-  privato.personaedanno  -  27/08/2015

IL NUOVO ADDIO DELLA COMPARTECIPAZIONE TRA SOCIETÀ NEL CALCIO - Luca LEIDI

Il primo grande appuntamento dell"estate 2015 per tutti i clubs fu segnato per la risoluzione delle comproprietà, istituto abrogato dal Consiglio Federale il 27 maggio del 2014. Già dalla scorsa sessione di mercato, infatti, non fu più possibile operare attraverso la compartecipazione del cartellino dei giocatori, e dal 25 giugno di quest"anno, invece, questa regola è svanita totalmente. Le squadre hanno dovuto quindi trovare un accordo prima dell"apertura del calciomercato estivo (aperto ufficialmente dal 1° luglio al 31 agosto) oppure, in alternativa, andare alle "buste". Tale locuzione sta a significare sostanzialmente che, nel caso in cui le due società non abbiano trovato una soluzione economica tale da soddisfarle entrambe a fine stagione (e questo succede quando all'atto dell'acquisto non vi è stato un accordo per il riscatto), la risoluzione viene operata mediante la presentazione di due offerte in buste chiuse: la squadra che ha offerto di più ottiene l'intero cartellino. E" il caso molto recente di Marco Benassi, conteso al 50% dal Torino Football Club e dal Football Club Internazionale Milano. La società meneghina ha offerto (in busta chiusa) € 2,9 milioni, mentre la prima 3,5 milioni aggiudicandosi così l"intero cartellino del giocatore dell"Under 21.

A ben vedere, i casi di compartecipazioni tra due società di un giocatore, rectius del suo cartellino, sono stati un istituto costante nel calcio italiano.

Un primo rilevate esempio, forse il più famoso, si ebbe già a metà degli anni "70 per la proprietà del cartellino di Paolo Rossi, diviso tra l"Associazione Calcistica Vicenza Calcio e la Juventus Football Club. Vennero poi abolite nella prima metà degli anni "80, anche se le società continuarono a stipulare accordi verbali di tal contenuto,  pure se vietati, con la conseguenza di non lasciar trasparire nitidezza nelle trattative (quest"ultimo, invece, principio tutelato dalla Federazione). Per salvaguardare la trasparenza delle proprietà dei cartellini, soprattutto da un punto di vista fiscale, furono ripristinate nei regolamenti di inizio anni "90. Nel nuovo millennio si annoverano gli esempi di Kevin Prince Boateng (tra Genoa Cricket and Football Club e Associazione Calcistica Milan), Fabio Borini (tra Parma Football Club e Associazione Sportiva Roma) e Stephan El Sharawy (tra Calcio Padova 1910 e Genoa C.F.C. già cit.).

Ma qual è lo scopo dell"abrogazione di tale istituto? I giocatori dovranno appartenere ad una sola società. Come spiegato da Giancarlo Abete nella qualità, all"ora, di ex Presidente della FIGC, l"eliminazione delle comproprietà è volta a dirimere le «questioni a livello di opinione pubblica e problematiche fiscali e l'atipicità di questo istituto sul versante normativo europeo e anche su quello fiscale». Quindi, sembrerebbe, le critiche maggiori rivolte alla compartecipazione sono le conseguenze, poco chiare -se non addirittura dispersive-, prodotte sul piano fiscale, di gestione da parte dei giocatori stessi e degli Intermediari (gli ex Agenti di calciatori), nonché sul piano legale.

L"istituto era disciplinato dall"art.102-bis delle N.O.I.F. (Norme  Organizzative Interne F.I.G.C.), il quale definiva la possibilità per «una società che ha acquistato il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto della cessione definitiva di contratto può contemporaneamente stipulare un accordo[1] con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest"ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto».

In altre parole, il meccanismo delle compartecipazioni constava di due contratti differenti: quello di cessione e quello contenente l"accordo di partecipazione. Il primo contratto, essenzialmente, tratta di una cessione a titolo definitivo di un calciatore, che comporta la cessione del diritto alle prestazioni sportive e, nella maggior parte dei casi, genera una plusvalenza. Il secondo contratto consiste in un accordo di partecipazione, con cui la società che ha ceduto il diritto alle prestazioni sportive mantiene il 50% dei diritti economici sul cartellino del calciatore. Un esempio pratico può chiarire: si legge che la squadra X ha ceduto in comproprietà il calciatore Y alla squadra Z. In realtà, le cose stanno esattamente al contrario: la squadra X, dopo aver ceduto per intero il calciatore Y alla squadra Z, stipula con la stessa un accordo di partecipazione con il quale acquisisce il diritto, per l'appunto, di partecipare al 50% agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto (ergo, di partecipare all'utile o alla perdita derivante da una futura cessione dell'atleta).

La FIGC aveva pubblicato le date per quanto riguardava le comproprietà: le risoluzioni consensuali o in alternativa le risoluzioni in busta chiusa dovevano essere state depositate da venerdì 5 giugno fino a giovedì 25 giugno 2015. L"apertura delle buste è avvenuta lo stesso giorno, data in cui la parola "comproprietà" svanirà dal calciomercato italiano (definitivamente?).



[1] Rectius, un nuovo contratto. Difatti, le stesse disposizioni della federazione prevedevano che il diritto di partecipazione derivava da un nuovo contratto e quindi deve essere regolato in modo distinto rispetto al contratto che ha per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.




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