-  Redazione P&D  -  26/01/2014

IL MITO DEL CONSENSO TRA PERSONALITA' E PROFESSIONALITA' - Gelsomina SALITO

L"oracolo di Esculapio – si legge in un"antica targa romana – comandò a Caio affetto da una forma di cecità di recarsi presso l"altare sacro, inginocchiarsi e camminare da destra a sinistra, appoggiare le cinque dita sull"altare e posare la mano sugli occhi. L"uomo fece tutto questo e recuperò la vista alla presenza di tanta gente che celebrò il miracolo con grande giubilo.

Sorte non parimenti benevole arride, invece, all"attore sottoposto ad "intervento medico di fotoablazione corneale ad entrambi gli occhi", protagonista del caso al vaglio del Supremo Collegio nella sentenza che si appunta. Probabile – a voler celiare – che il merito dell"un successo (quello mitologico, per l"esattezza) riposi, oltre che sulla benevolenza degli Dei, anche sulle scrupolose prescrizioni dell"oracolo e che il demerito dell"altro insuccesso (quello chirurgico) tragga causa dalle denunciate "varie manchevolezze del professionista"; certo è che l"arresto della Cassazione ripropone all"attenzione del giurista l"ennesima vicenda giudiziaria avente ad oggetto il (mancato) consenso informato. Fin qui, peraltro, nihil novi, se non fosse per il particolare rilievo ascritto, nella risoluzione della controversia di diritto, alla "qualità del paziente", alla sua condizione personale e professionale quale elemento in grado di incidere sui contenuti e sulle modalità dell"informazione data dal medico e, quindi, in una parola, sul giudizio sulla sua responsabilità.

E" noto, al riguardo, come la regola del clare loqui – sia pur modellata sul livello culturale del paziente – non ammetta eccezioni. Né, peraltro, ad essa intende apportarne la Cassazione, la quale, al contrario, si prefigge, semmai, di arricchirla di un"ulteriore specificazione: quella secondo cui l"essere il paziente un avvocato, come tale avveduto (o presuntivamente avveduto) sul consenso informato all"atto medico, sui suoi contenuti astratti e sulle conseguenze della sua violazione, non esonera il medico dal renderlo compiutamente edotto dei rischi dell"intervento chirurgico, dei suoi postumi ovvero delle possibili alternative ad esso. A diversa soluzione erano pervenuti, invece, il Tribunale e la Corte d"Appello. Il giudice di primo grado, specificamente, aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall"attore, escludendo l"esistenza di un nesso eziologico tra i danni lamentati e l"agire del medico, sul presupposto per cui la mancata riuscita del detto intervento di fotoablazione corneale fosse da imputare piuttosto a fattori esterni. Il giudice di secondo grado, a sua volta, chiamato a pronunciarsi sulla censura di erronea ricostruzione dei fatti per non avere il tribunale riscontrato "le varie manchevolezze poste in essere dal professionista prima (mancanza del consenso informato) e dopo la prestazione (mancato controllo della fase post operatoria)", aveva respinto, con sentenza del 30 novembre 2006, il gravame ed aveva compensato le spese del grado. In sede di ricorso per Cassazione, pertanto, il ricorrente aveva denunciato l""omesso esame di un punto decisivo della controversia – mancata rilevazione degli errori del chirurgo prima, durante e dopo l"operazione – contraddittorietà della motivazione"; aveva lamentato il compimento, ad opera del medesimo, nella fase anteriore di "due gravissimi errori, stante la mancanza di un consenso informato e dei preventivi esami di laboratorio e di routine necessari ed opportuni prima dell"intervento chirurgico"; aveva dedotto l"infondatezza, per mancanza di prova, della ricostruzione, nella motivazione della sentenza impugnata, per cui "vi sarebbe stata da parte del chirurgo una informazione dei benefici, delle modalità dell"intervento, della eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e dei rischi prevedibili in sede operatoria"; aveva censurato, quindi, la decisione della Corte d"appello laddove riteneva prestato un "consenso cosciente" in base al rilievo per cui "proprio l"attività di avvocato svolta dal paziente (n.d.r.) deve ragionevolmente far presumere che il predetto prima di apporre la sottoscrizione abbia vagliato tutte le conseguenze, essendo pienamente edotto sull"importanza di tale sottoscrizione nell"economia del contratto di prestazione sanitaria".

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Tratto da www.comparazioneedirittocivile.it




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