-  Redazione P&D  -  09/12/2010

IL DECRETO INGIUNTIVO NELLE SUB-FORNITURE - RM

Recita l'articolo 3 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 (in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 143: Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), che il contratto di sub-fornitura deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna (peraltro, ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto).
Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione; tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti; può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo (tali accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva).
“...l'art. 3 della legge sulla subfornitura industriale non trova applicazione rispetto a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa e predeterminati nel loro svolgimento temporale (nella specie, è stato concesso il decreto ingiuntivo, ma non la sua provvisoria esecutorietà)....”.
Tribunale Taranto, 22 marzo 1999 Soc. O.t.s. c. Soc. G. costruz. Foro it. 1999, I,2077 nota GRANIERI
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore: il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi (ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini: vedi anche art. 10, comma 1, e art 11, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).
In ogni caso, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Si discuteva, in dottrina e giurisprudenza, circa la necessità di effettuare (e documentare) il previo esperimento del tentativo di conciliazione (richiesto, generalmente, dalla legge in commento), anche ai fini dell'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento:
“...alla luce dell'espressa previsione contenuta nell'art. 3 l. n. 192/1998, secondo cui l'ingiunzione di pagamento a favore dei crediti dei subfornitori è provvisoriamente esecutiva e stante la tutela particolarmente intensa approntata dal legislatore nei confronti di tali soggetti, deve ritenersi che la procedura monitoria sia ammissibile senza necessità di previo esperimento del tentativo di conciliazione; allo stesso modo deve, altresì, essere affermata l'ammissibilità dell'azione esercitata dall'attore in opposizione, in quanto fase eventuale in cui le argomentazioni dell'attore riguardano sostanzialmente eccezioni di carattere impeditivo delle pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto.....”.
Tribunale Biella, 17 gennaio 2006 Soc. Artelide costruz. c. Soc. Mercurio Giur. it. 2006, 11 2122
“...con riguardo a rapporti di subfornitura di lavorazioni, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata in via monitoria: se infatti la legge (art. 10 l. 192/1998) prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione per tutte le controversie relative ai rapporti di subfornitura, dall'altra attribuisce solo al subfornitore, quale soggetto debole del rapporto, la possibilità di ottenere, in caso di mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti, l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli art. 633 e ss. c.p.c. (art. 3 comma 4, l. 192/1998)...”.
Tribunale Bari, 07 dicembre 2004 - Giurisprudenzabarese.it 2005,
La tesi proposta dalle due massime testé riportate (ed oggi generalmente accettata) è frutto di un preciso intervento della Corte Costituzionale,
“....è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 3 comma 4 l. 18 giugno 1998 n. 192, nella parte in cui - disponendo che la mancata corresponsione del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti costituisce titolo per ottenere l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli art. 633 ss. c.p.c. - non prevede che il subfornitore che intenda avvalersi del procedimento monitorio debba preventivamente esperire il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 10 della legge. Non può infatti ravvisarsi la dedotta disparità di trattamento tra due situazioni (l'esercizio dell'azione in via ordinaria e in via monitoria) che fanno capo allo stesso soggetto e riguardano due distinte forme di tutela giurisdizionale sperimentabili dal titolare secondo una sua libera scelta, mentre, per quel che riguarda il dedotto difetto di ragionevolezza, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità circa la configurazione delle discipline processuali, ha apprestato una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori, con la previsione dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, così risolvendo non irragionevolmente in favore di una sollecita realizzazione delle pretese di tali soggetti il bilanciamento con l'esigenza di apprestare uno strumento di composizione transattiva delle relative controversie.....”;
Corte costituzionale, 01 giugno 2004, n. 163 Soc. Irti Lavori c. Soc. Novipav Giur. cost. 2004, 3 Foro it. 2005, I, 666 osservazione PALMIERI Giust. civ. 2005, 7/8 I,1746
sollecitata, in tempi non recenti, da più d'una rimessione:
“...non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la q.l.c. dell'art. 3, comma 4 l. 18 giugno 1998 n. 192, rilevata sotto il profilo della disparità di trattamento di identiche situazioni soggettive tra l'attore in via ordinaria, gravato dall'onere di esperire un previo tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale - secondo il disposto del l'art. 10 comma l. 18 giugno 1998 n. 192 - ed il ricorrente in via monitoria, non gravato da tale onere......”.
Tribunale L'Aquila, 11 dicembre 2002 Soc. Irti Lavori c. Soc. Novipav Giur. merito 2003, 1739 nota SOTIRA
La particolare disciplina in commento, peraltro, necessita, per esser applicata, di una particolare cura nella dimostrazione (ed individuazione) del contratto di subfornitura:
“....posto che per aversi subfornitura industriale ai sensi della nuova disciplina deve ricorrere una situazione di dipendenza progettual - tecnologica del subfornitore nei confronti del committente, va sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel presupposto che il credito sorga da un rapporto rientrante tra quelli regolati dalla nuova disciplina (nella specie, il subfornitore aveva realizzato, senza direttive specifiche del committente, un "instradatore di chiamata")......”;
Tribunale Torino, 19 novembre 1999 Soc. Infostrada c. Soc. Brondi telefonia Foro it. 2000, I, 624 nota PALMIERI; GRANIERI Contratti (I) 2000, 614 nota DELFINI
“....posto che per aversi subfornitura industriale, oltre alla prestazione afferente il ciclo produttivo del committente, deve ricorrere anche l'elemento della dipendenza tecnologica del subfornitore verso il committente stesso, va sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel presupposto che il rapporto rientri tra quelli regolati dalla nuova disciplina (nella specie, il preteso subfornitore svolgeva attività di recupero dei crediti insoluti risultanti dalla documentazione relativa agli avvisi di accertamento....”;
Tribunale Taranto, 28 settembre 1999 Sapac c. Soc. Ics Foro it. 2000, I, 624 nota PALMIERI; GRANIERI -Conforme- Tribunale Taranto, 13 ottobre 1999 Soc. Agip petroli c. Soc. Ecotaras Foro it. 2000, I, 624 nota PALMIERI; GRANIERI




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