiche connesse alla sua eventuale applicazione, è affidata alla previsione secondo cui, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, potranno essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri (nei medesimi casi, conclude la norma, non si applicherà l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile); in effetti, in assenza di detta regolamentazione ministeriale, non si vede in cosa la norma innovi, atteso che, pur in pendenza di procedimento civile, la facoltà di rinunciare concordemente alla pronuncia della sentenza, in favore di un lodo arbitrale, era senz"altro da considerarsi alle parti consentita anche prima dell"entrata in vigore del decreto legge in commento.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film