-  Occasione Anna Maria  -  18/10/2014

IL DANNO IN RE IPSA ED IL DANNO CONSEGUENZA – Cons. Stato 4781/2014 – A.M. OCCASIONE

Una bambina con disabilità, attraverso i suoi genitori, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania lamentando che, per le proprie condizioni di disabilità, 11 ore di sostegno rispetto alle 25 di scuola non fossero sufficienti per consentirle di imparare e chiedeva inoltre che in caso di accoglimento della propria domanda le venisse accordato anche il danno che da tale colposa decisione le era derivato. Il giudice di primo grado diede ragione alla minore condannando la pubblica amministrazione al danno subito dalla piccola nella somma di Euro 3 mila  in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale oltre alle spese di giudizio.

Impugna la decisione il Ministero, assumendo l"erroneità della stessa sulla liquidazione del danno. Trattandosi di danno conseguenza e non di danno in re ipsa, quest"ultimo per giurisprudenza pacifica avrebbe dovuto essere allegato e dimostrato cosa che nella specie era stata omessa.

La sezione IV del Consiglio di Stato con la decisione 4781/2014 del 26/09/2014 ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza del Ministero, assumendo che "costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali, sia nell'an che nel quantum, il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26792; Cass. Sez. III, 24 settembre 2013, n,, 21865; Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 34)".

Che cosa avrebbe dovuto fare dunque la minore per ottenere ragione sulla domanda di condanna al risarcimento del danno?

Proviamo quindi a riscrivere il ricorso della minore, che chiamiamo Valentina, nome di fantasia così come di fantasia le circostanze in fatto che seguono: Valentina va a scuola tutti i giorni (e già non è facile, perché si deve alzare tre quarti d"ora prima dei compagni ed il papà la porta sino all"ingresso della classe perché l"ascensore non funziona). Occupa il suo banco, incastrandosi tra quello dietro e quello davanti ed aspetta che l"insegnante di sostegno entri e le lezioni abbiano inizio. L"insegnante di sostegno le scandisce le parole veloci della professoressa e le riscrive in modo più grande sul suo quaderno gli appunti che transitano rapidi sulla lavagna. Valentina si rivolge a lei per fare un"osservazione durante la lezione di storia e l"insegnante di sostegno, traduce agli altri i suoi segni ed fonemi. Valentina ha ragione, la strategia di Napoleone aveva una pecca. Sorrisi un po"di tutti, il grande condottiero sembra scendere dal trono. Cambio di ora, l"insegnante di sostegno ora non c"è. E" già. Le ore di sostegno sono 11 su 25 di scuola. Sono meno della metà e Valentina per metà del tempo che trascorre in aula non ha il suo supporto. Senza quel supporto non può intervenire con le sue battute, non riesce a prendere i colori nella lezione di disegno ed in quella di musica vorrebbe dire le note scritte sul pentagramma che ha studiato la sera prima, ma non le riesce.

Riscrivere il ricorso per soddisfare l"onere probatorio della integrale allegazione e dimostrazione del danno conseguenza avrebbe quindi significato, anteporre ad ogni circostanza sopra indicata le parole "Vero che" ed indicare i testimoni. Ammessa ed espletata l"istruttoria, portati tutti i testi presso il Tribunale Regionale (che è 100 chilometri distante dalla scuola di Valentina) e dimostrato inequivocabilmente che Valentina nell"ora di disegno non ha potuto prendere il pennello ed intingerlo nel rosso per disegnare un melograno, nell"ora di musica pur avendo studiato la chiave di violino non ha potuto dire le note scritte sul pentagramma e così via, finalmente, il Tribunale avrebbe potuto legittimamente affermare che il danno, nella sub specie di danno-conseguenza, è stato allegato e dimostrato e quindi altrettanto legittimamente procedere alla sua liquidazione in via equitativa.

Ora la domanda: al Consiglio di Stato le condizioni in cui Valentina ha frequentato la scuola, con 11 ore di sostegno su 25 in totale, proprio non sono venute in mente? Proprio i giudici non sono riusciti ad immedesimarsi in quella bambina a scuola, in cui le ore sono eterne quando è lasciata da sola? E" così difficile dedurre dalla mancanza del giusto numero di ore di sostegno la conseguente automatica violazione del diritto all"apprendimento? E" proprio necessario e rispondente tra l"altro al principio di economia processuale dovere allegare e fornire la dimostrazione di un danno che ontologicamente è in re ipsa?

Perché il sostegno a Valentina serve come gli occhiali sul naso. E se si tolgono gli occhiali ad uno studente, in modo colposo e ingiusto, per liquidare il danno subito deve dimostrare che non poteva vedere le lettere sul libro ed alla lavagna e che quindi non ha imparato?




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