Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  25/10/2021

I Buoni Postali Fruttiferi con pari facoltà di rimborso possono pagarsi ad uno solo dei beneficiari anche se l’altro è deceduto – Cass. Civ. Sez. I (ud. 8/6/2021) 13-09-2021, n. 24639 - Paolo Basso

Con la sentenza n. 24639 pronunciata l’8/6/2021 e depositata il 13/9/2031 la Prima Sezione della Suprema Corte affronta per la prima (anzi per la seconda) volta la questione della possibilità o meno del cointestatario di Buoni Postali Fruttiferi muniti della clausola di <<pari facoltà di rimborso>> di incassare l’intero importo anche dopo l’avvenuto decesso del cointestatario e senza le firme degli eredi di quest’ultimo.

Si tratta di questione di grande rilevanza pratica in quanto il caso in scrutinio si presenta molto frequentemente e quindi stupisce il fatto che solo recentemente la Cassazione abbia avuto modo di pronunciarsi.

La sentenza, consapevolmente ed espressamente, ha inteso ignorare il precedente costituito da Cass. 10/6/2020 n. 11137 considerandolo non rilevante in quanto privo di approfondimenti tali da orientare una decisione e così disconoscendone il valore stesso di precedente in quanto motivato apoditticamente con il semplice richiamo al disposto dell’art. 187 comma 1 D.P.R. n. 256/1989 dettato in tema di libretti postali, secondo cui <<il rimborso a saldo del credito a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà di rimborso a due o più persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto>>.

Fermo restando che la contitolarità di un Buono Postale Fruttifero non integra comunione di diritti reali con conseguente esclusione della relativa disciplina contenuta negli artt. 1102 e 1111 c.c. (come pure aveva argomentato la società ricorrente Poste Italiane S.p.A.) e fermo restando l’obbligo del coerede che incassa l’intera somma di consegnare agli altri aventi diritto la loro parte, in realtà -afferma la sentenza in rassegna- la giurisprudenza di legittimità (e tantomeno il cosiddetto precedente arresto) non ha mai affrontato il punto nodale della questione, che si pone su un piano di priorità rispetto all’esegesi della norma contenuta nel citato art. 187.

Tale questione consiste nell’applicabilità o meno di tale norma anche ai Buoni Postali Fruttiferi per analogia o per interpretazione estensiva, giacché la disciplina di tali Buoni bensì richiama le norme dettate in materia di libretti postali (fra cui, appunto, l’art. 187 citato) ma solo <<in quanto applicabili>>.

Orbene, la sentenza in rassegna ritiene che fra i due prodotti non vi possa essere assimilazione in quanto ontologicamente diversi e motiva tale giudizio richiamando l’intrasferibilità del credito portato dai Buoni Postali, come prevista dall’art. 204 del citato D.P.R., la quale caratterizzerebbe il Buono di un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario tale da consentirne il rimborso “a vista”.

Ne discende che la disciplina più restrittiva prevista per i libretti di deposito non può ritenersi applicabile al campo dei Buoni Fruttiferi e quindi la richiesta della firma degli eredi del cointestatario deceduto ai fini dell’incasso finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti Buoni si caratterizzano peculiarmente.

In effetti è da valorizzare (e la sentenza non trascura nemmeno tale aspetto) il valore negoziale -ed anzi contrattuale- della clausola di “pari facoltà di rimborso”, la quale, quindi, deve prevalere sulla norma che disciplina (per i libretti) il pagamento in caso di decesso di un cointestatario, atteso che non vi è ragione o disposizione di legge per le quali si debba ritenere sussistente il carattere inderogabile di tale disciplina.

Ciò costituisce ulteriore motivo (oltre all’inapplicabilità della disciplina ai Buoni) per condividere favorevolmente la soluzione adottata dalla sentenza.


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