-  Valeria De Franco  -  30/06/2016

Il proprietario può chiedere al titolare del cassonetto il risarcimento dei danni della propria auto? - Cass. civ. n. 13005/16 - Valeria De Franco

Può il proprietario di un veicolo danneggiato a causa di un incendio ad un cassonetto per la raccolta dei rifiuti chiedere il risarcimento dei danni patiti alla società di gestione proprietaria del cassonetto? secondo la Corte ciò non è possibile quando l"incendio del cassonetto è dovuto alla condotta di terzi soggetti poiché non può pretendersi dalla stessa una vigilanza ininterrotta.

Il proprietario di un veicolo in sosta dopo aver subito danni allo stesso a causa di un incendio che ha coinvolto il vicino cassonetto dell"immondizia ricorreva in giudizio citando la società concessionaria della raccolta dei rifiuti chiedendogli il risarcimento dei danni patiti dal proprio autoveicolo liquidati nell'importo di € 4.828,88. La sentenza di primo grado è per lui favorevole, tuttavia viene ribaltata in appello costringendolo a ricorrere al giudice di legittimità.

La critica promossa dal ricorrente si fonda sulla ritenuta sussistenza del caso fortuito da parte della Corte d"Appello, nel dettaglio lo stesso si identificherebbe con la condotta dolosa tenuta da parte di ignoti che in ora notturna avevano dato fuoco al cassonetto. La condotta dolosa di ignoti, causando l'incendio al cassonetto in ora notturna, aveva provocato il danno lamentato e determinato l'interruzione del nesso causale che consentirebbe di imputare la responsabilità dell"evento alla società proprietaria del cassonetto.

In tale circostanza viene ribadito che: "il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo".

Corretta è la riconduzione del fatto del terzo alla nozione giuridica del caso fortuito, quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode (nella specie, di raccolta dei rifiuti), in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode non potendosi esigere da chi, utilizza il cassonetto, una vigilanza ininterrotta, al punto da evitarne il danneggiamento repentino e non prevedibile, dovuto all'atto vandalico del terzo. Difatti, essendo stato il fuoco appiccato di nascosto nel cuore della notte, è logico pensare, spiegano i magistrati, che "soltanto una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l"evento, in sé non usuale né connaturato all"utilizzo del cassonetto". Tanto più che, per come accertato dal giudice di merito, un intervento, anche tempestivo, non avrebbe comunque evitato il danno causato all'autovettura parcheggiata dal vicino cassonetto incendiato.

In conclusione, con il rigetto del ricorso proposto resta confermata la correttezza in diritto della decisione impugnata e il ricorrente viene condannato alle spese del giudizio.

Volendo ironizzare, occhio al parcheggio, perché nella vita non si sà mai e non sempre è quello più "azzeccato"….




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