-  Redazione P&D  -  28/02/2013

GLI INTERVENTI DEL GOVERNO MONTI E BERLUSCONI SU BORSE, ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURAZIONI - ENEA FRANZA

Nella legislazione che si conclude sono numerose le disposizioni hanno interessato la materia dell’intermediazione finanziaria e la disciplina delle società quotate nei mercati regolamentati. Ricordiamo come, tuttavia, molti degli interventi legislativi siano stati in effetti atti di recepimento di provvedimenti dell'Unione europea. Pochi in effetti gli interventi adottati motu proprio dall’assemblea; tra questi ultimi le disposizioni relative ai profili fiscali delle transazioni e degli strumenti finanziari. Parallelamente, a livello europeo, si segnala - nel 2010 - la nascita di un sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF) mediante l'istituzione, con appositi regolamenti, di tre nuove autorità di vigilanza europee competenti, rispettivamente per le banche, i mercati finanziari e le assicurazioni, e di un Comitato europeo per il rischio sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale.

Premettiamo che gli interventi sul mercato finanziario hanno riguardato l’ennesimo tentativo di rianimare il nostro mercato dei capitali, una manovra a tutela delle imprese nazionali dalle scalate ostili (attacchi, ricordiamolo, sempre più favoriti dai bassi corsi delle azioni sui mercati finanziari) il rafforzamento dei sistemi di tutela dell’investitore nella direzione consueta del rafforzamento dei presidi di trasparenza. Importanti disposizioni sono state poi previste in tema di fiscalità delle transazioni finanziarie e dei patrimoni finanziari, nonché sul mercato delle assicurazioni.

Di seguito, tentiamo una rapida sintesi degli interventi fatti nella scorsa legislatura, tralasciando ogni considerazione su cosa resta da fare.

Intervento numero uno: strumenti di stimolo allo sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari

In primo luogo, come  premesso, gli interventi riguardato il mercato dei capitali, con l’ennesimo tentativo di creare condizioni e strumenti per stimolare l’ingresso di nuovi offerenti; L'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari ( conclusa dalla Commissione Finanze nel luglio 2011 ) ha rilevate la debolezza dei mercati nostrano dei capitali e la scarsità dei canali a disposizione delle imprese per alimentare finanziariamente la propria capitalizzazione e le proprie prospettive di crescita.

Conseguentemente è emersa l'esigenza di promuovere taluni interventi correttivi, tra i quali, in primo luogo, la diversificazione dei canali e degli strumenti attraverso cui le risorse finanziarie affluiscono al sistema delle imprese, affiancando al finanziamento bancario altri meccanismi che prevedano un più ampio ricorso al mercato dei capitali.

In tal senso il D.L. 83 del 2012 , che ha consentito alle società non quotate di emettere cambiali finanziarie ed obbligazioni allargando in tal modo il novero degli strumenti negoziabili e, sempre al fine di sostenere la crescita di nuove imprese, il legislatore con il D.L. n. 98 del 2011 ha tentato la strada degli incentivi  mirati a favore dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese. Il meccanismo individuato è stato quello dell’esenzione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione.

In relazione ai prospettati meccanismi fiscali agevolativi per favorire gli investimenti nel capitale delle imprese, si ricordano poi le misure a favore delle start-up innovative ( decreto-legge n. 179 del 2012 ) ed i project bond emessi dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità ( decreto-legge n. 83 del 2012 ). Il decreto-legge 179/2012 ha quindi esteso la possibilità di emissione di obbligazioni e di titoli di debito per la realizzazione di specifici progetti infrastrutturali alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica e a quelle titolari delle licenze individuali per l’istallazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche.

In tale direzione e sempre a sostegno del rilancio del mercato dei capitali, va segnalato, a livello europeo, che il 7 novembre 2012 la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno sottoscritto un accordo di cooperazione che, attraverso una base finanziaria di 230 milioni di euro, consente di avviare la fase pilota dell'iniziativa “Prestiti obbligazionari Europa 2020”, intesa a finanziare progetti infrastrutturali nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia nel biennio 2012-2013 attraverso l’impiego di prestiti obbligazionari europei (project bond), secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 670/2012. Di tale iniziativa però, va subito evidenziato,  non è chiaro ancora di quanto potrà beneficiare il nostro Paese.

Intervento numero due: la tutela degli asset strategici

Il forte deprezzamento dei corsi dei titoli azionari sui mercati finanziari internazionali ed particolare nel nostro Paese hanno reso le nostre imprese facilmente contendibili. Al fine di rafforzare le tutele “anti-scalata” nei riguardi di società con azioni quotate nei mercati regolamentati, è stata dapprima modificata la disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) rendendo derogabile l'obbligo per le società oggetto di OPA di tenere comportamenti neutrali (non difensivi) nel perdurare dell’offerta (cd. passivity rule) e ciò, naturalmente, per consentire una più efficace difesa del controllo azionario.

Successivamente ( decreto-legge n. 185 del 2008 ) nella stessa direzione è stata attribuita alle società la facoltà di introdurre nello statuto la regola di "neutralizzazione" delle limitazioni al trasferimento dei titoli che potrebbero ostacolare un'offerta pubblica di acquisto (cd. breakthrough rule) ed è stata aumentata la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza essere obbligato a promuovere una OPA totalitaria ( decreto-legge n. 5 del 2009 ).  A ben vedere tuttavia, come peraltro gran parte dei commentatori hanno già rilevato, si tratta di norme forse non ancora efficaci per garantire quelle oramai poche aziende nazionali che sono costantemente sotto attacco e che  rappresentano un ricco boccone per le enormi liquidità in cerca di investimenti speculativi.

A rafforzare la disciplina a sostegno della stabilità del sistema produttivo, la Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale ( decreto-legge n. 34 del 2011 ) mentre, al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, è stata modificata la disciplina della c.d. golden share ( decreto-legge n. 21 del 2012 ), riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Punto numero tre: la tutela degli investitori

Di un certo rilievo, tra gli interventi normativi attuati nella passata legislazione, ci sono quelli relativi alla tutela degli investitori, con particolare rilevanza della disciplina che estende le norme recate dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria concernenti la tutela dai cosiddetti "abusi di mercato" anche ai mercati non regolamentati.

Altri interventi normativi hanno riguardato, in materia di prospetti informativi e mercati degli strumenti finanziari, le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ed al potere di richiedere informazioni da parte della Consob con l’estensione dei relativi poteri  anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione ( D.Lgs. n. 101 del 2009 ). In materia di prospetti informativi e di informazioni su emittenti quotati, si è intervenuti poi - anche a livello regolamentare con le disposizioni delle autorità di vigilanza - in termini di riduzione degli oneri per gli operatori e di semplificazione degli adempimenti.

Anche in tal caso la disciplina interna prende le mosse da un più ampio riesame fatto a livello europeo. In ambito UE, infatti, sono state avviate una serie di iniziative che mirano a rafforzare la trasparenza del mercato dei servizi finanziari e la tutela degli investitori.

In particolare, il 3 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte comprendente:

una proposta di regolamento sui principali documenti informativi per prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIPS), che rende obbligatorio fornire ai consumatori un documento denominato "Informazioni chiave per gli investitori" (Key Information Document – KID),  contenente tutte le informazioni sulle caratteristiche principali del prodotto, compresi i rischi e i costi connessi all'investimento (COM2012)352).

una proposta di modifica della direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD), al fine di migliorare la tutela dei consumatori nel settore delle assicurazioni (COM(2012)360);

una proposta di modifica della direttiva 2009/65/CE sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM, che definisce compiti e responsabilità dei depositari che agiscono per conto di un fondo OICVM, stabilisce nuove norme sulle retribuzioni dei gestori degli OICVM e introduce un quadro comune relativo alle sanzioni (COM2012)350).

 

Punto quattro. La fiscalità degli investimenti

Tra gli primi interventi, della passata legislatura, si ricorda il decreto-legge 78/2009 , che ha introdotto la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero alla data del 31 dicembre 2008 (cd. “scudo fiscale”). Sono state dunque oggetto di rimpatrio le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria. Il rimpatrio ha riguardato anche titoli o altre attività finanziarie emesse da soggetti italiani purché detenuti all’estero. Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha poi introdotto un'imposta sulle attività cd. "scudate".

Una importante riforma è stata fatta in tema di fiscalità dei Fondi comuni d’investimento. In primo luogo, l'introduzione (ad opera del decreto-legge 78/2010 ) di alcuni requisiti per entrare nella disciplina dei fondi comuni di investimento (in estrema sintesi: la pluralità di partecipanti e l’autonomia della Sgr) nonché l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari.  L’innovazione ha avuto il fine dichiarato di arginare il fenomeno dei cosiddetti «fondi veicolo», ossia quei fondi a ristretta base partecipativa costituiti principalmente con lo scopo elusivo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa.

Successivamente, è stata riformata la tassazione dei fondi comuni di investimento ( decreto-legge n. 225 del 2010 ), con il passaggio dalla tassazione del cosiddetto “maturato” in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto “realizzato” in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell’effettiva percezione da parte del sottoscrittore, ovvero al disinvestimento.

E' stato quindi modificato il regime fiscale dei fondi immobiliari ( decreto-legge n. 70 del 2011 ), introducendo un regime di tassazione per trasparenza per i partecipanti, diversi da quelli istituzionali, che possiedono una quota superiore al 5 per cento. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso alla ritenuta del 20 per cento.

Si è quindi provveduto ad una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, al fine di unificare le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento ( decreto-legge n. 138 del 2011 ). E' stata altresì modificata l’aliquota dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliata la base imponibile su cui insiste l’imposta. E' stata infine introdotta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ( decreto-legge n.201 del 2011 ).

…Punto cinque. La tobin tax

Il 14 febbraio 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2013)71) relativa all’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie negli 11 Paesi (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) che hanno richiesto – e ottenuto, a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE – di procedere ad una cooperazione rafforzata in questo ambito. La scelta che ha coinvolto i soli paesi ricordati, si è resa necessaria per l’impossibilità di raggiungere l’unanimità dei 27 Governi degli Stati membri richiesta dai Trattati nel settore della fiscalità.

La proposta di direttiva prevede, al fine di ridurre al minimo le possibilità di elusione, di assoggettare ad imposta tutte le transazioni finanziarie in cui una delle parti è stabilita in uno Stato membro partecipante (“principio di residenza”), nonché quelle che riguardano strumenti finanziari emessi negli 11 Stati membri, anche se quanti li negoziano non sono stabiliti nei medesimi 11 Stati (“principio di emissione”). L’aliquota sarebbe dello 0,1% per le azioni e obbligazioni e dello 0,01% per i derivati.

L’imposta non si applicherebbe alle attività finanziarie dei cittadini e delle imprese (ad esempio a prestiti, pagamenti, assicurazioni, depositi ecc.). Secondo i dati forniti nella valutazione d’impatto della Commissione europea, l’imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe produrre entrate di 30-35 miliardi di euro l’anno. La proposta di direttiva dovrà essere approvata all’unanimità dagli 11 Paesi che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, previo parere del Parlamento europeo.Nelle more, il nostro Paese, nella legge di stabilità 2013 ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e sui derivati.

 

Punto sei. Le Assicurazioni

Importanti sono stati gli interventi attuati nel settore assicurativo, che hanno si riguardato norme volte a contrastare il fenomeno delle frodi assicurative ed a  migliorare la concorrenza nel settore dell'R.C. auto, con l'intento di offrire maggiori tutele ai consumatori, ma anche hanno portato ad una rivisitazione del sistema dei controlli, nell'ottica di una piena integrazione delle attività di vigilanza anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. con la soppressione dell'ISVAP ed la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS ( decreto-legge n. 95 del 2012 ) sotto il "controllo diretto" della Banca d'Italia.

Sotto il profilo della disciplina sostanziale del contratto, sono state approvate (con la legge 23 luglio 2009, n. 99 ) modifiche alla normativa in tema di assicurazioni pluriennali. In caso di contratto poliennale si prevede una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. Se il contratto supera i cinque anni l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni. Si è quindi provveduto a modificare il sistema di risarcimento diretto nonché di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Sono state inasprite le sanzioni previste per la falsa attestazione di uno stato di invalidità derivante da incidente stradale. In aggiunta, oltre alla dematerializzazione dei contrassegni, è previsto che la preventiva ispezione del veicolo o l'installazione della cd. “scatola nera” possano consentire una riduzione delle tariffe. Si introduce, poi, una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. Si stabilisce quindi l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi ( decreto-legge n. 1 del 2012 , cd. liberalizzazioni). La durata del contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto, quindi, è stata stabilita in un anno con il divieto di rinnovo tacito. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, è prevista inoltre la definizione di uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale inserire tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi ( decreto-legge n. 179 del 2012 ).




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