-  Mazzon Riccardo  -  13/11/2013

EDUCAZIONE E MOTORIA: RESPONSABILITA' PER DANNI OCCORSI IN OCCASIONE DI GIOCHI O ATTIVITA' SPORTIVE - RM

Nel rinviare a quanto in più occasioni già riferito, tanto in ordine alla responsabilità generale dei genitori e figure affini ("il padre e la madre - o il tutore o anche l'affiliante - sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati - o delle persone soggette alla tutela o affiliazione - che abitano con essi"), quanto a quella degli insegnanti e figure affini ("i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono da ritenersi responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"), nonché richiamati i principi generali in precedenza espressi in relazione alla reale portata dell'articolo 2048 del codice civile, configurante mera inversione dell"onere della prova e non vero e proprio caso di responsabilità oggettiva (cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), necessita analizzare partitamente l'ampio fenomeno della responsabilità derivante da danni occorsi in occasione di giochi o attività sportive,

"la presunzione prevista dall'art. 2048 c.c. si applica, anche con riferimento ai minori che svolgano attività sportiva, soltanto ai danni causati dal minore a terzi, a non a quelli causati dal minore a se medesimo" (Trib. Roma 24 aprile 2002, GRom, 2002, 467),

organizzate in ambito educazionale - anche non obbligatorio:

"sono responsabili ex art. 2048 c.c. per i danni subiti dall"allievo, l"istruttore sportivo, e quindi la società nel cui contesto esso operi, che non dimostri(no) di avere adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare il danno e di avere prestato la dovuta vigilanza, correlata alla prevedibilità dell"evento, ai fini dell"osservanza delle istruzioni impartite. Responsabilità che può essere esclusa unicamente nel caso si dimostri di non avere potuto impedire il fatto, ovvero di avere adottato tutte le misure preventive, disciplinari ed organizzative idonee ad evitarlo" (Trib. Messina 28 febbraio 2005, Redazione Giuffrè 2007); egualmente: "l'istruttore sportivo è responsabile del danno causato a sè medesimo dall'allievo durante la lezione, a meno che non dimostri che il gesto autolesivo dell'allievo si sia svolto con imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile ogni intervento dell'istruttore; il circolo sportivo è responsabile ex art. 2049 c.c. del danno causato dall'istruttore, anche se la responsabilità di quest'ultimo non sia stata accertata positivamente, ma sia stata soltanto presunta ex art. 2048 c.c. -" (Trib. Roma 24 marzo 2000, GRom, 2000, 455).

Escluso che l'attività fisica prevista nel programma di educazione fisica, specie se svolta mediante esercizi a corpo libero e senza impiego di strumenti particolari, possa considerarsi "pericolosa", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2050 del codice civile (in quanto le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 c.c. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva),

"la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quantomeno parzialmente, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 c.c., onde la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la responsabilità ordinaria per fatto illecito. Pertanto, deve escludersi che si possa considerare pericolosa nel senso indicato l'attività ginnica (come nella specie) prevista nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori, che si svolga mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari" (Cass. Civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8095, GCM, 2006, 4),

ed escluse, altresì, generalizzazioni prive di utile contenuto discriminatorio,

"in tema di responsabilità dei maestri, quando un allievo procuri un danno a se stesso durante l'orario scolastico - nella specie, nell'ora di educazione fisica - seguendo le istruzioni impartite dal docente, sussiste la responsabilità dell'amministrazione scolastica per fatto illecito" (Trib. Bologna 19 marzo 2004, Gius, 2004, 3055),

anche nell'ipotesi di danno occorso in ambito di lezione d'educazione fisica (o "motoria"), così come in generale, è necessario distinguere tra lesione occorsa a causa del comportamento illecito di un allievo - terzo rispetto al danneggiato: infatti, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile, conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente, all'interno della struttura scolastica, durante le ore di educazione fisica, nell'ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno:

"perché sorga la responsabilità in capo al precettore per il danno prodotto all'allievo durante lo svolgimento di una gara scolastica è necessaria la prova dell'illiceità del fatto che ha cagionato il danno, compresa la colpa del danneggiante; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco; in altri termini, non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, (quindi che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita) ed inoltre che la scuola non abbia predisposto tutte le misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto" (Cass. Civ., sez. III, 14 ottobre 2003, n. 15321, GCM, 2003, 10; GI, 2004, 1848; GCM, 2003, 10 – conforme – Cass. Civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10514, GDir, 2009, 37, 36) -,

e danno auto-procuratosi (ad esempio, nell'effettuazione di una corsa a ripetizione comportante, a volte, un piegamento a terra, a volte, il cambio di direzione, esercizio rientrante a tutto titolo nell'ambito delle attività proprie delle lezioni di educazione fisica impartite nella scuola superiore: in tal caso, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2048 comma 2 e 3 c.c. (che fa eccezione alle regole generali in tema di responsabilità aquilana e si riferisce testualmente all'ipotesi di "danno cagionato dal fatto illecito (...)" degli allievi, nel tempo in cui sono sotto la vigilanza dell'insegnante) quando trattasi di lesioni non riconducibili causalmente a fatto illecito di altro allievo, ma "autoprocuratesi" per una caduta accidentale,

"con la conseguenza che, avendo parte attrice agito prospettando una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, dovendo, quindi, farsi riferimento alle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., la domanda deve ritenersi infondata. Non potendosi ravvisare responsabilità dell'insegnante di educazione fisica presente durante la lezione nel momento in cui si svolgeva un esercizio di riscaldamento, praticato anche nel corso di altre lezioni, consistente nell'effettuazione di una corsa a ripetizione comportante, a volte, un piegamento a terra, a volte, il cambio di direzione, esercizio rientrante a tutto titolo nell'ambito delle attività proprie delle lezioni di educazione fisica impartite nella scuola superiore)" (Trib. Milano 20 aprile 2006, GiustM, 2006, 6, 46).

Solo nel primo caso, infatti, è ipotizzabile l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 2048 del codice civile,

"ai fini della responsabilità dell'insegnante per fatto illecito occorso ad un alunno di scuola elementare, la presunzione di responsabilità per "culpa in vigilando" non può estendersi sino a ritenere sussistente la responsabilità stessa per il fatto solo che sia stato autorizzato lo svolgimento di giochi aerobici e dinamici" (Trib. Milano 27 aprile 2001, Gius, 2001, 2784),

mentre nel secondo – si confronti, ad esempio, la seguente pronuncia, con fattispecie ove un bambino, nel correre, cadeva, urtando contro un vetro e ferendosi:

"nell'ipotesi di infortunio accorso ad alunno di scuola statale durante l'attività motoria, in palestra priva degli accorgimenti idonei ad evitare infortuni come quello verificatosi (nella specie, un bambino nel correre è caduto urtando contro un vetro e ferendosi), è ravvisabile responsabilità dell'amministrazione scolastica non ex art. 2051 nè ex art. 2048 o 2049 c.c., bensì ex art. 2043 stesso codice, per mancata destinazione di idonea struttura a quel genere di attività scolastica -" (Trib. Venezia 20 gennaio 2003, GM, 2003, 1159),

il danneggiato è bene ricorra alla responsabilità contrattuale (cfr., amplius, i paragrafi 2. e seguenti del capitolo undicesimo), al fine di evitare l'onere di prova tipicamente imposto dall'articolo 2043 dello stesso codice:

"qualora un alunno che abbia già compiuto quindici anni (all'epoca dei fatti) lamenti di essersi fatto male nell'esecuzione di un esercizio ginnico durante l'ora di educazione fisica, nessuna presunzione di responsabilità può ipotizzarsi a carico dell'insegnante e della scuola sicché l'azione di risarcimento dei danni dovrà fondarsi su concrete allegazioni e su prove delle medesime offerte dalla parte attrice" (Trib. Catania 3 maggio 2006, GM, 2007, 6, 1653; GM, 2007, 4, 966).

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film