-  Redazione P&D  -  02/11/2008

I COMPITI DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Paolo CENDON e Rita ROSSI

g.1. Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?

I compiti, e correlativi doveri/poteri, dell'amministratore sono quelli stabiliti nel decreto istitutivo dell’AdS - e nei successivi provvedimenti con cui il g.t. interviene a ridisegnare-aggiornare il raggio della misura di protezione.
Una delle caratteristiche più significative dell’AdS è, come si sa, la continua adattabilità - qualitativa e quantitativa - alle richieste e alle esigenze della persona: esigenze che sono spesso destinate a modificarsi, più o meno profondamente, nel corso del tempo, a seconda delle condizioni di vita e dello stato psico-fisico di quest’ultima
Un distinguo fondamentale, per quanto concerne i poteri dell’amministratore, è quello da operare tra i modelli generali dell’assistenza e della rappresentanza - e, nell’ambito di quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva e rappresentanza esclusiva.
(x) Con il primo termine - assistenza - si fa riferimento alle ipotesi in cui l’amministratore viene incaricato, semplicemente, di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate iniziative.
In sostanza, sarà il beneficiario a porre in essere i negozi che il decreto indica, necessariamente accompagnato però dall’amministratore (una sorta di “doppia firma” obbligatoria: per l’analisi di alcuni provvedimenti che hanno investito l’amministratore di compiti di assistenza).
(y) Nel caso di rappresentanza, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni (soltanto quelle) che sono specificate nel decreto istitutivo.
Potrà agire l’amministratore da solo, se del caso. E l’amministrato potrà a sua volta porre in essere (quando si tratti di rappresentanza non esclusiva, che è la sub-ipotesi corrente) quel certo atto o gruppo di atti - operando da solo, cioè di sua volontà, in maniera del tutto indipendente (si parla di duplicità o di parallelismo di poteri; per esempi del genere).
(y.1) Qualora i poteri conferiti dal g.t. siano, invece, nel segno della rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, né da solo né in compagnia; a provvedervi dovrà essere necessariamente l’amministratore, e lui soltanto.
Tali le vie d’uscita sulla carta.
In concreto: sarà il giudice a definire ogni volta - settore per settore, a seconda delle opportunità che vengano emergendo - questo o quell’assemblaggio di attribuzioni/limitazioni di facoltà (si può dire che ogni decreto giudiziale, fra quelli riportati nelle riviste italiane, faccia da questo punto di vista storia a sé); distinguendo in particolare fra:
- atti che restano di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, in ogni caso, quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana: art. 409, 2° co., c.c.);
- atti da compiersi necessariamente a quattro mani;
- atti per la cui messa in opera viene previsto, dal g.t., un potere disgiuntivo/indipendente di entrambi;
- atti assegnati alla competenza esclusiva del vicario.


g.2. I poteri di rappresentanza possono essere attribuiti all’amministratore di sostegno anche in relazione agli atti di natura personale ?

Il rilievo generale da cui muovere è che i profili della cura della persona - nella logica che regge il neo-sistema di salvaguardia – sono destinati ad assumere preminenza, di regola, rispetto a quelli dell’attenzione per il patrimonio.
Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni vantaggio o risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni (e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo); basta pensare agli atti che toccano la dimensione più intima della persona, come le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.
Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l'assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali – capricciose o sballate - possano arrecare pregiudizio.
Il che significa: dovranno potersi assegnare al ‘vicario’, quando occorra, facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale (e va accolta, beninteso, la tesi circa l’impossibilità di attribuite credenziali simili all’AdS, qualora il beneficiario figuri in grado di orientarsi consapevolmente al riguardo: cfr. Trib. Roma, 13 aprile 2007).
La questione circa la possibilità di una investitura vicariale nei settori estranei al patrimonio è stata, ricordiamo, dibattuta a lungo nella prima fase applicativa della riforma (in argomento si vedano, Balestra 2005, 659; Montserrat Pappalettere 2005, 1074; Bulgarelli 2006, 875; Ferrando 2006a, 143-168; Rossi R. 2006 e 2008, 18-22).
Decisiva – per la soluzione affermativa, prevalsa alfine in giurisprudenza – la considerazione che escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Queste ultime, nel caso di un disabile, non in grado di compiere validamente quell’atto, resterebbero fatalmente rinviate sine die o irrealizzate (istruttive, sul punto, le motivazioni delle due sentenze modenesi del 25 e 26 ottobre 2007).
Molteplici le applicazioni del detto principio; con l’attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:
- il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto (Trib. Modena, 26 ottobre 2007 e 25 ottobre 2007);
- il potere di rinunciare ad un’eredità (Trib. Modena, 11 ottobre 2007);
- il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale (Trib. Bologna, Sez. dist. Imola, 2 gennaio 2006; Trib. Pinerolo, decr. 13 dicembre 2005);
- il potere di manifestare il consenso informato in ambito sanitario (Trib. Modena, 20 marzo 2008).


g.3. Può l’amministratore di sostegno essere chiamato dal g.t. ad esprimere il consenso informato, a fini medici, in rappresentanza del beneficiario ?

E’ un interrogativo che rimanda al precedente quesito g.2. - se è vero che la prestazione del consenso sanitario rientra, a pieno titolo, fra gli atti di natura personale.
Trattasi di una prestazione destinata a coinvolgere, per sua natura, le zone più intime e radicate di ogni creatura: chiamando in causa i valori etici e religiosi della stessa, il suo vissuto, le convinzioni (magari mai palesate), i suoi “fantasmi” più profondi.
Come tale essa dovrà poter essere compiuta, finché possibile, dall’interessato direttamente (Barni 2005, I, 188; Montserrat Pappalettere 2005, 5, 1074; Nannucci 2005, 271-273; Piccinini 2005a, 12, 3175; Ferrando 2006, 148-158; Gennari 2006, 733; Rossi R. 2006; Valle 2007, 9, 2182B; Martinelli 2008, 75- 83).
La delegabilità di detta manifestazione a terzi - in particolare, all’amministratore di sostegno - andrà limitata ai casi (x) in cui il paziente sia palesemente non in grado di esprimere un intento consapevole, e (y) in cui gli interventi diagnostici o terapeutici prospettati dai medici si annuncino, di per sé, come indispensabili a salvaguardarne la permanenza in vita. o la salute.
Sembra ragionevole, allora, una distinzione fra due eventualità.
(I) La prima è quella in cui ci si trovi di fronte, sul piano psichico, a un deficit tale da implicare serie compromissioni.
La soluzione appare, ai fini che qui interessano, relativamente agevole: la sostituzione nella manifestazione del consenso - trattandosi di un infermo non in grado di esprimere una volontà apprezzabile, circa la "cura" della persona - dovrà operare in modo pressoché automatico (Trib. Modena, 20 marzo 2008; Trib. Siena, 18 giugno 2007; Trib. Milano, 5 aprile 2007);
(II) l’altra ipotesi, più problematica, è quella in cui ci si trovi:
- da un lato, al cospetto di alterazioni psichiche tali da determinare, nell’interessato, ombre circoscritte ad alcuni versanti:
- dall’altro, dinanzi a un netto rifiuto (da parte del paziente) rispetto a interventi necessari hic et nunc a mantenerlo in vita.
Una via d’uscita equilibrata - rispettosa dei diritti fondamentali sia di ‘autodeterminazione’, sia di ‘cura’ - potrà essere, in casi simili, quella favorevole alla possibilità di sostituzione formale della persona (nel diritto-dovere di esprimere il consenso informato) esclusivamente quando, alla base del dissenso relativo a quello specifico atto sanitario, venga accertata la mancanza di una cosciente valutazione circa la situazione in atto, e in merito alle conseguenze di una rinuncia a porvi rimedio (in tal senso, si vedano i due istruttivi provvedimenti modenesi del 15 settembre 2004 e del 28 giugno 2004). Il dialogo con l’interessato non dovrà anche qui venire mai meno.


g.4. Quale soluzione andrà adottata nel caso in cui il beneficiario (impossibilitato a manifestare attualmente un consenso consapevole), avesse già precedentemente – allorché era psichicamente lucido – espresso la propria volontà contraria riguardo ad eventuali futuri interventi sanitari?


Tale situazione, tutt’altro che rara nella pratica, non è agevole da affrontare: la volontà precedentemente manifestata, e contraria magari alla sottoposizione a determinati trattamenti, potrebbe entrare in conflitto con la necessità di effettuazione - al presente - di un intervento salvavita, riguardo alla persona del beneficiario (Balestra 2006a, 3, 435; Facci 2007, I, 116; Mazza Galanti 2008, 5, 1264).
Alcune vicende del genere si sono già presentate all’attenzione dei giudici tutelari (specie negli ultimi mesi), ed hanno riguardato le seguenti fattispecie:
(i) da un lato - caso paradigmatico - il soggetto che, essendo testimone di Geova, rifiuta fermamente ogni sottoposizione a emotrasfusioni. Che fare quando sorga l’ assoluta necessità di un intervento di tal sorta, a seguito di un incidente che ha ridotto l’interessato esangue e in fin di vita? Dovrà prevalere il diritto all’autodeterminazione oppure il diritto alla cura?
Una soluzione ragionevole (individuata dal g.t. di Roma, in un’ipotesi a lui sottoposto) sarà, in casi siffatti, quella di attribuire all’AdS l’incarico di mettere i sanitari al corrente circa la volontà a suo tempo espressa dall’interessato; senza che venga, con ciò, intaccato il potere/dovere dei medici di effettuare le loro valutazioni in proposito - anche in merito alla prevalenza o meno dell’ossequio per la volontà del paziente, rispetto al motivo dello stato di necessità (Trib. Roma, 20 dicembre 2005).
Soluzione non proprio equivalente, poiché più decisamente orientata a valorizzare l’autodeterminazione dell’interessato, quella adottata nel decreto bolognese del 4 giugno 2008;
(ii) dall’altro – vicenda salita alla ribalta delle cronache nazionali – il caso di una donna affetta da una malattia progressivamente invalidante, la quale esprima (in piena lucidità) la propria volontà di non essere sottoposta ad alcun trattamento di ventilazione forzata (allorché la paralisi le impedirà di respirare); la stessa designa il marito quale rappresentante di tale propria volontà contraria, per il momento in cui si tratterà di prestare/negare il consenso informato al trattamento salva-vita (il caso è stato affrontato dal giudice tutelare di Modena, con decreto 13 maggio 2008).
Da evidenziare che le soluzioni accolte – in relazione alle due fattispecie - nei provvedimenti più recenti (di Bologna e di Modena) risultano assestate lungo una direttrice omogenea, ovverossia: allorché l’interessato si trovi nella condizione di non poter prestare autonomamente il “rifiuto informato” (condizione, questa, imprescindibile), il g.t. potrà incaricare l’amministratore di sostegno di negare – in nome e per conto, e dunque, in rappresentanza del beneficiario - il consenso, quand’anche relativo ad un trattamento salva-vita.
Più moderata – valga ripetere - la decisione romana, avendo questa bensì attribuito all’amministratore l’incarico di manifestare ai sanitari la volontà di rifiuto dell’emotrasfusione, a suo tempo espressa dall’interessato, riservando però ai medici (ecco la differenza) ogni valutazione in merito alla prevalenza o meno della volontà del paziente sullo stato di necessità (Trib. Roma, decr. 20 dicembre 2005).


g.5. Nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto a t.s.o., e questo sia prossimo alla cessazione, potrà l’amministratore di sostegno esprimere il consenso, in sostituzione dell’interessato, rispetto agli ulteriori trattamenti sanitari da attivare ?

Trattandosi di decisione attinente alla cura della persona, nulla impedisce che il g.t. incarichi l’amministratore di sostegno di rappresentare il beneficiario - all’occorrenza, sempre cioè che l’interessato non sia in grado di farlo da solo - pure riguardo alle decisioni che investiranno l’ambito delle cure psichiatriche (in tal senso Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004, GM, 2005, 6 1319).


g.6. Può il g.t. attribuire all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza per il compimento di atti inerenti a giudizi civili o penali di cui il beneficiario sia parte ?

Tale categoria di atti rientra anch’essa tra quelli affidabili, come svolgimento, all’amministratore di sostegno: si tratta infatti di decisioni idonee ad incidere sulla qualità della vita – sempreché l’interessato non risulti in grado di esprimere una volizione consapevole al riguardo.
Il potere dell’amministratore, dovrà intendersi, comunque, subordinato al conferimento del relativo incarico da parte del g.t. (v. Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004).
Alcuni esempi: il g.t. di Modena ha attribuito all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza in funzione acceleratoria, ai fini della riscossione di un credito di risarcimento del beneficiario (decreto 4 ottobre 2007); il Trib. di Bologna ha ritenuto, a sua volta, attribuibili al vicario i compiti relativi alla difesa, e alle scelte difensive, del beneficiario in giudizi penali o civili (23 novembre 2006).


g.7. Può rientrare fra i compiti dell’AdS la messa a punto degli atti necessari all’istituzione di un trust e all’attribuzione ad esso dei beni contemplati ?

Certamente sì: all’ amministratore è assegnabile pure il compimento delle operazioni necessarie ad istituire un trust e a dotarlo dei beni necessari (in tal senso, v. Trib. Genova, decr. 14 marzo 2006).
Per quanto concerne i profili relativi al trust e ai rapporti tra detto istituto e l’ Ads, si rinvia ad Amenta 2000, 616 ss.; Bartoli 2003, 560 ss.; Di Ladro 2003, 123-191; Palazzo 2003, 192 ss.; Spallarossa 2003, 143 ss.; Garrone 2004, 310 ss.; Lupoi 2004; Venchiarutti 2005, 159 ss.; Coccia e Marella 2006a, 169-198; Lupoi 2006, 111 ss.; Spallarossa 2006, 323 ss.; Reale 2008, 277-368.


g.8. Si giustifica il conferimento di poteri di rappresentanza esclusiva all’amministratore quando il beneficiario presenti una condizione di prodigalità?

Con un provvedimento accuratamente motivato, e senz’altro da approvare, il g.t. di Modena ha affrontato e risolto in positivo tale questione. Ma non è che un esempio.
In generale: allorquando la persona sia incline - a causa del proprio stato di fragilità psichica (più precisamente, condizione di prodigalità) - a disperdere o a sperperare il proprio patrimonio, ponendo a repentaglio così la sicurezza economica propria (ed, in ipotesi, quella dei figli), il g.t. potrà/dovrà attribuire all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza, anche esclusiva, riguardo alla gestione del patrimonio, con corrispondenti limitazioni alla capacità di agire dell’amministrato (v. Trib. Modena, 25 settembre 2006; ma si veda anche il precedente decreto modenese dell’ 8 giugno 2006).
Al conferimento di poteri di rappresentanza esclusiva - possibile, s’intende, ove così imponga il bene dell’amministrato - corrisponderà una restrizione, più o meno estesa, delle facoltà gestionali del beneficiario.


g.9. L’ amministratore di sostegno può venire incaricato dal g.t. di compiti di mera vigilanza, riguardo alle relazioni familiari/affettive del beneficiario?

Il ventaglio dei compiti affidabili all’AdS appare, sulla carta, quanto mai ricco. E - volta per volta - la calibratura hic et nunc del sostegno verrà a dipendere (sotto il profilo della qualità e della quantità) dalle caratteristiche fisio-psichiche della persona, dai suoi vissuti, dalle sue esigenze, dal riguardo per i suoi impegni e progetti futuri
Non è infrequente che, a necessitare di ausilio specifico, siano filamenti relativi alla sfera affettiva e relazionale, magari nella cerchia familiare.
La soluzione rimarrà comunque la stessa. Nessun problema, per il g.t., ad attribuire all' amministratore di sostegno mansioni di scandaglio, di riscontro periodico e di vigilanza, in ordine ad es. ai rapporti correnti tra il beneficiario e i congiunti, o rispetto ad alcuni di essi in particolare.
Nel caso deciso dal g.t. di Roma, si era reso necessario affidare all' amministratore di sostegno compiti di vigilanza in ordine ai rapporti di frequentazione tra il beneficiario e i congiunti ( v. Trib. Roma, decr. 22 settembre 2006).


g.10. Il g.t. può attribuire all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza per il recupero di crediti alimentari e per rinunciare ad un’eredità ?

Compiti di rappresentanza possono essere affidati, al vicario, anche ai fini del recupero di crediti per alimenti, come pure per formalizzare una rinuncia all’ eredità, come dimostra Trib. Modena, 11 ottobre 2007.


g.11. Quali sono, in generale, i doveri dell'amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno si trova gravato, sulla carta, di tutta una serie di doveri/obblighi, che:
- in parte risultano dal testo della legge di riforma;
- per altra parte derivano dal richiamo ai doveri stabiliti dalla legge per il tutore;
- in parte ancora sono ricavabili dal complesso dei principi che presiedono il nuovo sistema di protezione.
Per semplificare (a parte il richiamo agli obblighi di operare diligentemente, come farebbe ogni buon padre di famiglia chiamato a reggere quell’ufficio: v. qui sotto), può dirsi che nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, così come stabilisce l’ art. 410 c.c.
Ed è questo un canone destinato a valere - sottolineiamo - sia riguardo alla gestione dei profili economici (bancari, imprenditoriali, commerciali, borsistici, tributari, immobiliari, assicurativi, industriali, etc.), sia riguardo alla cura della persona e agli aspetti non patrimoniali (Delle Monache 2004, 32 ss.; Rizzo 2004, 29; Lisella 2005, 115 ss.; Milone 2005, 83 ss.; Ferrando 2006a, 143; Lavedini 2006a, 2016 ss.; Atzei e Fichera 2008, 72- 76 e 273; Bonilini 2008, 341-392; Gabrielli 2008, 99-148; Reale 2008, 277-368; Savorani 2008, 64-73).
In una parola: l’assolvimento delle funzioni di sostegno dovrà essere permeato, come criterio informatore, dalla disponibilità ad ascoltare e registrare le aspettative, i vuoti, le propensioni, i rimpianti, i timori, gli auspici che l’amministrato venga via via esprimendo (magari soltanto con movimenti, singulti, gesti, etc.).
Trattasi di un parametro destinato a investire l’intero operato del vicario, e che si specifica ulteriormente:
- nel dovere di informare tempestivamente, e preventivamente, il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso (in tale ultima evenienza, spetterà al g.t. superare il contrasto, indicando all’ amministratore la via da seguire);
- nel dovere di farsi portavoce, innanzi al giudice, di ogni istanza nell’interesse del beneficiario, promuovendo l’intervento del g.t. per le opportune rimodulazioni della misura di protezione;
- ancora, nel dovere di segnalare ogni mutamento nelle condizioni di vita e di autonomia della persona, compreso l’eventuale venir meno delle condizioni che avevano giustificato l’attivazione della misura di protezione;
- come pure, nel dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull' attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- nonché, come s’è detto, nel dovere di amministrare il patrimonio diligentemente, e di rendere il conto periodico della gestione.
Al momento dell'assunzione dell'incarico l’AdS dovrà prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell'incarico.
L’AdS non è tenuto, normalmente, alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario (va detto - però - che vi sono giudici tutelari i quali ne richiedono, comunque, la compilazione).


g.12. A quali conseguenze va incontro la persona che rifiuti ingiustificatamente di assumere l’incarico di amministratore e/o non si presenti per il giuramento davanti al g.t.? Quali provvedimenti dovrà assumere il giudice nell’interesse del beneficiario ?


L’ipotesi del rifiuto del chiamato di prestare il giuramento - e di assumere perciò la funzione demandatagli - configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Le conseguenze si pongono quindi sul terreno penale.
In tal caso, il g.t. dovrà nominare altro amministratore di sostegno, in sostituzione del primo, anche al fine di proporre querela, nell’interesse del beneficiario (Trib. Modena, decr. 2 novembre 2005).
Quanto ai profili civili, è scontata per il g.t. la necessità di nominare un altro amministratore di sostegno, anche al fine di proporre querela nell’interesse del beneficiario (Trib. Modena, 2 novembre 2005). Un risarcimento dei danni non è neppur esso da escludere; e ciò – si intende – sulla base dei comuni principi in materia di responsabilità civile.


g.13. Può il g.t. nominare un esperto con funzioni di vigilanza sull’operato dell’amministratore di sostegno?

Si tratta di un’opzione senz’altro possibile, benché alquanto macchinosa. E’ palese, infatti, il rischio di appesantire il funzionamento della misura di protezione.
Il bon esito del neo-sistema protettivo appare rimesso – nelle prospettazioni della l. 6/2004 – ad un gioco di costante dialogo/interfacciamento tra i diversi protagonisti: beneficiario, amministratore di sostegno, giudice tutelare. A quest’ultimo ufficio risultano affidati, in particolare, compiti di monitoraggio e vigilanza circa la gestione.
Ciò non esclude (si tratta anzi di un passaggio che rientra nella duttilità del sistema) la possibilità per il g.t. di nominare – dinanzi a gestioni particolarmente complesse - un esperto della materia: tendenzialmente un consulente tecnico, con compiti di sorveglianza circa le iniziative del gestore.
Un’applicazione in tal senso si ritrova in Trib. Genova, decr. 10 ottobre 2006, relativamente a un caso in cui era stato nominato AdS un familiare convivente dell’amministrando - e si prospettava il rischio di non adeguata considerazione, da parte di questi, della volontà del beneficiario.
Nessun dubbio che la via d’uscita preferibile resterà, ad ogni modo, quella (dell’individuazione) di un amministratore il quale si presenti, fin dall’inizio, idoneo al 100% alla funzione; ben disposto verso il disabile, e non in conflitto, neppure potenziale, con esso.



g.14. E’ possibile una sospensione temporanea dell’incarico dell’amministratore di sostegno?


La sospensione dell’incarico, per un determinato arco di tempo, può trovare giustificazione nell’eventualità di un beneficiario il quale si dimostri particolarmente ostile all’intervento di sostegno.
Durante il periodo di sospensione (nel quale rimarranno, verosimilmente, operative le mansioni legate alla cura della salute e dell’integrità fisica) la continuità della frequentazione e l’accrescersi della conoscenza reciproca dovrebbero – si è osservato – poter condurre a un’atmosfera di maggiore familiarità, e permettere via via il superamento delle diffidenze (Trib. Modena, 10 ottobre 2005).


g.15. L’amministratore di sostegno può essere chiamato a rispondere del proprio operato?


Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.), l’amministratore di sostegno potrà essere chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, derivati al beneficiario per effetto di una (grave) violazione dei propri doveri.


g.16. A quale sorte andranno incontro gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione della legge e/o delle disposizioni contenute nel decreto del g.t.?

Secondo quanto prevede l’art. 412 c.c., gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, potranno venire annullati, su istanza dell'amministratore di sostegno stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.


g.17. L'amministratore di sostegno può essere sostituito?

Sì, il giudice può in qualsiasi momento esonerare l’ amministratore di sostegno dall’incarico, nominando al beneficiario un altro vicario: ciò allorché il primo si sia mostrato inadeguato, o negligente, o abbia abusato dei poteri conferitigli, o abbia violato disposizioni di legge (Malavasi 2004, 325; Bonilini 2007d, 336 ss.; Campese 2008, 402-404).
Più in generale, sono operanti per l’amministratore di sostegno i motivi di rimozione che valgono per il tutore ex art. 384 c.c.
L’amministratore potrà essere sostituito anche nell’ipotesi in cui abbia consentito che le proprie mansioni venissero, di fatto, svolte da terzi - e ciò in spregio al decreto istitutivo (così ha statuito Trib. Roma, 15 giugno 2006).
L’istanza di sostituzione può, in casi simili, essere formulata dallo stesso amministratore di sostegno, come pure dal beneficiario, dal p.m., o da uno dei soggetti che avrebbero potuto domandare l’attivazione della misura di protezione (art. 413 c.c.)



g.18. E' previsto un compenso per chi ricopre l' incarico di amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno non potrebbe, in teoria, percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti soltanto (a) un rimborso delle spese e, in taluni casi, (b) un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare, in relazione al tipo di attività, in particolare a seconda dell’ entità del patrimonio e della difficoltà dell’ amministrazione.
L'equo indennizzo e il rimborso delle spese non potranno, secondo alcuni, tradursi giammai in un corrispettivo vero e proprio (non pochi interpreti ritengono però troppo severa un’impostazione simile, e osservano che, per incoraggiare i settori del volontariato ad accettare oneri del genere, occorrerebbe immaginare emolumenti meno ‘francescani’ - comprensivi cioè di sub-voci estese, almeno in parte, alla fatica e al tempo speso per l’impegno).


g.19. Sono valide le disposizioni testamentarie del beneficiario in favore dell'amministratore di sostegno?

Il beneficiario può effettuare disposizioni testamentarie in favore dell’ amministratore di sostegno dopo l’approvazione del conto finale della gestione. Restano valide, comunque, le disposizioni effettuate in epoca anteriore all’assunzione dell’incarico vicariale, da parte del destinatario di esse (art. 596 c.c. richiamato dall’ art. 411 c.c.).
Si tratta di limitazioni che non entrano in gioco, comunque, ove l’ amministratore di sostegno sia coniuge, ascendente, discendente, fratello o sorella del beneficiario-testatore.
Le disposizioni testamentarie vietate sono nulle anche se fatte per interposta persona (art. 599 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c.).




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