-  Redazione P&D  -  16/08/2012

IL CONSENSO INFORMATO, IL GIULLARE E LA CASSAZIONE - Simone CACACE

Alla corte della Responsabilità Sanitaria, si esibisce oggi il giullare Consenso Informato. Molteplici e sorprendenti i numeri nascosti nel suo cappello a sonagli, molte le storie che potrebbe decidere di raccontarci e cantarci.

La prima storia si chiama 9 febbraio 2010, n. 2847, Corte di cassazione civile: la paziente si sottopone ad intervento chirurgico per cataratta, dal quale consegue una cheratite corneale bollosa; nondimeno, l"operazione è stata correttamente eseguita e ha risposto ad un"adeguata ("necessaria") indicazione diagnostico-terapeutica. Trattasi, in effetti, della realizzazione di un rischio prevedibile, addirittura "più che probabile", attorno al quale il medico ha omesso, però, qualsivoglia informazione. Pertanto, si ragiona della liquidazione di due voci di danno, ovvero: (a) di danno biologico e (b) di altri danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto del paziente all"autodeterminazione.

(a) Danno biologico: per la prima volta in Italia in sede di legittimità si statuisce con fermezza e chiarezza che, ai fini della riparazione del danno biologico conseguente ad intervento correttamente eseguito, il paziente deve dimostrare che avrebbe rifiutato il trattamento sanitario, laddove adeguatamente informato. Non è sufficiente dimostrare il nesso eziologico fra l"atto sanitario e il pregiudizio alla salute; l"affermazione di una responsabilità professionale è altresì subordinata alla sussistenza di un rapporto causale fra la violazione del medico (ovvero l"omessa informazione) e la lesione del bene integrità fisica.

(b) Altro danno non patrimoniale: la riparazione di tutte le (altre) conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale conseguenti alla violazione dell"autodeterminazione individuale prescinde dalla sussistenza di un danno biologico.

Che cosa significa? Si pensi al rifiuto opposto dal paziente Testimone di Geova ad un"emotrasfusione. Questa viene comunque praticata; il paziente ha salva la vita: sarebbe morto, altrimenti. Non esiste danno biologico conseguente all"atto sanitario (è la giurisprudenza ad esprimersi in questi termini). Dov"è il danno, allora?

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Tratto da www.comparazioneedirittocivile.it




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