-  Redazione P&D  -  29/06/2016

Il minore ha diritto ad avere unassistenza tecnica nei procedimenti di adottabilità - Cass. Civ. 11782/16 - Carla Nicoletti

E' nullo il procedimento di accertamento dello stato di adottabilità nel caso in cui venga leso il diritto del minore alla partecipazione al procedimento medesimo

Il caso di cui viene a occuparsi la Cassazione è quello riguardante il procedimento di adottabilità di un minore e i diritti dello stesso riconosciuti dall'ordinamento

In particolare, il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità sulla base della inidoneità della madre allo svolgimento dei compiti genitoriali, dato il grave deficit cognitivo della stessa; lo stesso Tribunale non reputava idonei neppure gli zii del bambino, i quali, purtuttavia, avevano manifestato la propria disponibilità ad adottare il nipote.

Quest'ultimi, pertanto, proponevano reclamo avverso la decisione del Tribunale dei minori eccependo la nullità del procedimento di primo grado per violazione degli articoli 11 e 12 della legge 184/1983 (recante la disciplina dell"adozione e dell"affidamento dei minori) e contestando nel merito la sussistenza dello stato di abbandono del minore.

La Corte d"Appello di Milano, sulla base della CTU effettuata, ed in modo diametralmente opposto rispetto alla decisione di primo grado, reputava gli zii idonei allo svolgimento del ruolo genitoriale e revocava la dichiarazione di adottabilità; dichiarava, altresì, la madre decaduta dalla potestà genitoriale e disponeva l"affidamento del minore al Comune per il collocamento presso l"abitazione degli zii.

Il Comune ricorre in Cassazione sulla base di tre motivi ma la Suprema Corte si focalizza essenzialmente sul primo.

In particolare l'ente territoriale lamenta la violazione e falsa applicazione dell"articolo 8, comma 4, della l. 184/1983 (che stabilisce che il procedimento di adottabilità debba svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell"art. 10) e dell"art. 10, comma 2, della stessa legge (che sancisce che, all'atto dell'apertura del procedimento, siano avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del Tribunale per i minorenni deve invitarli a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano); nonché violazione e falsa applicazione dell"art. 336, comma 4, c.c. per mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

I giudici di Piazza Cavour considerano il ricorso fondato.

La Cassazione precisa che il procedimento volto all"accertamento dello stato di adottabilità del minore debba svolgersi con l"assistenza legale del minore, essendo quest"ultimo parte necessaria del procedimento.

Conseguentemente, il minore deve stare in giudizio a mezzo del suo rappresentante legale o, in mancanza, a mezzo di un curatore speciale.

La nomina del curatore è essenziale nell"ipotesi in cui non sia stato nominato un tutore o qualora vi sia un conflitto di interessi, anche potenziale, fra il minore e il rappresentante legale (conflitto che è in re ipsa nel caso in cui i genitori siano i rappresentanti legali).

Dal combinato disposto fra l"art. 8 comma 4 e l"art. 10 comma 2 della citata legge emerge, infatti, la natura necessaria della partecipazione del minore e dei genitori (o, in mancanza, dei parenti fino al quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore) e la necessarietà che questi godano di assistenza legale.

Ciò implica che, all"atto di apertura del procedimento, i genitori debbano essere avvertiti della possibilità di nominare un difensore o informati della nomina di un difensore d"ufficio qualora non abbiano provveduto a nominarne uno di fiducia.

Al minore non può essere riservata una tutela diversa o inferiore rispetto a quella prevista per i genitori o i parenti fino al quarto grado in ragione della mancata previsione legislativa di un tale invito nei confronti del tutore.

Il minore ha, infatti, diritto ad avere un"assistenza legale nei procedimenti di adottabilità e, ove il tutore non abbia la qualità di stare in giudizio personalmente e non provveda alla nomina di un difensore tecnico, il Tribunale per i Minorenni deve provvedere alla nomina di un difensore d"ufficio ovvero di un curatore speciale affinché tale diritto trovi la sua giusta tutela.

Nel caso di specie, il Comune, quale tutore provvisorio del minore, non aveva nominato un difensore e il Tribunale per i minorenni aveva omesso di nominare un difensore d"ufficio né aveva nominato un curatore speciale.

Ciò ha comportato la lesione del diritto di difesa del minore e, conseguentemente, la Corte di Cassazione accerta la nullità del procedimento di accertamento dello stato di adottabilità svoltosi senza assistenza legale del minore e rimette le parti di fronte al Tribunale dei Minori.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film